Repêchage e formazione: nessun obbligo verso mansioni superiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18075 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repêchage va verificato con riferimento alle mansioni equivalenti e a quelle inferiori esistenti nell’organico aziendale, ma non si estende alla ricollocazione in una posizione di livello superiore a quella rivestita dal lavoratore. Ne consegue che non è configurabile, neppure a mente dell’art. 2103 cod. civ. novellato dal d.lgs. n. 81/2015, un obbligo del datore di fornire una formazione finalizzata all’accesso a mansioni superiori. La prova dell’impossibilità di ricollocazione, contenuta entro limiti di ragionevolezza, può essere assolta mediante presunzioni, purché sorrette dai requisiti di precisione, gravità e concordanza. Il travisamento del fatto probatorio non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

Il Fatto

La lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo dalla società datrice, aveva impugnato il recesso con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012. Dopo l’ordinanza n. 2739/24 della Cassazione, la Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, aveva rigettato le domande, ritenendo provata l’impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti o inferiori.

La Corte territoriale aveva accertato la soppressione delle mansioni di centralinista svolte dalla ricorrente, il collegamento con il licenziamento, l’esternalizzazione parziale delle residue mansioni e l’impossibilità di ricollocazione: le uniche mansioni rimaste erano quelle di segretaria, già svolte da altra dipendente, o di addetta allo sportello, per le quali la lavoratrice non possedeva le competenze necessarie. Avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e il travisamento della prova, sostenendo che l’assenza di competenze professionali per le mansioni di segretaria o di addetta allo sportello non sarebbe stata indagata. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che il giudice di rinvio aveva ampiamente ricostruito le attività svolte dalla lavoratrice e i loro contenuti professionali, valutando le capacità sulla scorta dell’esperienza di lavoro puntualmente ricostruita.

Richiamando le Sezioni Unite n. 8053/2014, la Corte ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, non è integrato quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché non si sia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Quanto al travisamento del fatto probatorio, sulla scorta di Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024, la Corte ha precisato che per “fatto probatorio” si intende l’oggetto della percezione del giudice — il documento, la dichiarazione, l’indizio — e non il fatto storico da accertare.

Nel caso concreto, le mansioni svolte dalla ricorrente attenevano ad attività operative ed elementari; secondo il giudizio della Corte di merito doveva ritenersi presuntivamente provato che ella fosse priva del bagaglio professionale necessario per l’evasione delle pratiche assicurative demandate all’addetto allo sportello. La mancata ammissione delle prove dirette non esclude che il fatto sia stato indagato attraverso presunzioni, ammesse in materia di repêchage quando ricorrano i requisiti di precisione, gravità e concordanza.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e dell’art. 2103 cod. civ. La Corte ha disatteso anche tale censura, rilevando che il giudice di appello non aveva affermato l’esclusione dell’obbligo formativo, ma aveva accertato l’impossibilità di adibizione a mansioni equivalenti e l’assenza della competenza richiesta per il ruolo superiore di addetta allo sportello.

La Corte ha ricordato che, a seguito delle modifiche all’art. 2103 cod. civ. apportate dall’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015, il concetto di bagaglio professionale è stato sostituito da quello della riconducibilità delle mansioni allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. Il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare soluzioni alternative e a prospettare il demansionamento in attuazione dei principi di correttezza e buona fede (Cass. n. 29099 del 2019), ma l’obbligo di repêchage non può riguardare la ricollocazione in una posizione di livello superiore, né è ipotizzabile un obbligo di formazione in tal senso (Cass. n. 10627 del 2024 e n. 17036 del 2024). Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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