Estinzione anticipata della cessione del quinto: il rimborso dei costi è dovuto anche se la banca li ha già girati a terzi (ABF Bari 3136/2026)

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 3136 del 10 aprile 2026 (seduta 16 marzo 2026) — Pres. Tucci, Rel. Nicola Cipriani

I fatti

Il ricorrente, dopo aver estinto anticipatamente un finanziamento contro cessione del quinto stipulato nel 2015, chiedeva il rimborso della quota residua dei costi non goduti, quantificata nella differenza tra l’importo complessivamente dovuto e quanto già restituito in sede di conteggio estintivo (€ 1.908,33). L’intermediario eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle commissioni di intermediazione, sostenendo che l’effettivo beneficiario di tali somme fosse il mediatore creditizio indicato in contratto, e non la banca stessa.

La decisione

Il Collegio ha respinto l’eccezione di legittimazione passiva, richiamando il proprio consolidato orientamento (tra le altre, Collegio di Bari, decisione n. 6856/2023): se la domanda del consumatore risultasse fondata, si sarebbe di fronte a un pagamento almeno in parte non dovuto, con conseguente obbligo restitutorio a carico di chi ha incassato le somme — cioè l’intermediario che le ha ricevute in sede di estinzione — a prescindere dal fatto che questi le abbia poi in tutto o in parte girate a soggetti terzi. Nel merito, applicando i criteri consolidati per i contratti anteriori alla riforma del 2021 dell’art. 125-sexies TUB (proporzionalità lineare per i costi recurring, curva degli interessi per i costi up front, non rimborsabilità degli oneri erariali), il Collegio ha riconosciuto la natura recurring degli oneri di rete distributiva e delle commissioni di gestione, liquidando un rimborso di € 920,00. Ha invece respinto la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, ritenendola legittimamente quantificata in assenza di allegazioni specifiche sulla sua ingiustificatezza, così come la richiesta di rimborso delle spese legali, stante il carattere seriale della controversia.

In tema di estinzione anticipata di finanziamenti contro cessione del quinto, il fatto che l’intermediario abbia girato a soggetti terzi (mediatore creditizio, compagnia assicurativa) parte delle somme ricomprese nel costo totale del credito è irrilevante ai fini della sua legittimazione passiva rispetto alla domanda di rimborso, trattandosi di costi del credito soggetti a riduzione ex art. 125-sexies TUB.

L’esito

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente € 920,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, nonché € 200,00 alla Banca d’Italia e € 20,00 al ricorrente a titolo di rimborso spese di procedura.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia consolida un punto spesso opposto in via preliminare dagli intermediari: non è ammissibile eccepire il difetto di legittimazione passiva sostenendo che le somme siano state girate a terzi. Chi assiste un cliente in fase di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto può quindi agire direttamente nei confronti della banca o della finanziaria, senza necessità di coinvolgere mediatori o compagnie assicurative, e deve invece concentrare l’analisi sulla corretta qualificazione delle singole voci di costo come up front o recurring.

Scarica il testo integrale della decisione (PDF)

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