Inammissibilità del ricorso per assoluta genericità dei motivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 5544 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione il cui motivo di impugnazione sia privo di specificità e meramente assertivo, non essendo sorretto dall’enunciazione di specifiche richieste né dall’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che possano sostenerlo. La deduzione di un vizio di motivazione deve confrontarsi con l’effettivo contenuto del provvedimento impugnato, dimostrando l’esistenza di una effettiva mancanza, contraddittorietà o illogicità del ragionamento decisorio; ove la motivazione risulti lineare e coerente con l’esame dei dati probatori, il motivo è infondato. La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 18 giugno 2025, ha confermato la condanna del ricorrente per l’attività di parcheggiatore abusivo, fondando il giudizio di responsabilità sulla testimonianza resa dall’agente di polizia che lo aveva colto in flagranza. Il giudice di secondo grado aveva valorizzato, quali elementi a carico, i precedenti specifici dell’imputato, accertati con decreto penale di condanna, e l’esistenza di un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (D.A.CUR.) emesso dal Questore di Napoli.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui ha eccepito una generica inosservanza delle norme di legge e un vizio di motivazione, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rilevato la natura manifestamente infondata del ricorso, in ragione dell’assoluta mancanza di specificità di tutte le sue articolazioni. Il motivo è stato giudicato privo di concreta pertinenza censoria, poiché non si coniugava con l’enunciazione di precise richieste e con la conseguente indicazione delle ragioni di diritto e dei fatti posti a loro fondamento.
Quanto al dedotto vizio motivazionale, la Corte ha osservato che la deduzione era smentita dalla stessa lettura del provvedimento impugnato, la cui motivazione è risultata esistente e connotata da lineare e coerente logicità. Il ricorrente, pertanto, non si era confrontato adeguatamente con l’iter argomentativo seguito dai giudici di merito, che appariva logico, congruo e corretto in punto di diritto.
La Corte ha quindi ritenuto immune da vizi di legittimità la sentenza di appello, che aveva fondato l’affermazione di responsabilità sulla attendibilità del testimone e sulla sussistenza dei precedenti specifici e del provvedimento D.A.CUR., procedendo alla condanna con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In ragione dell’intervenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Cassazione ha applicato il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. Non ravvisandosi, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali è conseguita quella al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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