Fideiussioni omnibus e specifiche: nullità di protezione e decadenza ex art. 1957 c.c. rilevabili d’ufficio (Cass. civ. Sez. 3 n. 21750 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La garanzia prestata da soggetto che non sia né socio di maggioranza né amministratore della società debitrice principale è assistita dalla disciplina consumeristica di cui al d.lgs. n. 206/2005. La clausola che deroga all’art. 1957 cod. civ., estendendo il termine di decadenza, ove inserita in una fideiussione omnibus conforme al Modello ABI dichiarato illegittimo dall’Autorità Garante, è affetta da nullità di protezione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Tale nullità, così come la decadenza del creditore per mancata proposizione dell’azione entro il termine contrattualmente stabilito, può essere legittimamente eccepita anche solo in sede di discussione orale o di note scritte nel giudizio di appello. Il giudice di merito è comunque tenuto a pronunciarsi sull’intero thema decidendum, comprendente sia le fideiussioni omnibus sia quelle specifiche collegate a singoli contratti di finanziamento.
Il Fatto
Il creditore originario aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di due garanti, in solido con la società debitrice principale, in forza di quattro distinte fideiussioni sottoscritte nel 2008. I garanti proponevano opposizione, deducendo la natura di mere fideiussioni e non di contratti autonomi di garanzia e l’intervenuta decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, qualificando le garanzie come contratti autonomi. La Corte d’Appello, in parziale riforma, riqualificava come fideiussioni solo due dei quattro contratti, limitatamente a quelli omnibus, senza pronunciarsi sulle altre questioni. Una delle parti, socio di minoranza della società garantita e mai amministratore, eccepiva in sede conclusionale la nullità delle clausole derogatorie dell’art. 1957 cod. civ. per violazione della normativa consumeristica.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rileva, con riferimento al primo motivo, che la sentenza impugnata presenta una carenza motivazionale laddove non si pronuncia sulla qualificazione delle due fideiussioni specifiche, erroneamente ritenute non oggetto di doglianza da parte degli appellanti. Il giudice di merito, pur avendo corretto la sentenza di primo grado per le fideiussioni omnibus, ha omesso di considerare che la censura riguardava tutti i contratti di garanzia versati in atti, non solo quelli “a valle” ma anche quelli “a monte”.
Quanto al secondo motivo, la Corte evidenzia che la corte territoriale non ha argomentato in ordine alla dedotta decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ. L’errore del giudice di appello è consistito nell’avere interpretato la clausola contrattuale come una deroga assoluta alla disposizione codicistica, laddove la stessa si limitava a estendere il termine decadenziale da sei a trentasei mesi. I garanti avevano dedotto che l’azione di recupero era stata iniziata ben oltre tale termine dalla scadenza di tutte le obbligazioni garantite, circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione.
Con riferimento alla posizione del garante socio di minoranza, la Cassazione afferma che l’eccezione di nullità della clausola derogatoria ben poteva essere sollevata solo in sede di discussione ex art. 281-sexies cod. proc. civ. Trattandosi di nullità di protezione, la stessa è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo in cui sia parte un consumatore, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 9479 del 2023. La qualifica di consumatore va riconosciuta al soggetto che non sia amministratore della società garantita e ne sia solo socio di minoranza, come risultante dalla visura storica prodotta.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi sopra richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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