Buono pasto spetta anche per turno notturno senza pausa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20250 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alla mensa o al buono pasto — erogazione di carattere assistenziale e non retributivo — spetta ai dipendenti presenti in servizio in relazione alla particolare articolazione dell’orario di cui all’art. 29, comma 2, CCNL integrativo Comparto Sanità 2001. La fruizione del pasto è prevista nell’ambito di un intervallo non lavorato ed è collegata al diritto alla pausa ex art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, quando l’orario giornaliero ecceda le sei ore. Il diritto al buono pasto prescinde dalla fascia oraria e dal tempo (anche notturno) della prestazione, in assenza di una volontà contrattuale che individui espressamente le fasce di lavoro legittimanti il beneficio. Il diritto, di natura assistenziale, è soggetto a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., operante per le pretese retributive.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente di una azienda sanitaria locale, agiva in giudizio per far accertare il proprio diritto a usufruire, nel periodo dal 20 settembre 2002 al 31 dicembre 2008, del servizio mensa nella modalità alternativa del buono pasto, anche in occasione del turno di lavoro svolto dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2074/2022 depositata il 24 maggio 2022, aveva parzialmente accolto il gravame, riconoscendo il diritto ma limitandolo al periodo lavorativo dal 7 novembre 2008 in poi, per essere maturata la prescrizione decennale del credito relativo al periodo precedente.

Avverso tale pronuncia l’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, lamentando l’erronea interpretazione delle clausole collettive e l’errata qualificazione del termine di prescrizione applicabile.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione dell’individuazione della particolare articolazione dell’orario rilevante ai fini dell’attribuzione del diritto alla mensa, prevista dall’art. 29, comma 2, CCNL integrativo Comparto Sanità 2001. Il Collegio richiama la sentenza n. 5547 del 2021, secondo cui il diritto alla mensa è legato al diritto alla pausa, a prescindere dal tempo della prestazione lavorativa.

In particolare, la fruizione del pasto è prevista nell’ambito di un intervallo non lavorato e la particolare articolazione dell’orario è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario giornaliero ecceda le sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Il diritto alla mensa si lega a una obbligatoria sosta lavorativa, ma le parti sociali non hanno espresso alcuna volontà che l’attività lavorativa connessa alla pausa sia prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha confermato tali principi: Cass. n. 15629 del 2021, n. 32113 del 2022, n. 9206 del 2023 e n. 25622 del 2023. In particolare, si è affermato che l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo, che presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato. Il Collegio richiama altresì la sentenza n. 15614 del 2015, che aveva riconosciuto come un turno continuativo di dodici ore, svolto dalle 20.00 alle 8.00, integrasse la particolare articolazione dell’orario di cui all’art. 29 CCNI.

Ne consegue che l’azienda non poteva restringere il campo degli aventi diritto al buono mensa rispetto alle previsioni della clausola contrattuale e alla lettura offertane dalla giurisprudenza. La decisione impugnata si è pienamente conformata a tali principi, ritenendo che il diritto della controricorrente debba essere ricondotto allo svolgimento dell’attività con modalità orarie tali da generare l’esigenza della pausa, tutelata mediante il riconoscimento del buono pasto.

Quanto alla prescrizione, la Corte ribadisce che il riconoscimento del buono pasto ha funzione assistenziale e non retributiva e si pone al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 2948 c.c., operante per le pretese retributive, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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