Idoneità e dolo nel tentato omicidio: giudizio ex ante (Cass. pen. Sez. I n. 38238/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tentato omicidio, l’idoneità degli atti va valutata con giudizio ex ante, avuto riguardo alle circostanze conosciute o conoscibili dall’agente al momento dell’azione, e non agli effetti realmente raggiunti. Il dolo omicidiario può essere desunto da elementi oggettivi sintomatici, quali la natura dell’arma, le parti del corpo attinte, la reiterazione dei colpi e la dinamica complessiva, senza che rilevi la desistenza successiva al compimento dell’azione. La confisca facoltativa di beni diversi da quelli utilizzati per il reato postula la prova del nesso di pertinenzialità, non essendo sufficiente un mero rapporto di occasionalità.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato per tentato omicidio in danno della propria cugina, per averla chiusa in casa, colpendola con quattro coltellate al torace e agli arti, cagionandole una ferita penetrante in cavo pleurico con emopneumotorace, e impedendo l’accesso ai soccorritori. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione, confermando la sussistenza del vizio parziale di mente e concedendo l’attenuante del risarcimento del danno. Avverso la sentenza d’appello, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’inidoneità dell’azione a cagionare l’evento mortale, l’insussistenza del dolo omicidiario, l’eccessività della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’illegittimità della confisca di numerosi coltelli non utilizzati per il fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara infondati i primi due motivi di ricorso, riguardanti l’idoneità degli atti e il dolo. In ordine all’idoneità, richiama il consolidato orientamento che impone una valutazione ex ante, basata sulle circostanze esistenti al momento dell’azione e non sugli effetti concreti. I giudici di merito hanno correttamente desunto l’idoneità dalla materialità della condotta (quattro coltellate, una al torace), dalla documentazione medica che attestava un emopneumotorace con interessamento polmonare, e dal contesto (chiusura della porta, minacce, reiterazione). La guarigione in nove giorni o la mancata emorragia grave non scalfiscono tale giudizio, poiché l’evento non si è verificato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, cioè il tempestivo intervento dei soccorsi.
Quanto al dolo, la Corte ribadisce che esso può essere provato tramite elementi sintomatici, quali l’arma utilizzata, le zone vitali attinte (torace e ascelle), la reiterazione dei colpi e la dinamica complessiva. Le dichiarazioni della persona offesa, che aveva minimizzato la volontà omicidiaria, sono state correttamente valutate come protettive e non decisive. La circostanza che l’imputato si sia fermato o abbia permesso alla vittima di telefonare non integra la desistenza, perché il tentativo era già compiuto e l’azione era idonea a produrre l’evento.
Sul terzo e quarto motivo (pena e attenuanti generiche), la Corte li ritiene inammissibili o infondati: la motivazione sulla pena è congrua, essendo la pena prossima al minimo, e il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dalla negativa personalità e dalla gravità della condotta, elementi sufficienti ex art. 133 c.p. Accoglie, invece, il quinto motivo relativo alla confisca: la Corte d’appello aveva disposto la confisca di numerosi coltelli legittimamente detenuti, diversi da quello usato per il tentato omicidio, sul mero presupposto della pericolosità dell’imputato. La Cassazione annulla senza rinvio tale statuizione, rilevando che la confisca facoltativa ex art. 240 c.p. richiede un effettivo nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, che non è stato né allegato né motivato. La mera occasionalità o la generica pericolosità non sono sufficienti.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione dell’idoneità: per eccepire l’inidoneità degli atti nel tentativo, la difesa deve allegare circostanze concrete e conoscibili al momento dell’azione che rendevano l’offesa non idonea, non potendo limitarsi a far leva sugli effetti ex post (es. guarigione rapida), che la giurisprudenza ritiene irrilevanti.
- Prova del dolo omicidiario: in mancanza di ammissioni, l’avvocato deve contrastare gli elementi sintomatici (arma, zone colpite, reiterazione) con dati oggettivi che possano dimostrare una volontà diversa (es. lesioni superficiali, contesto di alterazione mentale), ma la Cassazione tende a considerare decisivi i primi se non smentiti da circostanze univoche.
- Impugnazione della confisca facoltativa: il provvedimento di confisca di beni non direttamente usati per il reato deve essere impugnato eccependo la mancanza di un nesso di strumentalità o derivazione; il giudice è tenuto a motivare in concreto tale nesso, e la generica pericolosità del soggetto non è titolo sufficiente.
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