Ordigno esplosivo artigianale, copia-incolla e garanzie difensive (Cass. pen. Sez. I n. 10089 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’ordinanza del tribunale del riesame redatta con la tecnica del copia-incolla non è affetta da vizio di motivazione quando essa esprima una autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi, desumibile anche dalla diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella ipotizzata dalla pubblica accusa. L’obbligo motivazionale di cui all’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone la confutazione di ogni allegazione difensiva, ma solo di quelle oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori. L’attività di bonifica dell’area dall’ordigno e il prelievo di campioni della polvere, in quanto operazioni urgenti e non ripetibili di natura meramente materiale, rientrano nella disciplina dell’art. 354 cod. proc. pen. e non in quella degli artt. 359 e 360 cod. proc. pen..

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a un indagato la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di detenzione di un ordigno esplosivo artigianale rinvenuto nella sua abitazione. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 31 ottobre 2024, aveva confermato il provvedimento.

Avverso tale decisione l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. La difesa lamentava, tra l’altro, la redazione dell’ordinanza con tecnica del copia-incolla, la mancata valutazione della consulenza balistica di parte, l’inosservanza delle garanzie di cui all’art. 360 cod. proc. pen. e l’insussistenza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Sul primo motivo ha ribadito che il vizio di motivazione sussiste quando il provvedimento si limiti a riproporre brani di atti con la tecnica del copia-incolla, ma ha precisato che l’autonoma valutazione richiesta dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è comunque assolta quando il giudice non aderisca integralmente alla richiesta cautelare. Nel caso concreto, il giudice per le indagini preliminari aveva autonomamente riqualificato il fatto, applicando l’art. 1 della legge n. 895/1967 anziché l’art. 2, così dimostrando una disamina critica del materiale probatorio.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l’obbligo motivazionale è circoscritto alle sole allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori. La consulenza di parte non confutava che quanto detenuto fosse un ordigno esplosivo; le sue conclusioni erano perciò ininfluenti. È stato richiamato l’orientamento secondo cui il detonatore è parte funzionale all’innesco della carica esplosiva, con la conseguenza che è ininfluente il quantitativo di esplosivo in esso contenuto.

Sul terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. La bonifica dell’area con prelievo di campioni della polvere è stata ricondotta alla nozione di accertamento urgente ex art. 354 cod. proc. pen., trattandosi di attività urgente e non ripetibile, ma di natura meramente materiale e non valutativa. Nessuna violazione delle garanzie difensive, poiché l’indagato era stato informato e il difensore si era presentato sul posto.

Sul quarto motivo, la Corte ha confermato che l’elemento soggettivo dei reati di detenzione di esplosivi si concreta nel dolo generico, che prescinde dal fine specifico perseguito dall’agente. La finalità di festeggiamento non assume rilievo.

Infine, sul quinto motivo, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione sulle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., desunte dai precedenti specifici e dalla detenzione dell’ordigno in costanza di affidamento in prova. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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