Segnalazione in Centrale Rischi con cinque mesi di ritardo rispetto al preavviso: per l’ABF non è di per sé illegittima (Bari 3139/2026)
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 3139 del 10 aprile 2026 (seduta 23 marzo 2026) — Pres. Tucci, Rel. Francesco Quarta
I fatti
Il ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario, lamentava di essere stato segnalato come cattivo pagatore nelle banche dati private (SIC) ad aprile 2024, sostenendo che la comunicazione di preavviso ricevuta sei mesi prima (16 novembre 2023) non fosse idonea ad assolvere l’obbligo previsto dall’art. 4, comma 7, del codice deontologico e dall’art. 125 TUB, e non potesse quindi giustificare una segnalazione intervenuta a tanta distanza di tempo. Chiedeva la cancellazione della segnalazione e, in subordine, il risarcimento dei danni per la mancata concessione di altri prestiti. La banca, costituitasi, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione del rappresentante volontario del ricorrente e, nel merito, dimostrava di aver inviato il preavviso via raccomandata con ricevuta di consegna, a fronte di ritardi reiterati e mai contestati nel pagamento delle rate.
La decisione
Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione, ritenendo sufficiente, unitamente alla visura camerale aggiornata prodotta in atti, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di amministratore della società cui il ricorrente aveva conferito procura. Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’intermediario aveva provato la ricezione del preavviso, recapitato all’indirizzo corretto e ricevuto dalla moglie del ricorrente, circostanza peraltro mai contestata. Poiché la normativa (art. 125, comma 3, TUB, e Codice di condotta) non prevede alcun termine massimo tra preavviso e segnalazione, il Collegio ha ritenuto che il lasso di oltre cinque mesi concesso al debitore per regolarizzare la propria posizione costituisse, semmai, un comportamento di massima tolleranza da parte della banca. Il ricorrente, dal canto suo, non aveva mai contestato il presupposto sostanziale della segnalazione, cioè il persistente inadempimento delle rate.
In assenza di un termine massimo previsto dalla normativa tra il preavviso di segnalazione e la segnalazione stessa, la distanza temporale di alcuni mesi tra i due atti non comporta, di per sé e in assenza di contestazioni nel merito sul presupposto sostanziale dell’inadempimento, l’illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi.
L’esito
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Perché questa decisione conta, in pratica
Chi impugna una segnalazione in Centrale Rischi puntando solo sulla distanza temporale tra preavviso e segnalazione rischia di costruire una difesa fragile: se il preavviso è stato regolarmente ricevuto e il presupposto sostanziale — l’inadempimento — non viene contestato nel merito, il solo decorso del tempo non basta. La strategia difensiva efficace deve concentrarsi sulla prova della mancata ricezione del preavviso o, in alternativa, sulla contestazione della fondatezza stessa del credito segnalato.