Iscrizione alla Gestione separata INPS e onere probatorio dell’abitualità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20193 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i liberi professionisti, l’onere di provare l’abitualità dell’attività professionale grava sull’INPS, quale elemento costitutivo della pretesa contributiva. Il requisito dell’abitualità va apprezzato ex ante, potendo la percezione di un reddito inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 rilevare come indizio, da ponderare con gli altri elementi, come l’iscrizione all’albo o la titolarità della partita IVA, per escludere la sussistenza del requisito stesso. La prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine, anche eventualmente prorogato, per il pagamento degli stessi, non rilevando un secondo termine funzionale al solo saldo dei debiti contributivi. Il versamento del contributo integrativo alla cassa categoriale non elide l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, essendo rilevante solo il contributo soggettivo che costituisce posizione previdenziale.
Il Fatto
Un avvocato, iscritto alla Cassa forense, aveva svolto attività professionale nel 2011 con un reddito inferiore a Euro 5.000,00. L’INPS procedeva all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata e richiedeva il pagamento di contributi e sanzioni, che il professionista contestava. Il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente, ma la Corte d’appello di Potenza, riformando la decisione, riteneva dovuti i contributi, ravvisando l’abitualità dell’attività professionale sulla base dell’iscrizione all’albo e della titolarità della partita Iva.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo motivo, la Corte ribadisce il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 104 del 2022, secondo cui il versamento del contributo integrativo, avente carattere meramente solidaristico, non esclude l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, qualora sussistano gli altri presupposti di legge. L’unico versamento rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo è quello soggettivo, in quanto idoneo a costituire una correlata posizione previdenziale, in attuazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
La Corte accoglie invece il secondo motivo, incentrato sulla natura occasionale dell’attività professionale. Il requisito dell’abitualità va apprezzato come scelta ex ante del professionista, non come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto. Il superamento della soglia di Euro 5.000,00 di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003 rende irrilevante la distinzione tra attività abituale e occasionale; al di sotto di tale soglia, invece, l’accertamento dell’abitualità è necessario e può basarsi su presunzioni semplici, come l’iscrizione all’albo o la partita IVA, che non impongono conclusioni indefettibili. La percezione di redditi inferiori alla soglia può costituire un indizio per escludere l’abitualità. L’onere probatorio grava sull’INPS, che nella specie non aveva fornito elementi sufficienti, essendosi la sentenza impugnata limitata a richiamare dati presuntivi non corroborati.
Accolto anche il terzo motivo, riguardante la prescrizione del credito contributivo. In base alla giurisprudenza di legittimità, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine, anche eventualmente prorogato, per il pagamento, non rilevando un eventuale secondo termine funzionale al solo saldo. Nel caso di specie, la notifica della richiesta di pagamento era avvenuta il 5 agosto 2017, oltre il termine quinquennale decorrente dalla scadenza del 9 luglio 2012, con conseguente prescrizione della pretesa creditoria. Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti.
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Nota della Redazione
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