Arresti domiciliari per estorsione aggravata: legittimità del provvedimento e insindacabilità del pericolo di recidiva (Cass. pen. Sez. 2 n. 39185/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., l’interrogatorio di garanzia preventivo non deve essere svolto quando l’imputazione provvisoria concerne un reato compreso tra quelli di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 2), c.p.p. (estorsione aggravata) e l’Autorità giudiziaria abbia ravvisato il pericolo di recidiva, anche in relazione al contesto di illiceità e alla pervicacia criminale desumibile da comportamenti successivi al periodo di consumazione del reato. L’aggravante delle più persone riunite (art. 628, comma 3, n. 1, c.p.) sussiste quando la vittima abbia percezione di doversi rapportare non a un soggetto singolo, ma a un gruppo, e la condotta intimidatoria si realizzi anche con la presenza simultanea di più correi. Il vizio di motivazione della misura cautelare è insindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica, e il ricorrente non può limitarsi a offrire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ignorando i decisivi passaggi argomentativi del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Un soggetto veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di estorsione in concorso aggravato dall’aver commesso il fatto in più persone riunite, per avere minacciato, tra il 2018 e il 2020, il gestore di alcuni parcheggi presso lo stadio San Siro a Milano, costringendolo a corrispondere mensilmente somme di denaro per un ammontare complessivo di € 60.000, avvalendosi della posizione di capo ultras dei tifosi rivestita da un correo, successivamente deceduto. Il GIP del Tribunale di Milano applicava gli arresti domiciliari, e il Tribunale del riesame confermava il provvedimento. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata celebrazione dell’interrogatorio preventivo, l’insussistenza dei gravi indizi, l’assenza del dolo, l’insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite e la mancanza del pericolo di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo (mancato interrogatorio preventivo), la Corte rileva che, trattandosi di un reato compreso tra quelli di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 2), c.p.p. (estorsione aggravata), per il quale era stato ravvisato il pericolo di recidiva, l’interrogatorio di garanzia preventivo non era dovuto ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p. La motivazione sul pericolo di recidiva e sulla sussistenza dell’aggravante era immune da vizi logico-giuridici.
Sul secondo e terzo motivo (gravi indizi e dolo), la Corte osserva che il ricorrente si limita a offrire una lettura alternativa dei fatti, senza confrontarsi con i decisivi passaggi argomentativi del provvedimento impugnato. In particolare, la Corte richiama le intercettazioni in cui il ricorrente aveva affermato di avere agito anche “per dare una mano” al correo (appena uscito dal carcere), smentendo la tesi difensiva di un’azione svolta nell’esclusivo interesse della vittima. Viene altresì richiamata la portata confermativa delle dichiarazioni del coindagato collaborante, che aveva attribuito al ricorrente un ruolo di primo piano nella vicenda, finalizzato a far guadagnare denaro al correo. Tali elementi, ignorati dal ricorso, superano la linea difensiva e rendono aspecifiche le censure di travisamento.
Sull’aggravante delle più persone riunite (quarto motivo), la Corte ritiene la motivazione sufficiente: la persona offesa sapeva di doversi rapportare non a un soggetto singolo, ma a un gruppo, e la richiesta estorsiva era stata avanzata in presenza simultanea di più soggetti, come emerso dalla testimonianza della vittima riguardante una cena al ristorante. La presenza di più correi al cospetto della vittima integra l’aggravante.
Sul pericolo di recidiva (quinto motivo), la Corte ritiene il motivo generico, poiché il ricorrente ignora la motivazione del Tribunale che ha ricostruito il contesto di illiceità (con riflessi anche sulla criminalità organizzata calabrese) e la pervicacia criminale del ricorrente, desunta da comportamenti successivi al 2020 documentati dalle intercettazioni. La concretezza e attualità del pericolo sono quindi congruamente motivate.
Implicazioni Pratiche
- Interrogatorio preventivo: L’avvocato che eccepisca la mancata celebrazione dell’interrogatorio di garanzia preventivo deve verificare se il reato contestato rientri tra quelli di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 2), c.p.p. (es. estorsione aggravata) e se l’Autorità giudiziaria abbia ravvisato il pericolo di recidiva. In tal caso, l’interrogatorio non è obbligatorio. La strategia difensiva deve concentrarsi sulla contestazione della sussistenza del pericolo cautelare, non sulla ritualità dell’interrogatorio.
- Onere di specificità nel ricorso per cassazione: In sede di impugnazione della misura cautelare, il ricorrente non può limitarsi a offrire una diversa ricostruzione dei fatti, ma deve indicare specificamente le incongruenze logiche o i travisamenti della prova decisivi. L’omesso confronto con i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato (es. dichiarazioni del collaborante, intercettazioni decisive) rende il motivo generico e, quindi, inammissibile. Il difensore deve citare e confutare le prove contrarie, non limitarsi a riproporre la propria tesi.
- Aggravante delle più persone riunite: L’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p. (più persone riunite) sussiste anche se la vittima non ha avuto un contatto fisico simultaneo con tutti i correi, purché sia consapevole di doversi rapportare a un gruppo e la condotta intimidatoria si realizzi con la presenza di più soggetti in occasione dell’incontro. La difesa deve contestare la prova della simultanea presenza o la consapevolezza della vittima, ma non può eccepire la mera assenza di contatto diretto con tutti i correi.
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Nota della Redazione
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