Terzo elemento salariale e contratti di formazione e lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15434 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sono legittime, ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. con mod. nella l. n. 863 del 1984, le clausole della contrattazione collettiva che sopprimono o modificano determinate voci salariali escludendone il mantenimento in favore dei dipendenti che, alla data di stipula dell’accordo, erano in servizio con contratto di formazione e lavoro. Il criterio discretivo non è l’anzianità di servizio, né la sua riconoscibilità dopo la trasformazione del rapporto, ma il fatto che quegli emolumenti non avevano mai fatto parte della retribuzione erogata ai medesimi lavoratori. In difetto di percezione anteriore, non si configura alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da conservare.
Il Fatto
I lavoratori erano stati assunti da una società con contratti di formazione e lavoro, poi trasformati in rapporti a tempo indeterminato, e successivamente erano transitati, per cessione di ramo d’azienda, in altra società. Nel luglio 1997, quando già prestavano attività, veniva stipulato l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri, il cui art. 4 sopprimeva il c.d. terzo elemento salariale e confluiva i valori tabellari nei trattamenti sostitutivi, mantenendo questi ultimi in favore dei soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla data di stipula.
I lavoratori agivano per il pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di ex terzo elemento salariale, sostenendo di doversi reputare in servizio a tempo indeterminato alla data dell’accordo. Il Tribunale accoglieva le domande e condannava la società datrice a tenere indenne l’altra. La Corte d’appello di Firenze rigettava l’impugnazione. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, investono la questione centrale: se l’attribuzione del terzo elemento salariale dipenda dall’anzianità di servizio e se l’art. 4 dell’accordo collettivo discrimini i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro rispetto agli altri.
La Corte muove da un orientamento consolidato, richiamato in numerose decisioni emesse nei confronti di aziende di trasporto pubblico, tutte relative a elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri come le competenze accessorie unificate e il nuovo terzo elemento salariale. In tali pronunce è stata riconosciuta la legittimità delle clausole collettive che escludevano il mantenimento di voci salariali soppresse o ridotte per i dipendenti in servizio con contratto di formazione e lavoro alla data di stipula dei relativi accordi.
La ragione del principio non risiede in un disconoscimento dell’anzianità maturata durante il periodo di formazione, che resta riconosciuta dopo la trasformazione del rapporto. Risiede invece nel fatto che quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione erogata a tali lavoratori. Nel momento in cui gli emolumenti sono stati totalmente o parzialmente soppressi, non si profilava per essi alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da mantenere o conservare.
I precedenti più recenti hanno ribadito l’indirizzo proprio con riferimento al terzo elemento contrattuale e a ricorsi della stessa società ricorrente, in fattispecie concrete sovrapponibili a quella in esame. La Corte richiama quindi, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., le ulteriori considerazioni espresse in quei provvedimenti.
Ne consegue l’accoglimento dei primi due motivi e l’assorbimento del terzo, relativo alla prescrizione. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto delle domande originarie. L’esistenza di contrastanti pronunce al momento della proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
Nota della Redazione
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