Ricettazione e prescrizione calcolata dal reato presupposto (Cass. pen. Sez. V n. 4737 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del calcolo del termine di prescrizione del delitto di ricettazione, quando manca la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto. È ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. In caso di condanna cumulativa per più reati, l’autonomia dei singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno di essi instauri un valido rapporto processuale anche per quelli rispetto ai quali i motivi siano inammissibili.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in riforma parziale, aveva confermato la condanna dell’imputato per il delitto di detenzione e spendita di monete falsificate (capo A) e per quello di ricettazione (capo B), escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena. I fatti erano stati accertati il 18 novembre 2013.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati; con il secondo eccepiva l’estinzione dei reati per prescrizione, maturata in epoca anteriore alla deliberazione della pronuncia di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente i due capi di imputazione. Quanto al capo A, ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il dolo specifico della fattispecie di cui all’art. 455 cod. pen. era stato correttamente desunto dal giudice di merito dalla detenzione delle banconote false nel portafogli dell’imputato, con motivazione immune da cadute logiche.
Né migliore sorte ha avuto il secondo motivo relativo al capo A. La Corte ha ricostruito la cornice edittale applicando la riduzione massima sul minimo e quella minima sul massimo, pervenendo alla pena detentiva da un anno e sei mesi a otto anni di reclusione. Ne deriva una prescrizione ordinaria di otto anni e una massima di dieci, ex art. 161 cod. pen., poiché la recidiva specifica e infraquinquennale era stata esclusa. Il reato, commesso il 18 novembre 2013, si è dunque prescritto il 18 novembre 2023, dopo la sentenza di secondo grado. Tuttavia, l’inammissibilità del ricorso preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 2000.
Quanto al capo B, la Corte ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo. Ha richiamato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso con cui si deduce la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, integrando un motivo ex art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Sezioni Unite n. 12602 del 2016). Manca nella specie la prova certa della data di acquisizione del bene, sicché torna applicabile il principio del favor rei, in forza del quale il momento consumativo va fissato in prossimità del reato presupposto (Sez. II n. 44322 del 2021). Il furto era stato commesso il 12 giugno 2012, quindi la ricettazione si è consumata il 13 giugno 2012 e il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, è maturato prima della pronuncia di appello.
La Corte ha infine richiamato le Sezioni Unite n. 6903 del 2017 in tema di condanna cumulativa, ribadendo che la sentenza è idealmente scindibile in autonome statuizioni per ciascun capo e che, per i reati rispetto ai quali i motivi siano inammissibili, si è formato il giudicato parziale, restando preclusa la rilevazione della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo B, eliminando la relativa pena, e dichiarato inammissibile il ricorso per il capo A.
Nota della Redazione
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