Investigazioni difensive nel rito abbreviato: produzione preclusiva e valutazione dell’attendibilità della persona offesa (Cass. pen. n. 38225/2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato, l’acquisizione degli atti di investigazione difensiva è preclusa se la produzione è tardiva rispetto all’opzione sul rito, atteso che la scelta del rito a prova contratta comporta l’accettazione del giudizio “allo stato degli atti”, con esclusione di nuove acquisizioni probatorie fuori dal contraddittorio. In tema di valutazione della prova dichiarativa, la doppia conforme di merito che fondi la condanna sulla valutazione di attendibilità della persona offesa, congruamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità, ove le censure si risolvano in una mera richiesta di diversa valutazione del compendio probatorio.
Il Fatto
L’imputato, sottoposto a giudizio immediato per i reati di usura ed estorsione, chiedeva e otteneva l’ammissione al rito abbreviato. In sede di udienza camerale, la difesa chiedeva di allegare al fascicolo gli atti delle investigazioni difensive, ma il GIP respingeva la richiesta e, all’esito della discussione, emetteva sentenza di condanna. La Corte di appello di Salerno confermava la condanna, rigettando il motivo di appello relativo alla mancata acquisizione delle investigazioni difensive, nonché i motivi sul merito.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo: violazione degli artt. 327-bis, 391-bis, 391-ter, 438, 441, 442 cod. proc. pen., per la mancata acquisizione degli atti di investigazione difensiva; vizio di motivazione sulla prova del tasso usurario e sulla qualificazione della condotta come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, richiama il principio secondo cui il rito abbreviato, per struttura e funzione, è destinato a essere deciso “allo stato degli atti”, non consentendo l’acquisizione di nuovi elementi di prova nella fase della decisione. L’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede che il giudice utilizzi gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’art. 416, comma 2, non già quelli formati alla presenza di una sola delle parti fuori dal contraddittorio. I risultati delle investigazioni difensive, ben possono essere prodotti anche nel corso dell’udienza preliminare (art. 327-bis cod. proc. pen.), ma necessariamente prima che sia esercitata l’opzione sul rito. Nel caso di richiesta conseguente alla notificazione del decreto di giudizio immediato, la produzione del fascicolo delle investigazioni difensive non può che precedere la richiesta (ovvero intervenire nei quindici giorni dalla notificazione del decreto). L’opzione sul rito esercitata dall’imputato comporta l’accettazione del giudizio “allo stato degli atti”, con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni. La produzione tardiva, in sede di discussione, è preclusa.
Quanto ai motivi sul merito, la Corte li dichiara inammissibili per genericità e per mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello, con motivazione che si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in modo chiaro, logico e coerente che la persona offesa del delitto di usura è risultata assolutamente veridica, attendibile e logicamente riscontrata dalle tracce documentali rinvenute sull’agenda sequestrata all’imputato, senza che un’ipotesi alternativa possa diversamente orientare la valutazione della fattispecie concreta. La Corte territoriale ha correttamente dato conto dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità, e ha spiegato che la pattuizione usuraria è intervenuta in forme specifiche, con calcolo della misura dei frutti civili immune da errori in diritto, e che l’elemento psicologico differenzia il reato di estorsione tentata da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, trattandosi di richiesta non iure dell’adempimento di obbligazione contra ius.
Implicazioni Pratiche
- Termini per la produzione delle investigazioni difensive nel rito abbreviato: in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente alla notificazione del decreto di giudizio immediato, gli atti di investigazione difensiva devono essere depositati entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, e comunque prima dell’esercizio dell’opzione sul rito. La produzione tardiva in udienza è preclusa, e il giudice non è tenuto ad acquisire gli atti formati fuori dal contraddittorio, atteso che l’opzione sul rito comporta l’accettazione del giudizio “allo stato degli atti”.
- Valutazione dell’attendibilità della persona offesa in sede di legittimità: la valutazione di attendibilità della persona offesa, se congruamente motivata e fondata su riscontri oggettivi (documenti, risultanze), si sottrae al sindacato di legittimità. La difesa che contesti tale valutazione deve indicare specifici vizi logici o il travisamento di atti decisivi, non limitarsi a una diversa lettura delle prove o alla ripetizione di censure già valutate in merito.
- Differenza tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la richiesta di adempimento di un’obbligazione nulla per illiceità della causa (usura) integra il reato di estorsione, non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché la pretesa è contra ius e sorretta da minaccia esplicita. L’avvocato, per contestare la qualificazione, deve dimostrare che il credito era legittimo e che non vi era minaccia, allegando elementi specifici che escludano il dolo specifico dell’estorsione.
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