Cessione del quinto dello stipendio: dopo il d.l. 73/2021 restano fermi i criteri Lexitor per i contratti anteriori (ABF Bologna 3850/2026)
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bologna, decisione n. 3850 del 4 maggio 2026 (seduta 24 marzo 2026) — Pres. Tenella Sillani, Rel. Ilaria Pagni
I fatti
Il ricorrente aveva stipulato, il 25 settembre 2014, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio della durata di 120 rate mensili, estinto anticipatamente nel novembre 2023 in corrispondenza della rata numero 108.
Lamentando il mancato integrale rimborso delle commissioni spettanti alla società mandataria per il perfezionamento del contratto, delle provvigioni dell’intermediario e degli interessi corrispettivi non maturati, il ricorrente chiedeva la corresponsione di 1.078,52 euro. L’intermediario si opponeva sostenendo di aver già corrisposto quanto dovuto in sede di conteggio estintivo.
La decisione
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile: per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021 (come modificato dall’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, conv. l. 136/2023) mantiene ferma la disciplina previgente dell’art. 125-sexies TUB, integrata dai principi generali del codice civile in materia di ripetizione dell’indebito e arricchimento senza causa, fermo restando che gli oneri di natura fiscale non sono in alcun caso ripetibili.
Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 — che recepisce i principi della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019, causa Lexitor — il Collegio ribadisce che, in assenza di un criterio contrattuale di proporzionalità tra le parti, la riduzione dei costi up front va effettuata secondo equità.
Il Collegio distingue quindi le singole voci: le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto e le provvigioni dell’intermediario sono qualificate come costi up front; le commissioni della mandataria per la gestione del rapporto e gli interessi corrispettivi sono qualificati come costi recurring. Applicando i rispettivi criteri di calcolo e detraendo quanto già rimborsato dall’intermediario, il Collegio determina i seguenti importi residui dovuti: 13,72 euro per le commissioni di perfezionamento; nulla per le commissioni di gestione, già interamente rimborsate; 27,44 euro per le provvigioni dell’intermediario; 752,36 euro per gli interessi corrispettivi (a fronte di un dovuto di 861,84 euro, di cui 109,48 euro già corrisposti). Il totale residuo, pari a 793,52 euro, viene arrotondato a 794,00 euro.
Anche dopo la riforma del 2021-2023, per i contratti di cessione del quinto anteriori al 25 luglio 2021 restano applicabili i criteri elaborati dal Collegio di Coordinamento in recepimento della sentenza Lexitor: riduzione secondo equità dei costi up front in assenza di un criterio pattizio di proporzionalità, e riduzione lineare dei costi recurring, con esclusione dei soli oneri fiscali.
L’esito
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di 794,00 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre alla somma di 200,00 euro a titolo di contributo alle spese della procedura in favore della Banca d’Italia e a rimborsare al ricorrente la somma di 20,00 euro per il contributo versato per l’avvio del ricorso.
Perché questa decisione conta, in pratica
Un rimborso parziale già effettuato dall’intermediario non chiude automaticamente la partita: se il calcolo non ha seguito correttamente la distinzione tra costi up front e recurring secondo i criteri Lexitor, il cliente ha diritto a un conguaglio. Prima di accettare un conteggio estintivo, conviene sempre verificare voce per voce la natura di ciascun costo e il criterio di riduzione applicato.