Esigenze cautelari e uso di strumenti informatici: legittima la custodia in carcere (Cass. pen. Sez. V n. 9402 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari personali, il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ma è circoscritto all’esame dell’atto impugnato per verificare la sussistenza delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti. Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che introduce una censura non proposta nel precedente grado di merito, essendo nuovo e versato in fatto. Ai fini della sostituzione della misura, il giudice può ritenere inadeguati gli arresti domiciliari quando il pericolo di reiterazione del reato sia concretamente prospettabile anche mediante l’uso di strumenti di comunicazione a distanza e di dispositivi informatici.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza dell’8 agosto 2024, ha rigettato l’appello cautelare proposto dall’indagato, confermando il provvedimento della Corte di appello di Messina che aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata per il reato di furto in abitazione.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi: la qualificazione giuridica della condotta, che a suo avviso integrerebbe la truffa e non il furto, e la carenza dei requisiti delle esigenze cautelari, con contestazione della valutazione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per entrambi i motivi. Sul primo, osserva che le censure sono generiche e versate in fatto, dirette a ottenere un sindacato sulla ricostruzione dei fatti che non compete al giudice di legittimità. Richiama il principio per cui, anche nel giudizio cautelare personale, il controllo non si estende alla revisione degli elementi materiali e fattuali, compreso lo spessore degli indizi, né alla riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, rientrando tali apprezzamenti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame.
Il controllo resta circoscritto all’esame dell’atto impugnato, per verificare l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. A sostegno la Corte richiama le Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e le Sezioni Unite n. 18620 del 2017, oltre a Sez. II n. 9212 del 2017.
Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile perché nuovo: dall’ordinanza impugnata, sul punto non contestata, risulta che la difesa con l’appello aveva posto solo questioni attinenti alle esigenze cautelari, non la qualificazione giuridica del fatto.
Quanto al secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, la Corte lo reputa parimenti generico e assertivo. Il Tribunale ha reso motivazione adeguata, evidenziando la gravità del fatto e i recenti precedenti penali a carico dell’indagato, significativi di una personalità refrattaria al rispetto delle regole. Nel valutare la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari, il giudice di merito ha ritenuto le misure meno afflittive inadeguate, poiché il reato era stato perpetrato con strumenti di comunicazione a distanza: gli arresti domiciliari non avrebbero scongiurato il pericolo di reiterazione mediante dispositivi elettronici o informatici. Ne consegue la condanna alle spese processuali e a 3.000,00 euro di sanzione a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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