Cade sul pavimento bagnato lavato dalla moglie del padrone di casa: chi è il custode ex art. 2051 c.c.? (Cass. ord. 31165/2025)

Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza 28 novembre 2025, n. 31165 (Pres. De Stefano, Rel. Gianniti) – R.G. 15569/2022

I fatti

Un uomo si reca in visita al nipote. Fatto entrare in casa dalla moglie di quest’ultimo, varca la soglia e scivola sul pavimento dell’ingresso, bagnato e reso viscido dalle operazioni di pulizia in corso, riportando un trauma alla spalla. Cita in giudizio il nipote, proprietario dell’abitazione, chiedendo 50.000 € di risarcimento; il nipote chiama in causa la propria compagnia assicurativa.

Il Tribunale di Agrigento rigetta la domanda per difetto di prova. La Corte d’appello di Palermo conferma il rigetto, ma con una motivazione diversa e, per certi versi, più insidiosa: il nipote non sarebbe responsabile perché, al momento del sinistro, il custode del pavimento non era lui, ma la moglie – che stava materialmente eseguendo le pulizie e si trovava nell’ingresso, mentre il marito era al piano inferiore.

La questione

Il danneggiato ricorre in Cassazione con un unico motivo: violazione dell’art. 2051 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la qualifica di custode in capo al proprietario dell’immobile per attribuirla a chi, in quel momento, stava semplicemente pulendo il pavimento. Il punto è centrale per chiunque possieda un immobile: chi risponde dei danni causati da una cosa, quando altri la usano o intervengono su di essa?

La decisione della Cassazione

La Corte accoglie il ricorso. Richiamando un orientamento consolidato, ribadisce che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e si fonda sul rapporto di custodia: la disponibilità giuridica e materiale della cosa e il potere-dovere di intervenire su di essa per controllarla ed eliminare situazioni di pericolo. Questo rapporto – la “signoria di fatto” sulla cosa – è normalmente immanente alla proprietà e al possesso: non si perde perché, in un dato momento, un’altra persona compia atti estemporanei di uso o fruizione sulla cosa, quand’anche con modalità simili a quelle del proprietario.

Per escludere la qualifica di custode in capo al proprietario servirebbe un trasferimento totale del potere di fatto sulla cosa a un terzo, con modalità tali da escludere la persistenza di quel potere, anche solo in parte, in capo al proprietario stesso. Il semplice fatto che la moglie stesse lavando il pavimento – o che il marito si trovasse in un altro locale – non integra questa ipotesi.

«In tema di responsabilità per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno nel caso in cui, in concreto e in particolare, sulla cosa stessa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand’anche con modalità analoghe a quella del proprietario, salvo che questi non provi di avere, in precedenza, a quelli trasferita la signoria di fatto con modalità tali da escluderne la persistenza, pure solo in parte, in capo a sé medesimo.»

Cosa resta da accertare

La Cassazione precisa che questa pronuncia stabilisce chi sia il custode, non se il custode debba effettivamente risarcire. Cassa con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, che dovrà ora, partendo dal presupposto che il proprietario è custode, valutare il nesso causale tra il pavimento bagnato e la caduta, e in particolare se la condotta del danneggiato – ad esempio l’aver varcato la soglia senza cautela in una situazione di pericolo visibile – abbia inciso, in tutto o in parte, sull’evento ai sensi dell’art. 1227 c.c. Su questo punto la Cassazione ricorda che, quanto più il pericolo era riconoscibile e evitabile con l’ordinaria cautela, tanto più rileva la disattenzione di chi è caduto, fino a poter escludere del tutto la responsabilità del custode.

Perché questa decisione conta, in pratica

Per chi possiede un immobile – casa, negozio, ufficio – la pronuncia chiarisce un punto spesso frainteso: la responsabilità da cose in custodia segue la proprietà e il possesso, non la persona che in un dato momento manovra la cosa. Non basta che le pulizie le faccia la colf, il familiare o un collaboratore per spostare la responsabilità su di loro: il proprietario resta custode, salvo un trasferimento pieno e dimostrato del potere di fatto sull’immobile. Ne consegue che le polizze responsabilità civile della casa vanno lette pensando proprio a episodi come questo, e che la prevenzione (segnalare il pavimento bagnato, evitare di far entrare visitatori durante le pulizie) resta lo strumento più efficace per ridurre il rischio, a prescindere da chi materialmente stia pulendo.

Scarica il testo integrale dell’ordinanza (PDF)

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