Inammissibili i motivi su cessione del credito, TEG e ammortamento alla francese (Cass. civ. Sez. I n. 391 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco dei crediti bancari, ove il debitore ceduto contesti non l’esistenza della cessione ma la sola inclusione dello specifico credito tra quelli trasferiti, la valutazione delle prove — compreso l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, di per sé idoneo a fondare la prova se sufficientemente preciso — è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata, non potendosi dedurre la violazione o falsa applicazione di una norma di legge. Il motivo che non individua in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le norme richiamate è inammissibile ex art. 360, n. 3), c.p.c. Il motivo che censura l’ammortamento alla francese come fonte di anatocismo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e la censura resta su un piano astratto.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver stipulato con una banca un contratto di mutuo, aveva convenuto in giudizio l’istituto deducendo la nullità del contratto per la presunta usurarietà del tasso complessivo e del tasso effettivo di mora, nonché per la mancata corrispondenza del tasso effettivo al TAN. Aveva chiesto, in via principale, l’accertamento della nullità con applicazione dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ.
Il Tribunale aveva respinto le domande. La Corte d’appello ha confermato la decisione, escludendo sia il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento del tasso-soglia, sia che l’ammortamento alla francese comporti capitalizzazione degli interessi. Ha inoltre disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nei confronti della cessionaria intervenuta in appello. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso nel suo complesso inammissibile. Sul primo motivo, relativo alla prova della cessione, il Collegio ricostruisce la distinzione tra la contestazione dell’inclusione dello specifico credito nella cessione in blocco e la contestazione dell’esistenza stessa della cessione. Nel primo caso l’indicazione delle caratteristiche dei crediti contenuta nell’avviso ex art. 58 TUB può costituire adeguata prova, se sufficientemente precisa; nel secondo, invece, la cessione deve essere provata con qualunque mezzo, anche indiziario, non essendo sufficiente il solo avviso.
La Corte chiarisce però che tale accertamento spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. Nel caso concreto la decisione impugnata ha motivazione congrua e coerente, non apparente: le censure attingono quindi la valutazione delle prove, non deducibile come violazione di legge. Le doglianze sulla retrocessione del credito alla cedente originaria sono inoltre carenti sotto il profilo della specificità ex art. 366 c.p.c.
Il secondo motivo, sul mancato accoglimento della consulenza tecnica d’ufficio, è inammissibile perché non intercetta la ratio della decisione: accertata l’infondatezza nel merito delle domande, il diniego dell’ausilio tecnico resta assorbito, rimanendo la scelta rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Quanto al terzo motivo, il ricorrente non individua in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza contrastino con le norme richiamate; nessun passaggio della motivazione nega la necessità di considerare ogni costo connesso al finanziamento. Il quarto motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c., poiché la decisione è conforme al principio delle Sezioni Unite n. 15130 del 2024 in tema di ammortamento alla francese; la censura resta astratta, senza dimostrare la concreta produzione di un risultato anatocistico.
Nota della Redazione
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