Onere probatorio e nesso causale nella tutela della salute del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lav. n. 31372/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità del datore di lavoro per danno alla salute, l’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una responsabilità di natura contrattuale fondata sulla violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze tecniche del momento. Incombe al lavoratore che lamenti un danno alla salute l’onere di provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra l’uno e l’altra, mentre spetta al datore di lavoro provare di avere adottato tutte le cautele necessarie. L’accertamento giudiziale ai fini del riconoscimento di una rendita INAIL, caratterizzato dall’irrilevanza della componente soggettiva, non è di per sé idoneo a dimostrare la colpa o l’inadempimento datoriale.
Il Fatto
Un lavoratore agiva in giudizio per l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., deducendo di essere stato esposto a comportamenti di mobbing e di aver acquisito patologie a eziologia professionale derivanti da condotte illegittime e inadempienti. Il Tribunale e la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, respingevano la domanda, ritenendo che non fosse stata fornita la prova dell’illecito contrattuale, in quanto il datore aveva assolto agli obblighi di sorveglianza sanitaria, fornitura dei DPI e messa a disposizione di strumenti a norma, e che nessuna condotta di mobbing era emersa. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inversione dell’onere della prova, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione della sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto la rendita INAIL, e il mancato risarcimento del danno nonostante l’esistenza della patologia depressiva accertata in sede previdenziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, dichiarando i motivi inammissibili o infondati. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non è oggettiva, ma fondata sulla violazione di obblighi di comportamento a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti un danno alla salute l’onere di provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra l’uno e l’altra, mentre spetta al datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie. Nel caso di specie, il giudice di merito ha correttamente accertato che il datore aveva adempiuto agli obblighi di sicurezza e che nessuna prova della condotta illecita era stata fornita dal lavoratore.
La Corte chiarisce che la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. (valutazione delle prove) non è configurabile se il giudice ha attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, non avendo giudicato su prove non introdotte. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge, non se ha semplicemente esercitato il suo prudente apprezzamento. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se il giudice ha attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, non se si contesta la valutazione delle prove.
Quanto all’accertamento INAIL, la Corte ribadisce la differenza strutturale tra il sistema di assicurazione obbligatoria (che prescinde dalla colpa datoriale) e l’azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. Il riconoscimento della rendita INAIL, basato sul nesso di causalità tra l’attività lavorativa e la patologia, non prova l’inadempimento o la colpa del datore di lavoro, che richiede un accertamento autonomo della violazione di specifici obblighi di sicurezza. La Corte rigetta anche il motivo sulla mancata ammissione di mezzi istruttori, rilevando che il ricorrente non aveva specificamente dedotto le prove negate.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova in caso di danno alla salute: l’avvocato del lavoratore che agisce per il risarcimento del danno da stress o mobbing deve allegare e provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso di causalità; non può limitarsi a invocare l’art. 2087 c.c. come norma che inverte l’onere della prova, poiché grava sul datore solo la prova di aver adottato le cautele, non la prova di non essere responsabile.
- Valore probatorio dell’accertamento INAIL: la sentenza del giudice previdenziale che riconosce una rendita INAIL per malattia professionale o infortunio, sebbene possa costituire un indizio, non è di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.; il lavoratore deve provare specifiche violazioni di obblighi di sicurezza o condotte colpose del datore, andando oltre il mero nesso eziologico.
- Formulazione dei motivi di ricorso in cassazione: per censurare la valutazione delle prove (artt. 115-116 c.p.c.) o l’onere della prova (art. 2697 c.c.), l’avvocato deve indicare con precisione la violazione (es. attribuzione di valore di prova legale a un mezzo di prova non vincolante, o inversione dell’onere probatorio) e non può limitarsi a contestare il merito della valutazione, pena l’inammissibilità del motivo.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.