Estinzione anticipata della cessione del quinto: il rimborso parziale delle rate residue non copre le commissioni up front (ABF Bari 4117/2026)
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 4117 del 7 maggio 2026 (seduta 13 aprile 2026) — Pres. Tucci, Rel. Fabio Girolamo Porta
I fatti
La ricorrente, titolare di un contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 7 giugno 2018 ed estinto anticipatamente con chiusura contabile al 31 agosto 2022 (rata 49 di 120), lamentava il diniego al rimborso dei costi corrisposti in unica soluzione al momento dell’erogazione e non maturati, quantificati in 782,80 euro, oltre alla restituzione delle rate versate dopo l’estinzione e alle spese di assistenza professionale.
L’intermediario si opponeva deducendo la natura up front delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all’intermediario del credito, l’inapplicabilità dei principi Lexitor alla luce della sentenza CGUE C-555/21 e della legge n. 103/2023, e affermava di aver già riconosciuto in sede di conteggio estintivo una riduzione a titolo di interessi sulle rate future, oltre ad aver rimborsato con bonifico del 26 ottobre 2022 le rate di agosto e settembre 2022, per complessivi 338,00 euro.
La decisione
Il Collegio ribadisce l’orientamento consolidato, fondato sulla sentenza Lexitor e sulla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo il criterio della curva degli interessi in assenza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità.
Esaminando le clausole contrattuali, il Collegio qualifica sia le spese di istruttoria (400,00 euro) sia le provvigioni all’intermediario del credito (923,04 euro) come costi up front, in quanto riferite a prestazioni esaurite alla stipula del finanziamento. Applicando il criterio della curva degli interessi in relazione alla quarantanovesima rata su 120, il Collegio liquida 151,33 euro per le spese di istruttoria e 349,20 euro per le provvigioni, per un totale di 501,00 euro.
Quanto alla domanda di restituzione delle rate versate in eccedenza dopo l’estinzione, avanzata solo in sede di repliche, il Collegio la respinge in quanto infondata: l’intermediario ha documentato il rimborso di 338,00 euro tramite bonifico del 26 ottobre 2022, dimostrando che nulla risultava dovuto per tale voce. Respinta anche la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, per il carattere seriale della controversia.
Il rimborso già effettuato dall’intermediario a titolo di rate versate dopo l’estinzione non esaurisce l’obbligazione restitutoria relativa ai costi up front del finanziamento (spese di istruttoria e provvigioni all’intermediario del credito), che restano dovuti secondo il criterio della curva degli interessi se non separatamente rimborsati.
L’esito
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di 501,00 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre alla somma di 200,00 euro dovuta alla Banca d’Italia a titolo di contributo alle spese della procedura e alla somma di 20,00 euro dovuta alla ricorrente quale rimborso del contributo versato per la presentazione del ricorso.
Perché questa decisione conta, in pratica
Un rimborso parziale, per quanto documentato, non copre automaticamente tutte le voci di costo del finanziamento: chi riceve un accredito dall’intermediario dopo l’estinzione dovrebbe sempre verificare a quale specifica componente di costo si riferisce, perché le commissioni up front (istruttoria, provvigioni di intermediazione) richiedono un calcolo distinto secondo la curva degli interessi.