Minaccia grave e attenuante provocazione criteri specificità ricorso cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 6941 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza offrire una critica argomentata alla sentenza impugnata. L’attenuante della provocazione, di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen., non ricorre quando la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira o il nesso causale tra il fatto ingiusto e l’ira, pure non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza stessa. La valutazione giudiziale sulla concedibilità dell’attenuante non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi, quali la reiterazione delle condotte minacciose in plurime e diverse occasioni.
Il Fatto
L’imputato era stato ritenuto responsabile dal giudice di prime cure del delitto di minaccia grave ai danni delle persone offese costituitesi parti civili. La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di condanna, rigettando i motivi di gravame. Avverso la decisione d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha preliminarmente osservato che il primo motivo, incentrato sulla dedotta erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità e sulla mancanza dell’elemento soggettivo, era da ritenere non consentito in sede di legittimità. La doglianza, infatti, si risolveva nella mera ripetizione di quanto già dedotto in appello e disatteso dalla Corte territoriale: si trattava, quindi, di motivi non specifici ma soltanto apparenti, perché privi di una critica argomentata contro la sentenza impugnata, in conformità con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2, n. 42046 del 2019; Sez. 3, n. 44882 del 2014).
Quanto al secondo motivo, concernente il diniego dell’attenuante della provocazione, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, richiamando il principio per cui il beneficio non è configurabile quando la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia grave e macroscopica, al punto da escludere lo stato d’ira o il nesso causale con esso. L’onere argomentativo del giudice di merito, inoltre, era stato adeguatamente assolto con riferimento agli elementi decisivi, avendo la Corte di Appello chiarito che le minacce erano state reiterate in plurime occasioni, circostanza che escludeva il rapporto causale con l’ira e riconduceva la condotta a un sentimento di odio o rancore.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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