Retrodatazione della consumazione del reato e revoca delle statuizioni civili (Cass. pen. Sez. 1 n. 16890 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di appello che, dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione, abbia revocato le statuizioni civili già favorevolmente deliberate in primo grado, atteso che la legittimazione ex art. 576, comma 1, cod. proc. pen. è sorretta dall’interesse al ribaltamento della pronuncia di proscioglimento. La determinazione del momento consumativo del reato di cui all’art. 660 cod. pen., non necessariamente abituale e perfezionabile anche con una singola condotta, non può essere retrodatata sulla base di mere congetture, come l’assenza o la saltuaria presenza sul luogo di lavoro della persona offesa, ma esige un accertamento che escluda con certezza la verificazione di episodi anche episodici e occasionali. L’annullamento della sentenza che abbia revocato le statuizioni civili per un vizio attinente alla consumazione del reato – questione pregiudiziale di natura penalistica – comporta il rinvio al giudice penale, non al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini, che aveva condannato l’imputato per il reato di molestie di cui all’art. 660 cod. pen. con contestuale condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La Corte territoriale, retrodatando la consumazione del reato al mese di ottobre 2018, riteneva decorso il termine prescrizionale ordinario di quattro anni al momento dell’emissione del decreto penale di condanna, avvenuta nel 2023, e revocava conseguentemente le statuizioni civili. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la parte civile, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla individuazione del momento consumativo, sostenendo che le condotte moleste si fossero protratte fino al 2019.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale ha preliminarmente affrontato il tema dell’ammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, superando le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa dell’imputato. Mutuando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 28911 del 2019, la Corte ha affermato che è ammissibile l’impugnazione della parte civile che contesti l’erroneità della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Nel caso di specie, l’interesse ad impugnare è ancor più evidente, atteso che la decisione di primo grado aveva accolto la domanda risarcitoria e la parte civile aveva conseguito un vantaggio rimosso dalla decisione di appello.
Nel merito, la Corte ha rilevato la natura tautologica e non satisfattiva della motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte distrettuale non aveva spiegato la ragione per cui il periodo di congedo per malattia della persona offesa, decorrente dal novembre 2018, dovesse implicare la retrodatazione della conclusione dell’attività molesta al mese di ottobre dello stesso anno. La Corte ha inoltre valorizzato la struttura dogmatica del reato di cui all’art. 660 cod. pen., richiamando il principio per cui si tratta di reato non necessariamente abituale, suscettibile di perfezionarsi anche con una sola azione. Da ciò discende che la saltuaria presenza sul luogo di lavoro della persona offesa assume una valenza neutra e non consente di escludere la verificazione di episodi molesti, anche sporadici, nei periodi successivi.
La Corte ha quindi affrontato la questione della revoca delle statuizioni civili, operata dal giudice di appello a seguito della dichiarazione di prescrizione. Richiamando l’art. 578 cod. proc. pen. e la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 182 del 2021, confermata dalla sentenza n. 2 del 2026), la Corte ha ricordato che, nel giudizio di impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice deve provvedere sulla domanda risarcitoria anche in presenza di una causa estintiva sopravvenuta. La revoca automatica o la mancata valutazione dei presupposti per l’assoluzione nel merito, quand’anche le prove siano insufficienti o contraddittorie, integra un vizio della decisione.
Sulla base di tali coordinate, la Corte ha ritenuto che l’individuazione del momento consumativo del reato costituisca una questione pregiudiziale di natura penalistica, che incide sulla stessa maturazione della prescrizione e sulla salvezza degli effetti della decisione di primo grado. In ragione di ciò, l’accoglimento del ricorso della parte civile non poteva comportare la trasmissione degli atti al giudice civile ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., come richiesto dal Procuratore generale, ma imponeva l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, perché procedesse a un nuovo esame che tenesse conto dei principi sopra richiamati.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone
- Art. 576 c.p.p. – Impugnazione della parte civile e del querelante
- Art. 578 c.p.p. – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per…
- Art. 622 c.p.p. – Annullamento della sentenza ai soli effetti civili