Permesso di necessità: valutazione discrezionale dell’evento familiare grave e insindacabilità (Cass. pen. Sez. 1 n. 39118/2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della gravità dell’evento familiare che giustifica la concessione del permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. è rimessa al discrezionale apprezzamento del Tribunale di sorveglianza, che deve valutare le difficoltà concrete per il congiunto, anche legate a patologie invalidanti, e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata e non manifestamente illogica. Il ricorso per cassazione avverso tale provvedimento è inammissibile se si limita a prospettare una lettura alternativa delle condizioni del congiunto, senza dimostrare l’evidente illogicità della motivazione. La natura pubblica della parte ricorrente (Procuratore Generale) esclude la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità.
Il Fatto
Un detenuto richiedeva al Magistrato di sorveglianza il permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. per visitare il fratello, affetto da grave deficit deambulatorio per paraparesi spastica. Il Magistrato di sorveglianza negava il permesso, ritenendo che il congiunto potesse, con la dovuta assistenza, effettuare il viaggio fino al carcere. Il detenuto proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Il Tribunale accoglieva il reclamo, osservando che le patologie del fratello, pur non determinando rischio quoad vitam, limitavano fortemente le capacità deambulatorie e che il viaggio, con vari cambi di mezzi, era estremamente difficoltoso e sottoponeva il congiunto a sacrifici non esigibili. Il Tribunale disponeva il permesso per tre ore, con scorta e divieto di contatti diversi dal fratello. Avverso tale ordinanza il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Sassari proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 36329/16, Lovreglio; Sez. 1, n. 52820/16, Zhu; Sez. 7, n. 48718/17, Tropea), secondo cui la ratio del permesso di necessità di cui all’art. 30 ord. pen. risiede nel principio costituzionale del rispetto del senso di umanità, quale limite al carattere afflittivo della pena. Il permesso è volto a consentire al detenuto di affrontare eventi familiari particolarmente gravi, che richiedono la sua presenza personale.
La Corte rileva che il Tribunale di sorveglianza ha motivato adeguatamente la concessione, ritenendo che le patologie del fratello – pur non rendendo materialmente impossibile il viaggio – implicassero difficoltà aggiuntive (difficoltà di deambulare, necessità di accompagnatore, lunghezza del viaggio con plurimi cambi di mezzi) che esponevano il congiunto a sacrifici e sofferenze ragionevolmente non esigibili. Il Tribunale ha qualificato tale situazione come “evento famigliare grave” che precludeva di fatto contatti diretti tra i fratelli, rientrando nella previsione dell’art. 30 ord. pen.
La Cassazione osserva che il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile perché si limita a censurare l’ordinanza per vizio di motivazione, offrendo una lettura alternativa dell’accertamento medico legale (secondo cui il fratello poteva deambulare con le dovute accortezze), senza però dimostrare che la motivazione del Tribunale sia manifestamente illogica o contraddittoria. Si tratta, in realtà, di un dissenso su un piano eminentemente fattuale, non consentito in sede di legittimità. La Corte rileva, inoltre, l’aspecificità del motivo laddove contesta ragioni economiche non menzionate nel provvedimento impugnato. Trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, la Corte esclude la condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi sulla soccombenza (Sez. U, n. 3775/2018, Tuttolomondo).
Implicazioni Pratiche
- Permesso di necessità e valutazione della gravità: L’avvocato del detenuto che richiede il permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. deve allegare e provare, anche con documentazione medica, le concrete difficoltà che il congiunto incontra nel recarsi in carcere (patologie invalidanti, distanza, mezzi di trasporto). La valutazione della gravità dell’evento familiare è rimessa al giudice di sorveglianza, il quale gode di ampia discrezionalità nel bilanciare l’esigenza del detenuto con le esigenze di sicurezza. Non occorre che il viaggio sia “impossibile”, essendo sufficiente che sia estremamente difficoltoso e fonte di sacrifici non esigibili.
- Limiti del ricorso per cassazione: L’avvocato che impugna un provvedimento del Tribunale di sorveglianza in materia di permessi deve dimostrare un vizio di motivazione “manifestamente illogico o apparente”, non potendosi limitare a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Il ricorso per cassazione è inammissibile se si risolve in una mera confutazione fattuale della decisione impugnata, senza indicare specifiche incongruenze logiche o contraddizioni nel ragionamento del giudice.
- Spese processuali nei ricorsi del Pubblico Ministero: In caso di ricorso proposto dal Procuratore Generale, la parte pubblica non è condannata al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità, in deroga al principio della soccombenza. L’avvocato della parte privata non può quindi ottenere la liquidazione delle spese in tali ipotesi, a meno che non dimostri che il ricorso sia stato proposto con colpa grave (ipotesi residuale).
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