Ricorrenza della minorata difesa nelle truffe contrattuali online (Cass. pen. Sez. II n. 38234/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa contrattuale, la circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. ricorre quando la contrattazione e i contatti intercorsi tra le parti siano avvenuti interamente on line, ponendo l’acquirente in una situazione di oggettiva debolezza e disparità quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore, elementi che si coniugano con la falsa prospettazione dell’identità e la successiva irreperibilità. La recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine di prescrizione ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga in presenza di atti interruttivi ex art. 161, comma secondo, cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di truffa aggravata dalla minorata difesa, per avere posto in vendita un motore su un sito di compravendita on line, concordato il prezzo con l’acquirente, ricevuto il pagamento su una carta Postepay e, dopo aver fornito false generalità e falsi dati di spedizione, resosi irreperibile senza consegnare il bene. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 19/05/2025, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo la pena per effetto della prevalenza della circostanza attenuante del risarcimento del danno sulla recidiva e sulla aggravante, ma confermando la responsabilità per il fatto contestato.
Avverso tale sentenza il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante, violazione di legge per la tempistica della consumazione del reato, violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, carenza di motivazione sulla recidiva e sulla prescrizione, nonché questione di legittimità costituzionale dell’art. 162, comma secondo, cod. pen. in relazione agli aumenti per i recidivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. I primi tre motivi sono trattati congiuntamente: essi ripropongono in modo sostanzialmente identico le eccezioni già sollevate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che aveva specificamente ricostruito la progressione della condotta (contrattazione on line, falsa identità, irreperibilità) e disatteso la tesi del ne bis in idem sulla base degli elementi probatori acquisiti. La Corte di appello, infatti, aveva evidenziato che la circostanza aggravante era integrata proprio dalla complessa trattativa telematica, che aveva posto l’acquirente in una posizione di minorata difesa, e dalla falsa prospettazione identitaria, che aveva reso agevole la sottrazione del venditore alle conseguenze del fatto.
La Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui la minorata difesa in tema di truffa contrattuale ricorre quando la contrattazione e i contatti sono interamente on line, elementi che coniugano la debolezza dell’acquirente con la falsa identità e la successiva irreperibilità del venditore, come nel caso di specie. Quanto ai motivi sulla dosimetria della pena e sulla prescrizione, la Corte li rigetta perché la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato sulla recidiva, richiamando i precedenti penali del ricorrente e applicando la diminuente del risarcimento, e aveva computato il termine prescrizionale tenendo conto della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, quale circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sia sul termine base che sulla proroga per atti interruttivi.
La Corte ribadisce che la recidiva qualificata, anche se subvalente nel bilanciamento, va considerata per la prescrizione, e che la questione di costituzionalità sollevata in modo generico e aspecifico è manifestamente infondata, non essendovi arbitrio dell’interprete nella determinazione degli effetti della recidiva sul termine prescrizionale, ma una disciplina tassativa che non viola il principio di legalità.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione dell’aggravante: per eccepire l’insussistenza della minorata difesa nelle truffe contrattuali, l’avvocato deve evidenziare che la contrattazione non si sia svolta interamente on line o che il venditore non abbia fatto uso di falsa identità o non si sia reso irreperibile; la mera vendita a distanza, senza ulteriori artifizi, potrebbe non integrare l’aggravante.
- Eccezione di prescrizione e recidiva: in sede di ricorso, la difesa deve contestare specificamente il calcolo della prescrizione indicando gli atti interruttivi e la loro data, e non può limitarsi a censure generiche sulla recidiva, poiché la recidiva qualificata allunga i termini in modo automatico e la sua rilevanza va verificata in concreto.
- Redazione dei motivi di cassazione: i motivi di ricorso non possono essere una mera replica delle doglianze d’appello, ma devono puntualmente indicare i vizi logici o giuridici della motivazione impugnata, confrontandosi con le argomentazioni del giudice di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile per reiteratività.
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Nota della Redazione
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