Nullità per omessa citazione in appello rilevabile solo con litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. III n. 5213 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. nel giudizio di appello, non rilevata dalle parti né dal giudice, può essere fatta valere con ricorso per cassazione, anche da chi ha introdotto il gravame, solo se attiene a un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario (art. 102 cod. proc. civ.) o processuale imposto dal giudice (art. 107 cod. proc. civ.); nelle altre ipotesi opera la regola dell’art. 157, comma 3, cod. proc. civ. e la nullità resta sanata. Tra ASL e Regione, in materia di crediti da prestazioni sanitarie, non sussiste litisconsorzio necessario. L’accreditamento provvisorio non implica la stipula del contratto in forma scritta con la ASL competente, che resta obbligatoria anche in regime transitorio.
Il Fatto
Una casa di cura aveva erogato prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio a favore di una ASL. Il credito corrispettivo era stato ceduto a una società di factoring, poi incorporata dalla banca ricorrente, che ha agito in giudizio per la riscossione davanti al Tribunale.
La ASL ha eccepito il difetto di un titolo contrattuale idoneo a fondare la pretesa. Nel corso del giudizio di primo grado la stessa attrice ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della Regione, che si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale ha respinto la pretesa per inesistenza del contratto. La società ha proposto appello nei confronti della sola ASL e la Corte d’Appello ha confermato la decisione. Ricorre ora in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. per non avere il giudizio di appello coinvolto la Regione, parte del grado di merito. La Corte dichiara il motivo infondato. La nullità è stata causata dalla stessa ricorrente, che ha escluso la Regione dal secondo grado, e non può ora dolersene invocando la rilevabilità d’ufficio.
Il principio richiamato è quello per cui la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. può essere fatta valere anche da chi ha introdotto l’appello soltanto se riguarda una situazione di litisconsorzio necessario iniziale o processuale imposto dal giudice, poiché solo in tali casi non opera la regola dell’art. 157, comma 3, cod. proc. civ. (Cass. n. 21381/2018; Cass. n. 11246/2022).
Nel caso concreto nessuna delle due ipotesi ricorre: tra ASL e Regione, quanto ai crediti da prestazioni sanitarie, non esiste un litisconsorzio necessario. Né vale invocare l’art. 1 della legge n. 423/1993, che si limita a individuare i soggetti gravati dai debiti verso farmacie, medici e strutture convenzionate, senza imporre la partecipazione al processo di tutti i soggetti del rapporto.
Con il secondo motivo la società censura la violazione dell’art. 1339 cod. civ. e delle leggi sul convenzionamento, sostenendo che nell’accreditamento provvisorio il contratto sarebbe implicito nell’accreditamento stesso, senza necessità di forma scritta, con conseguente erroneità della decisione di merito.
La Corte respinge l’eccezione di novità del motivo, poiché dalla sentenza impugnata risulta che l’appellante aveva già evidenziato come fosse sufficiente il solo accreditamento. Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato: l’accreditamento provvisorio è misura idonea a fare da presupposto alla stipula del contratto, non a sostituirlo. Richiamando Cass. n. 17588/2018 e Cass. n. 30917/2018, la Corte conferma che l’obbligo di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL sussiste anche in regime transitorio, vincolando la struttura alle tariffe e l’ente pubblico al pagamento dei corrispettivi. I due atti hanno finalità diverse: la convenzione vaglia i requisiti, il contratto disciplina il rapporto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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