Competenza territoriale per indebita percezione di crediti fiscali ceduti (Cass. pen. n. 41572/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., commesso mediante indebito conseguimento di crediti fiscali ceduti, si consuma nel luogo in cui il cessionario utilizza il credito in compensazione con i propri debiti tributari, e non in quello di residenza fiscale del cedente.
Il Fatto
Il Tribunale di Cuneo ha respinto l’istanza di riesame avverso il sequestro preventivo disposto nei confronti di due amministratori e di una società, accusati del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. per aver indebitamente conseguito crediti fiscali derivanti da superbonus 110%, oggetto di cessione, per un importo complessivo di 167.156,50 euro, mediante attestazione di spese non ammesse e inesistenti. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo, sostenendo che il reato si sarebbe consumato nel luogo di residenza fiscale dei cedenti o, in via residuale, presso la Procura di Benevento che per prima ha iscritto la notizia di reato.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta i ricorsi, ritenendo infondata la censura sulla competenza territoriale. Richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l’accredito dei contributi, determinando la dispersione del denaro pubblico. Tuttavia, precisa che tale principio si applica ai casi di effettiva erogazione di denaro, mentre nel caso di crediti di imposta occorre avere riguardo al luogo e al momento in cui il diritto è fatto valere nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Con riferimento ai crediti fiscali derivanti dal superbonus, la Corte osserva che la cessione del credito è efficace tra le parti ma diviene opponibile all’Agenzia delle Entrate solo quando il credito ceduto è utilizzato in compensazione. Il cessionario deve accettare la transazione sulla piattaforma informatica dell’Agenzia e successivamente utilizzare il credito nel proprio cassetto fiscale. Ne consegue che il reato si consuma nel luogo in cui ha sede fiscale il cessionario che utilizza il credito in compensazione.
La Corte dichiara, altresì, inammissibile il secondo motivo, formulato in modo generico e consistente in una censura alla motivazione del provvedimento impugnato, non ammessa in sede di legittimità.
Implicazioni Pratiche
- Competenza territoriale: nei procedimenti per indebita percezione di crediti fiscali ceduti, la competenza per territorio è del tribunale del luogo in cui il cessionario ha la sede fiscale e utilizza il credito in compensazione, non già di quello del cedente.
- Opponibilità della cessione: la cessione del credito fiscale è opponibile all’Erario solo dopo l’accettazione sulla piattaforma informatica e il successivo utilizzo in compensazione; l’atto traslativo tra privati non integra la consumazione del reato.
- Onere di impugnazione: le censure che attaccano il merito dell’accertamento sul fumus del reato, anziché vizi di violazione di legge, sono inammissibili in sede di legittimità se formulate in modo generico e non autosufficiente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.