Legittimità dell’arresto per stalking sulla base di documentazione dell’ultimo episodio (Cass. pen. n. 41636/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto in flagranza differita per reati abituali, la documentazione video-fotografica o informatica non deve contenere la prova dell’intera serie di condotte, essendo sufficiente che il fatto documentato non appaia isolato ma si inserisca in un quadro di reiterazione già noto alla polizia giudiziaria, anche attraverso dichiarazioni della vittima o precedenti interventi.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari di Milano ha rigettato la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza differita eseguito nei confronti di un indagato per atti persecutori ai danni della ex moglie. Il GIP, pur riconoscendo gravi indizi e esigenze cautelari, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la convalida, osservando che la documentazione acquisita (messaggi e video) non consentiva di apprezzare, da sola, l’abitualità della condotta. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso immediato per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarando legittimo l’arresto. Rileva che l’interpretazione del GIP è errata, perché per i reati abituali il concetto di “fatto” non può essere appiattito sulla singola condotta documentata, ma va letto in relazione alla struttura reiterata del reato. L’arresto in flagranza differita, previsto dall’art. 382-bis cod. proc. pen., non richiede che il singolo dato informatico contenga l’intera serie di atti persecutori.
Ciò che rileva è che l’atto documentato non appaia isolato, ma si inserisca in un quadro di reiterazione noto a chi opera l’arresto, anche attraverso denunce pregresse o interventi delle Forze dell’ordine. Nel caso di specie, la polizia giudiziaria aveva percepito direttamente la ricezione dei messaggi minatori mentre la vittima rendeva querela, e aveva già effettuato un intervento la notte precedente. La documentazione informatica costituiva l’ultimo anello di una catena di comportamenti vessatori di cui gli operanti avevano contezza.
La Corte chiarisce che la valutazione della legittimità dell’arresto deve essere condotta secondo il parametro della ragionevolezza, senza che occorra accertare la gravità indiziaria o la responsabilità dell’indagato, riservate a fasi successive. Pretendere che lo smartphone restituisca l’intera sequenza storica dello stalking vanificherebbe l’istituto, in contrasto con la finalità di potenziare gli strumenti di contrasto alla violenza di genere.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione del contesto conoscitivo: in sede di convalida dell’arresto per reati abituali, il giudice deve considerare l’intero patrimonio conoscitivo della polizia giudiziaria, non limitandosi alla sola documentazione informatica, pena l’illegittima esclusione della flagranza.
- Onere motivazionale della difesa: l’avvocato dell’indagato, per contestare la legittimità dell’arresto, non può limitarsi a eccepire l’insufficienza dei singoli dati documentali, ma deve dimostrare l’assenza di un ragionevole collegamento con il quadro di reiterazione noto agli operanti.
- Verifica di ragionevolezza: la convalida dell’arresto in flagranza differita per stalking non richiede l’accertamento della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari, ma solo che il fatto documentato appaia, secondo un giudizio di ragionevolezza, come ultimo episodio di una condotta abituale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.