Sospensione della carta di credito senza motivazione chiara: la banca risponde anche se il successivo recesso era legittimo (ABF Roma 3133/2026)

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 3133 del 10 aprile 2026 (seduta 14 gennaio 2026) — Pres. Sirena, Rel. Fabrizio Maimeri

I fatti

Una cliente lamentava che l’intermediario, dopo averle comunicato telefonicamente la volontà di recedere dal contratto di carta di credito, avesse formalizzato il recesso senza precisarne le motivazioni, dopo aver già sospeso il servizio nel mese precedente. Chiedeva l’accertamento dell’illegittimità della condotta, la restituzione del credito residuo e l’utilizzo (o il controvalore in denaro) dei punti membership accumulati. L’intermediario replicava di aver sospeso la carta in via cautelativa, a seguito di un utilizzo anomalo rispetto alla media mensile, per svolgere una verifica del merito creditizio, e di aver poi receduto all’esito di tale valutazione, in conformità alle clausole contrattuali che consentivano il recesso con effetto immediato in presenza di un “giustificato motivo”.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto che l’aumento anomalo della spesa rispetto agli standard della titolare integrasse, in astratto, il giustificato motivo previsto dal contratto per il recesso immediato, derogando così al preavviso di due mesi normalmente richiesto dall’art. 126-septies TUB. Ha però rilevato una carenza specifica: la comunicazione con cui l’intermediario aveva disposto la sospensione cautelativa si limitava a un generico riferimento a una “verifica della posizione finanziaria”, senza spiegare in modo chiaro l’esistenza del giustificato motivo — a differenza della successiva comunicazione di recesso, in cui le ragioni venivano finalmente esplicitate con maggiore precisione. Questo scarto tra le due comunicazioni ha condotto il Collegio a censurare la scarsa diligenza dell’intermediario nel comunicare tempestivamente e chiaramente al cliente le ragioni della sospensione. Quanto ai punti membership, il Collegio ha invece confermato la legittimità della clausola regolamentare che ne esclude l’utilizzo in caso di revoca della carta, mentre ha dato atto che l’intermediario aveva già rimborsato sia le quote del canone annuale sia il credito residuo.

Anche quando il recesso per giustificato motivo risulta sostanzialmente legittimo, l’intermediario che comunichi la sospensione cautelativa della carta con un riferimento generico e non chiaro alle ragioni sottostanti — a differenza di quanto poi precisato nella successiva comunicazione di recesso — tiene una condotta scarsamente diligente, rilevante ai fini dell’accertamento di responsabilità.

L’esito

Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per non aver tempestivamente informato la cliente circa i motivi della sospensione; respinge nel resto. Dispone che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente € 20,00 quale rimborso della somma versata per il ricorso.

Perché questa decisione conta, in pratica

La decisione ricorda che la legittimità sostanziale di una misura — qui il recesso per rischio di credito — non esclude la responsabilità dell’intermediario per il modo in cui la comunica. Per gli intermediari, il punto operativo è che la prima comunicazione al cliente, quella che dispone la sospensione, deve già contenere l’indicazione chiara e specifica del giustificato motivo, e non un rinvio generico a “verifiche in corso”: rimandare la spiegazione dettagliata alla comunicazione successiva espone a un accertamento di responsabilità, anche se la decisione di merito risulta corretta.

Scarica il testo integrale della decisione (PDF)

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