Ingiusta detenzione per errore dell’autorità: riparazione dovuta anche se l’errore nasce da una norma poi dichiarata incostituzionale (Cass. 39442/2025)
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 991/2025 (cam. cons. 6 novembre 2025, dep. 5 dicembre 2025), R.G. n. 22003/2025 — Pres. Andrea Montagni, Rel. Fabio Antezza
I fatti
La Corte d’appello di Napoli, quale giudice della riparazione, aveva rigettato l’istanza di equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. proposta da un condannato per corruzione, che aveva subìto un periodo di detenzione in fase esecutiva sulla base di un ordine di esecuzione non sospeso, fondato sull’applicazione retroattiva della disciplina ostativa introdotta dalla l. 3/2019 (“spazzacorrotti”, art. 1, comma 6, lett. b). Tale applicazione retroattiva è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 32/2020), per contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost.
Il ricorso
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 314 c.p.p. per essere stato erroneamente escluso l’errore dell’autorità dell’esecuzione; con il secondo motivo, l’errata applicazione analogica dell’art. 314, comma 5, c.p.p., norma che esclude la riparazione per il periodo di detenzione antecedente all’abrogazione della norma incriminatrice.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, richiamando i propri precedenti (Sez. 4, n. 9721/2021; Sez. 4, n. 42632/2024). Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche per vicende successive alla condanna, connesse alla fase esecutiva della pena, quando derivino da un errore dell’autorità — ivi compresa un’interpretazione normativa poi dichiarata incostituzionale — purché non ricorra dolo o colpa grave dell’interessato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’art. 314, comma 5, c.p.p. non è applicabile analogicamente al caso di specie: qui non si verte in tema di abrogazione della norma incriminatrice, ma di un errore interpretativo su una norma di esecuzione, che resta nell’alveo ordinario dell’errore dell’autorità.
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche per la detenzione sofferta in fase esecutiva a causa di un errore dell’autorità, incluso l’errore interpretativo su norma poi dichiarata incostituzionale; tale ipotesi non è assimilabile, ai fini della limitazione di cui all’art. 314, comma 5, c.p.p., all’abrogazione della norma incriminatrice.
L’esito
Annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo giudizio sull’istanza di riparazione.
Perché questa decisione conta, in pratica
La pronuncia offre un precedente utile per tutti i casi, potenzialmente non isolati, in cui l’applicazione retroattiva della disciplina ostativa “spazzacorrotti” abbia causato periodi di detenzione poi rivelatisi ingiusti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020. Chi si è trovato in una situazione analoga — esecuzione della pena avviata o aggravata sulla base di quella norma, poi dichiarata incostituzionale — può oggi far valere il diritto alla riparazione, senza che l’amministrazione possa opporre la limitazione pensata per le abrogazioni di fattispecie di reato.