Liquidazione separata del danno morale e patrimoniale nel demansionamento (Cass. lav. Sez. Lav. n. 32359/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da demansionamento, il danno morale (sofferenza interiore, stato d’ansia e turbamento psichico) è ontologicamente distinto dal danno patrimoniale alla professionalità e, ove accertato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione, anche quando concorra con altri pregiudizi non patrimoniali (danno biologico, danno esistenziale). La liquidazione unitaria del danno patrimoniale e di quello morale, pur derivanti dalla medesima dequalificazione, è illegittima, poiché impedisce di comprendere la somma riconosciuta per ciascuna voce e viola il principio di integrale riparazione del danno. Il concorso colposo del lavoratore ex art. 1227 c.c. è un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Il Fatto
Un dipendente di una banca, inquadrato al 4° livello retributivo con mansioni di responsabile del centro estero, deduceva di essere stato demansionato a partire da febbraio 2010, quando era stato trasferito all’unità antiriciclaggio e successivamente a mansioni di cassiere sportellista, e di aver subito mobbing e straining. Agiva in giudizio per l’accertamento del demansionamento e per il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Bergamo accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando illegittimo il demansionamento successivo a novembre 2010 e liquidando il danno alla professionalità in € 50.000,00, con riduzione per concorso colposo del lavoratore. La Corte d’appello di Brescia, in riforma, accoglieva il gravame del lavoratore sul danno biologico, liquidandolo in € 5.469,00, ma confermava la liquidazione unitaria del danno patrimoniale e morale alla professionalità, e il concorso colposo. Avverso tale sentenza, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata separata liquidazione del danno morale e l’errata applicazione dell’art. 1227 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. Il Collegio, in ordine al primo motivo, richiama il consolidato orientamento (Cass. n. 9006/2022; n. 7513/2018; n. 7892/2024) secondo cui il danno morale, consistente in uno stato d’animo di sofferenza interiore, è insuscettibile di accertamento medico-legale ed è ontologicamente distinto dal danno biologico e dal danno alla professionalità. Ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione. La Corte territoriale, pur avendo accertato la sussistenza del danno morale (“non può essere negato che egli [il lavoratore] abbia subito anche un danno di tipo morale”), ha erroneamente liquidato in modo unitario il danno patrimoniale alla professionalità e il danno morale, senza specificare l’importo riconosciuto per ciascuna voce. Tale liquidazione unitaria è illegittima, poiché impedisce di comprendere la somma attribuita a ciascuna posta e viola il principio di integrale riparazione del danno. Il giudice di rinvio dovrà procedere a una separata liquidazione del danno morale, autonomamente determinato.
Quanto al secondo motivo, con cui si censurava l’applicazione dell’art. 1227 c.c. per il concorso colposo del lavoratore, la Corte lo dichiara inammissibile. La Corte d’appello ha fondato la riduzione del risarcimento su accertamenti di fatto: il lavoratore si era lamentato verbalmente delle mansioni ma non per iscritto fino al 2015; aveva rifiutato trasferimenti in sedi dove erano disponibili posti di livello equivalente (centri estero), insistendo per restare a Bergamo vicino alla residenza, dove erano disponibili solo posti di cassiere. Tali accertamenti, che attengono alla valutazione della condotta del danneggiato e alla sua incidenza causale, sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali, non dedotti. La censura si risolve, pertanto, in una contestazione del merito, inammissibile in cassazione.
Implicazioni Pratiche
- Separata liquidazione del danno morale: in sede di domanda di risarcimento del danno da demansionamento, l’avvocato del lavoratore deve chiedere espressamente e specificare la liquidazione separata del danno morale (sofferenza interiore) rispetto al danno patrimoniale alla professionalità e al danno biologico, allegando e provando gli elementi di fatto che supportano il pregiudizio morale (es. stato ansioso, umiliazione, disagio psicologico), per evitare che il giudice liquidi in modo unitario, come illegittimamente fatto nel caso di specie.
- Contestazione del concorso colposo: per contestare la riduzione del risarcimento per concorso colposo del lavoratore ex art. 1227 c.c., la difesa del lavoratore deve eccepire che il comportamento (es. rifiuto di trasferimenti) non è causalmente rilevante o è giustificato da ragioni oggettive, e deve richiedere al giudice di merito un accertamento rigoroso; in cassazione, la censura è ammissibile solo se si deduce la violazione di legge o l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non se si contesta la valutazione delle prove, che è insindacabile.
- Onere della prova del datore di lavoro: il datore che eccepisca il concorso colposo del lavoratore ha l’onere di provare che il lavoratore, con la sua condotta (es. mancata tempestiva contestazione, accettazione tacita, rifiuto di alternative equivalenti), ha contribuito alla produzione del danno; la difesa del lavoratore deve contestare tale prova, allegando che i comportamenti erano giustificati (es. esigenze personali, mancanza di alternative realmente equivalenti) e che il datore non ha dimostrato l’efficienza causale della condotta del lavoratore.
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