Artt. 1655-1677-bis c.c. — Dell’appalto
Art. 1655 c.c. — Nozione
Art. 1655 (Nozione)
«L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. c.c.»
Inquadramento sistematico
Il contratto d’appalto occupa il Capo VII del Titolo III del Libro IV del codice civile (artt. 1655–1677-bis c.c.) ed è, tra i contratti d’impresa nominati, quello di maggiore rilevanza pratica: dall’edilizia residenziale ai grandi lavori infrastrutturali, dall’outsourcing di servizi all’appalto di fornitura con posa in opera. La sua posizione sistematica lo colloca dopo la somministrazione (art. 1559 ss. c.c.) e prima del trasporto (art. 1678 ss. c.c.), con i quali condivide la vocazione all’organizzazione produttiva continuata o complessa.
La norma definitoria dell’art. 1655 c.c. individua tre elementi tipologici essenziali e cumulativi:
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Organizzazione dei mezzi — l’appaltatore predispone autonomamente uomini, materiali, attrezzature e know-how necessari all’esecuzione: l’organizzazione è il baricentro strutturale che distingue l’appalto dal contratto d’opera (art. 2222 c.c.), dove la prestazione è personalissima e priva di struttura imprenditoriale;
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Gestione a proprio rischio — il rischio tecnico ed economico dell’esecuzione (alea del risultato, sopravvenienze, lievitazione dei costi) ricade sull’appaltatore, salvo le modifiche convenzionali e le disposizioni speciali (artt. 1660–1664 c.c.);
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Corrispettivo in danaro — la controprestazione del committente è necessariamente monetaria; la sua determinazione può essere rimessa a terzi o al mercato (art. 1657 c.c.), ma non può essere sostituita da una controprestazione in natura senza snaturare il tipo contrattuale.
L’appalto è contratto consensuale (si perfeziona col consenso), a prestazioni corrispettive (sinallagmatico), di durata (l’esecuzione si svolge nel tempo), e tendenzialmente ad effetti obbligatori (non traslativi della proprietà, salvo l’appalto di cosa nuova da costruire).
Analisi della norma
Distinzione dall’opera (art. 2222 c.c.)
Il confine tra appalto e contratto d’opera è tracciato dalla prevalenza, nell’appalto, dell’organizzazione imprenditoriale rispetto alla prestazione personalissima. Criteri pratici: numero di dipendenti impiegati, struttura aziendale del prestatore, capacità di sostituzione del personale, presenza di macchinari propri. La distinzione rileva ai fini della disciplina applicabile (garanzia per vizi, recesso, morte del prestatore) e ai fini giuslavoristici (interposizione di manodopera).
Distinzione dalla vendita di cosa futura
L’appalto per la costruzione di un immobile o di un bene mobile da consegnare al committente si distingue dalla vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.) in quanto nell’appalto l’attività produttiva — e non il trasferimento del bene — è l’oggetto del contratto. Il criterio discretivo prevalente in giurisprudenza è quello dell’apporto di materia: se la materia è fornita prevalentemente dal committente, il contratto è tipicamente appalto; se è fornita prevalentemente dall’appaltatore, può configurarsi vendita di cosa futura. Il criterio dell’apporto di materia è tuttavia recessivo rispetto a quello dell’assunzione del rischio e dell’organizzazione.
Appalto di opera e appalto di servizi
La norma comprende esplicitamente sia il compimento di un’opera (risultato materiale determinato: un edificio, un impianto, una nave) sia il compimento di un servizio (risultato funzionale: pulizie, vigilanza, informatica, catering). Per l’appalto di servizi continuativi vige il rinvio specifico dell’art. 1677 c.c., che richiama le norme sull’appalto con gli adattamenti imposti dalla periodicità della prestazione.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto | Nesso con art. 1655 |
| Art. 2222 c.c. | Contratto d’opera | Figura contrapposta per assenza di organizzazione imprenditoriale |
| Art. 1472 c.c. | Vendita di cosa futura | Distinzione per criterio dell’apporto di materia e del rischio |
| Art. 1559 c.c. | Somministrazione | Distinzione per unicità del risultato vs. prestazioni periodiche indipendenti |
| D.Lgs. 36/2023, art. 3 | Nozione di appalto pubblico | Definizione autonoma per i contratti con la P.A.: prevalenza del profilo pubblicistico |
Giurisprudenza — Art. 1655
Qualificazione del contratto: appalto vs. vendita di cosa futura
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Cass. Sez. 2, n. 17706/2023: la Cassazione richiama la distinzione tra appalto e vendita affermando che il criterio dell’apporto di materia è meramente orientativo; il dato dirimente è l’assunzione del rischio economico dell’intero processo produttivo in capo all’appaltatore. Conseguentemente, la garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. — e non la garanzia del venditore ex art. 1490 c.c. — si applica al contratto in esame.
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Cass. Sez. 2, n. 17855/2023: contratto misto appalto/vendita — la Cassazione applica il criterio della causa prevalente: se l’obbligazione di fare (costruire o trasformare) prevale sull’obbligazione di dare, il contratto è qualificato come appalto con le relative conseguenze in ordine alla garanzia e al recesso.
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Cass. Sez. L, n. 15410/2024: appalto di servizi tra ASL e cooperativa — la Cassazione qualifica il rapporto come appalto ex art. 1655 c.c. escludendo la somministrazione di manodopera, valorizzando l’autonomia organizzativa della cooperativa e la piena assunzione del rischio d’impresa.
Qualificazione a livello di merito
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Trib. Milano, n. 2211/2025: il Tribunale qualifica espressamente il contratto come appalto ex art. 1655 c.c., richiamando i criteri dell’organizzazione imprenditoriale e del rischio; conseguentemente applica la disciplina della garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. con il termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta.
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Trib. Bergamo, n. 475/2024: il rapporto è qualificato come appalto anche in presenza di fornitura parziale dei materiali da parte del committente, poiché il profilo organizzativo dell’appaltatore rimane prevalente.
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Trib. Trapani, n. 657/2024: la sentenza illustra compiutamente gli elementi tipologici dell’art. 1655 c.c. — organizzazione dei mezzi, gestione del rischio, corrispettivo in denaro — e li applica a un contratto di installazione di impianti fotovoltaici.
Casistica pratica
[CASO A — Ristrutturazione edilizia con materia mista] Committente che fornisce materiali per il 40% del valore; appaltatore che fornisce il restante 60% con propria organizzazione. Qualificazione: appalto ex art. 1655 c.c. L’apporto prevalente di organizzazione e la gestione del rischio dell’opera configurano il tipo appalto, con conseguente applicazione degli artt. 1667 ss. c.c. per la garanzia. (cfr. Cass. n. 17706/2023)
[CASO B — Outsourcing informatico] Contratto pluriennale di gestione dei sistemi IT di un’azienda con personale e attrezzature del prestatore. Qualificazione: appalto di servizi ex art. 1655 c.c. con applicazione dell’art. 1677 c.c. per la periodicitá. Non somministrazione di manodopera, atteso che il gestore esercita il potere direttivo sul proprio personale. (cfr. Cass. n. 15410/2024; Cass. n. 14241/2018)
Art. 1656 c.c. — Subappalto
Art. 1656 (Subappalto)
«L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. c.c.»
Analisi della norma
Il divieto di subappalto senza consenso del committente risponde all’esigenza di tutelare il committente dall’eterodirezione dell’esecuzione verso soggetti da lui non selezionati. Il subappalto è un contratto derivato: l’appaltatore assume la veste di committente nei confronti del subappaltatore, ma il rapporto originario con il committente principale non si estingue né si trasferisce. L’appaltatore rimane personalmente responsabile verso il committente dell’intera opera, inclusa la parte affidata al subappaltatore.
Forma del consenso: l’autorizzazione al subappalto può essere espressa o tacita; il consenso preventivo e generico contenuto in una clausola contrattuale è valido, ma deve essere interpretato restrittivamente. La mancata autorizzazione rende il subappalto opponibile solo tra le parti del subcontratto, non verso il committente.
Subappalto autorizzato e responsabilità: l’autorizzazione non fa venir meno la responsabilità dell’appaltatore principale, che risponde in solido con il subappaltatore per i vizi dell’opera (art. 1670 c.c.). Il committente può agire direttamente contro il subappaltatore ex art. 1670 c.c. solo nei limiti della garanzia per vizi.
Coordinamento con il D.Lgs. 36/2023: negli appalti pubblici il subappalto è soggetto a limiti quantitativi e qualitativi più stringenti, con obbligo di indicazione in sede di offerta e autorizzazione formale dalla stazione appaltante (artt. 119 ss. D.Lgs. 36/2023).
Giurisprudenza — Art. 1656
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Cass. Sez. 2, n. 6960/2026: la Cassazione chiarisce che il divieto ex art. 1656 c.c. è posto nell’interesse del committente e può essere derogato solo dal committente; il subappalto non autorizzato non è nullo ma inefficace nei confronti del committente, il quale può tuttavia ratificarlo con comportamento concludente.
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Cass. Sez. 2, n. 3073/2024: il consenso del committente al subappalto non equivale ad assunzione di responsabilità diretta verso il subappaltatore; i rapporti obbligatori rimangono distinti e paralleli.
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Cass. Sez. 2, n. 28591/2024: il subappaltatore non ha azione contrattuale diretta verso il committente principale; il suo credito per il corrispettivo è azionabile solo nei confronti dell’appaltatore, salva l’azione ex art. 1676 c.c. per i propri dipendenti nei limiti del debito del committente.
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Trib. Livorno, n. 298/2026: il Tribunale affronta il regresso dell’appaltatore principale verso il subappaltatore per vizi imputabili ai lavori di quest’ultimo; l’azione è fondata sul subcontratto e non sull’art. 1670 c.c., che regola il rapporto verso il committente.
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C. App. Roma, n. 699/2025: nel subappalto autorizzato, il committente può agire direttamente verso il subappaltatore ex art. 1670 c.c. per i vizi riferibili alla sua lavorazione, senza necessità di coinvolgere l’appaltatore principale.
Art. 1657 c.c. — Determinazione del corrispettivo
Art. 1657 (Determinazione del corrispettivo)
«Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice. c.c.»
Analisi della norma
L’art. 1657 c.c. consente la validità dell’appalto anche in assenza di un corrispettivo predeterminato, con meccanismo di integrazione gerarchica: tariffe professionali o di settore → usi di piazza → determinazione giudiziale equitativa. Il contratto non è nullo per indeterminatezza del prezzo purché sia determinabile.
I principali sistemi di determinazione del corrispettivo nella prassi:
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A corpo (o a forfait): corrispettivo fisso predeterminato per l’intera opera; l’appaltatore assume il rischio dell’eventuale sottostima dei costi (salvo le eccezioni degli artt. 1660 e 1664 c.c.);
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A misura: il corrispettivo è calcolato moltiplicando le quantità effettivamente eseguite per i prezzi unitari concordati; consente aggiustamenti in base alle quantità effettive;
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A preventivo: corrispettivo stimato ma suscettibile di variazione entro margini pattuiti;
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In economia: rimborso dei costi sostenuti più un utile pattuito; modalità residuale per lavori difficilmente preventivabili.
Corrispettivo a corpo e variazioni: nel contratto a corpo, le variazioni di quantità non incidono di regola sul prezzo (art. 1661, comma 1, c.c.), salvo che superino il limite del sesto o che siano ordinate dal committente al di fuori dei confini dell’appalto originario.
Art. 1658 c.c. — Fornitura della materia
Art. 1658 (Fornitura della materia)
«La materia necessaria per compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi. c.c.»
Analisi della norma
La regola dispositiva è che la materia sia fornita dall’appaltatore. La fornitura da parte del committente è possibile per accordo contrattuale o per uso di settore (frequente nell’edilizia per i materiali di finitura o per gli impianti). Quando la materia è fornita dal committente, l’appaltatore non risponde dei vizi dell’opera imputabili ai difetti della materia, purché abbia assolto l’obbligo di denuncia tempestiva dei difetti della materia al momento della ricezione o della lavorazione.
Obbligo di verifica e denuncia: l’appaltatore che riceve materia difettosa deve denunciarla al committente senza ritardo; l’omessa denuncia lo rende corresponsabile per i vizi dell’opera derivanti da quella materia. L’onere probatorio del nesso causale tra difetto della materia e vizio dell’opera grava sul committente che agisce in garanzia.
Giurisprudenza — Art. 1658
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Cass. Sez. 2, n. 14220/2014: la Cassazione affronta il riparto di responsabilità quando l’opera utilizza materiale fornito dal committente; l’appaltatore non risponde dei vizi imputabili al materiale difettoso se ha denunciato tempestivamente il difetto; la responsabilità residua dell’appaltatore sussiste solo per i vizi dipendenti dalla sua lavorazione.
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Cass. Sez. 2, n. 32687/2019: l’appaltatore ha l’obbligo di verificare la qualità della materia ricevuta prima di procedere alla lavorazione; l’inizio della lavorazione senza rilievi costituisce acquiescenza e comporta assunzione del rischio dei difetti della materia già accertabili con ordinaria diligenza.
Art. 1662 c.c. — Verifica nel corso di esecuzione dell’opera
Art. 1662 (Verifica nel corso di esecuzione dell’opera)
«Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto al risarcimento del danno. c.c.»
Analisi della norma
L’art. 1662 c.c. attribuisce al committente un diritto di sorveglianza continua sull’esecuzione, a proprie spese, senza che ciò implichi ingerenza nell’organizzazione dell’appaltatore. La verifica in corso d’opera non equivale a collaudo e non produce gli effetti preclusivi dell’accettazione ex art. 1665 c.c.: il committente che ha esercitato la sorveglianza senza sollevare riserve può comunque agire in garanzia per i vizi occulti.
Procedimento risolutorio: quando i lavori non procedono secondo contratto e regola d’arte, il committente deve: (i) accertare la difformità; (ii) fissare un termine congruo per la regolarizzazione; (iii) attendere inutilmente lo spirare del termine; (iv) dichiarare la risoluzione. La mancata previa diffida rende irregolare la risoluzione, che può tuttavia produrre effetti come recesso ex art. 1671 c.c. se il committente offre l’indennizzo.
Giurisprudenza — Art. 1662
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Cass. Sez. 2, n. 16176/2023: la verifica ex art. 1662 c.c. è facoltà del committente e non obbligo; il mancato esercizio della sorveglianza non comporta acquiescenza ai vizi occulti successivamente scoperti, che rimangono tutelati dall’art. 1667 c.c.
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Cass. Sez. 2, n. 31378/2022: la Cassazione afferma che la comunicazione del committente circa la difformità dei lavori costituisce valida messa in mora ex art. 1662 c.c. solo se contiene un termine congruo per l’adeguamento; la mera contestazione senza fissazione di termine non abilita alla risoluzione automatica.
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Trib. Verbania, n. 473/2024: il Tribunale applica la procedura di cui all’art. 1662 c.c. e dichiara risolto il contratto per mancata conformazione ai lavori entro il termine fissato; il committente ha diritto al risarcimento del danno pari al costo per il rifacimento dell’opera.
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Trib. Milano, n. 2974/2024: la comunicazione del committente che constata il mancato completamento dell’opera e fissa un termine per la prosecuzione integra il procedimento ex art. 1662, comma 2, c.c.; la successiva inerzia dell’appaltatore legittima la risoluzione con addebito.
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Trib. Napoli Nord, n. 4353/2025: il Tribunale distingue tra verifica in corso d’opera (art. 1662) e collaudo finale (art. 1665): la prima è attività di sorveglianza continuativa e non produce effetti preclusivi; il secondo è atto formale con effetti sulla garanzia.
Art. 1663 c.c. — Denuncia dei difetti della materia
Art. 1663 (Denuncia dei difetti della materia)
«L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se tali difetti sono tali da rendere impossibile o pregiudicare la buona esecuzione dell’opera, pena la responsabilità per i danni conseguenti. c.c.»
Analisi della norma
L’obbligo di denuncia ex art. 1663 c.c. è corollario del più generale dovere di cooperazione dell’appaltatore verso il committente (art. 1175 c.c.). L’appaltatore che scopre o avrebbe dovuto scoprire con ordinaria diligenza i difetti della materia fornita dal committente deve avvisarlo prontamente, non potendo attendere il completamento dell’opera per poi invocare l’esimento. La denuncia tardiva — o omessa — comporta la responsabilità dell’appaltatore per i danni causati dall’utilizzo della materia difettosa, anche se i difetti erano originariamente imputabili al committente. L’obbligo di denuncia non è subordinato alla certezza del difetto: è sufficiente il ragionevole dubbio, rilevabile con la diligenza professionale dell’appaltatore.
Art. 1664 c.c. — Onerosità o difficoltà dell’esecuzione
Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell’esecuzione)
«Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso. c.c.»
Analisi della norma
L’art. 1664 c.c. introduce due strumenti di riequilibrio distinti:
1° comma — Revisione prezzi per variazione costi: rimedio legale tipico dell’appalto, autonomo rispetto all’eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. (che comporta risoluzione). Presupposti cumulativi: (a) imprevedibilità delle circostanze che determinano la variazione; (b) incidenza superiore al 10% del prezzo complessivo. La revisione è accordata solo per la quota eccedente il 10% (soglia di alea normale dell’appaltatore). È norma derogabile: le parti possono escluderla (appalto a corpo con rischio di variazione prezzi interamente assunto dall’appaltatore) o ampliarla (clausole di indicizzazione).
2° comma — Equo compenso per difficoltà geotecniche: si applica a difficoltà impreviste di natura geologica, idrica o simile; non richiede la soglia del 10% ma richiede che le difficoltà rendano la prestazione notevolmente più onerosa. L’equo compenso è determinato equitativamente dal giudice.
Giurisprudenza — Art. 1664
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Cass. Sez. 1, n. 14639/2018: la Cassazione qualifica l’art. 1664 c.c. come applicazione speciale e autonoma del principio di eccessiva onerosità; la norma è applicabile solo ai contratti di appalto e non all’appalto di servizi privo di componente di rischio sui costi di materiali; il ricorso all’art. 1467 c.c. è precluso quando l’art. 1664 c.c. fornisce un rimedio adeguato.
Art. 1669 c.c. — Rovina e difetti di cose immobili
Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili)
«Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in un anno dalla scoperta, fermo restando che la scoperta deve avvenire entro il decennio dal compimento dell’opera. c.c.»
Analisi della norma
Natura giuridica e ratio
L’art. 1669 c.c. introduce una responsabilità extracontrattuale speciale dell’appaltatore — e dei soggetti equiparati: progettisti, direttori dei lavori, costruttori-venditori — per i difetti degli immobili che incidano sulla stabilità, durabilità e sicurezza. La natura extracontrattuale è ormai consolidata in giurisprudenza e spiega: (a) la legittimazione attiva del terzo acquirente (non parte del contratto di appalto originario); (b) il più lungo termine di prescrizione dell’azione (un anno dalla scoperta, entro il decennio); (c) l’inapplicabilità della decadenza per omessa denuncia ex art. 1667 c.c.
Presupposti soggettivi
Soggetti responsabili: l’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il costruttore-venditore (che abbia anche edificato l’immobile poi alienato). La responsabilità è solidale tra i soggetti che abbiano concorso causalmente al vizio.
Legittimazione attiva: oltre al committente originario, l’azione spetta agli aventi causa — il terzo acquirente dell’immobile — anche se non hanno avuto rapporti contrattuali diretti con l’appaltatore. Il condominio ha legittimazione attiva per i difetti delle parti comuni.
Presupposti oggettivi: i “gravi difetti”
La giurisprudenza ha progressivamente esteso la nozione di gravi difetti oltre la rovina e il pericolo di rovina strutturale, ricomprendendovi:
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difetti che incidano sull’abitabilità e sulla funzionalità dell’immobile (infiltrazioni persistenti, umidità, difetti degli impianti che ne compromettono l’uso normale);
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difetti degli impianti di riscaldamento, idraulici, elettrici che rendano l’immobile strutturalmente non conforme;
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difetti della copertura che causino infiltrazioni sistematiche.
Non integrano i gravi difetti ex art. 1669 c.c. le semplici finiture estetiche o le imperfezioni che non incidono sulla struttura o sulla funzionalità.
Sistema temporale
| Termine | Natura | Decorrenza | Effetto dell’inosservanza |
| 10 anni dal compimento | Decadenza | Dal compimento dell’opera | La scoperta successiva al decennio non dà azione |
| 1 anno dalla scoperta | Prescrizione | Dalla scoperta del difetto (entro il decennio) | Estinzione dell’azione |
Giurisprudenza — Art. 1669
Natura extracontrattuale e legittimazione dei terzi
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Cass. Sez. 2, n. 2007/2026: la Cassazione conferma la natura extracontrattuale dell’art. 1669 c.c. e la legittimazione attiva del terzo acquirente dell’immobile; la responsabilità del costruttore sussiste anche nei confronti dell’acquirente che non ha mai avuto rapporti contrattuali con l’appaltatore originario.
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Cass. Sez. 2, n. 17955/2024: la pronuncia chiarisce che la responsabilità ex art. 1669 c.c. è extracontrattuale e quindi la prescrizione è annuale dalla scoperta; il termine biennale dell’art. 1667 c.c. non si applica all’azione ex art. 1669, anche se esercitata dal committente originario.
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Cass. Sez. 2, n. 12922/2025: la decisione qualifica come gravi difetti ex art. 1669 i vizi dell’edificio condominiale che compromettono l’uso normale delle parti comuni; il condominio ha legittimazione attiva e la prescrizione decorre dalla data in cui il consiglio o l’assemblea ha avuto piena conoscenza dei vizi.
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Cass. Sez. 2, n. 22506/2026: la Cassazione affronta le questioni di decadenza e prescrizione nell’azione ex art. 1669 c.c.: il termine decennale è di decadenza (non sospendibile né interrompibile); il termine annuale dalla scoperta è di prescrizione (sospendibile e interrompibile).
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Cass. Sez. 2, n. 41481/2021: la Cassazione ammette l’azione ex art. 1669 c.c. dell’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica quale avente causa del committente originario; la catena delle cessioni non interrompe la legittimazione attiva purché il decennio non sia decorso.
Nozione di gravi difetti — giurisprudenza di merito
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Trib. Nola, n. 1436/2025: il Tribunale affronta la nozione di gravi difetti, affermando che anche i difetti non strutturali ma incidenti sulla funzionalità e sull’abitabilità dell’immobile rientrano nell’art. 1669 c.c., purché compromettano il godimento normale del bene.
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Trib. Ancona, n. 249/2026: la sentenza qualifica come gravi difetti ex art. 1669 le infiltrazioni sistematiche dalla copertura che rendono inabitabili alcune stanze; la responsabilità solidale tra appaltatore e direttore dei lavori è accertata sulla base del concorso causale nel vizio progettuale-esecutivo.
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Trib. Busto Arsizio, n. 228/2025: il Tribunale applica l’art. 1669 c.c. alla vendita di immobile da parte del costruttore-venditore, ritenendo che il venditore che ha anche edificato sia soggetto alla medesima responsabilità dell’appaltatore.
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Trib. Latina, n. 2137/2024: la sentenza qualifica l’azione ex art. 1669 c.c. come extracontrattuale e chiarisce che l’azione può essere proposta dal terzo acquirente anche verso il progettista, oltre che verso l’appaltatore, in presenza di vizio progettuale.
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Trib. Ragusa, n. 713/2025: i vizi consistenti in difetti dell’isolamento termico che determinano dispersione energetica e condensa interna sono qualificati come gravi difetti ex art. 1669 c.c. in quanto incidono sull’abitabilità e sul valore dell’immobile.
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Trib. Lecco, n. 645/2025: la sentenza applica l’art. 1669 c.c. per infiltrazioni e umidità strutturale, chiarendo che la decorrenza del termine annuale di prescrizione coincide con la piena consapevolezza del committente circa l’entità e la causa del difetto.
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Trib. Vicenza, n. 878/2026: azione dell’acquirente dell’immobile (terzo rispetto al contratto di appalto) contro il costruttore-venditore per gravi difetti strutturali; il Tribunale applica l’art. 1669 c.c. e condanna in solido venditore e appaltatore esecutore.
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C. App. Ancona, n. 719/2024: la Corte qualifica l’azione come extracontrattuale e conferma che la prescrizione annuale dalla scoperta decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza effettiva dei vizi, non dalla loro prima manifestazione sintomatica.
Casistica pratica
[CASO G — Terzo acquirente e gravi difetti] Il secondo acquirente di un appartamento scopre, 8 anni dopo il completamento dell’edificio, infiltrazioni strutturali imputabili a errori di progettazione e di esecuzione. Azione esperibile: art. 1669 c.c. nei confronti dell’appaltatore originario e del progettista, in solido. Termine: 1 anno dalla scoperta (non ancora decorso), nel rispetto del decennio. Legittimazione attiva: il secondo acquirente è avente causa del committente originario. (cfr. Cass. n. 2007/2026; Trib. Vicenza n. 878/2026)
[CASO H — Gravi difetti vs. vizi ex 1667] Crepe agli intonaci e distacco di rivestimenti 18 mesi dopo la consegna, senza compromissione strutturale. Qualificazione: vizi ex art. 1667 c.c. (non gravi difetti ex art. 1669), con prescrizione biennale dalla consegna e decadenza per omessa denuncia entro 60 giorni dalla scoperta. Se invece i difetti compromettono l’isolamento idrico e rendono l’immobile non pienamente abitabile, possono qualificarsi come gravi difetti ex art. 1669 c.c. (cfr. Trib. Nola n. 1436/2025; Trib. Ragusa n. 713/2025)
Art. 1670 c.c. — Responsabilità dei subappaltatori
Art. 1670 (Responsabilità dei subappaltatori)
«Le disposizioni degli articoli 1667 e 1668 si applicano anche nel caso in cui l’appaltatore abbia subappaltato l’esecuzione dell’opera. In tale caso i diritti che spettano all’appaltatore verso il subappaltatore si prescrivono nello stesso termine in cui si prescrivono i diritti del committente verso l’appaltatore, decorrendo tale termine dalla data in cui l’appaltatore ha soddisfatto il committente. c.c.»
Analisi della norma
L’art. 1670 c.c. estende al rapporto appaltatore-subappaltatore la garanzia per vizi ex artt. 1667-1668 c.c., con una disciplina speciale per la prescrizione dell’azione di regresso: il termine decorre non dalla consegna dell’opera al committente, ma dalla data in cui l’appaltatore ha soddisfatto il committente (pagato l’indennizzo o eseguito le riparazioni). Ciò evita che l’azione di regresso si prescriva prima che l’appaltatore abbia avuto la possibilità di esercitarla.
Il committente può agire direttamente contro il subappaltatore ai sensi dell’art. 1670 c.c. (azione contrattuale fondata sulla garanzia estesa) solo nei limiti dei difetti imputabili ai lavori del subappaltatore e solo se il subappalto era autorizzato.
Giurisprudenza — Art. 1670
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Cass. Sez. 2, n. 8647/2024: la Cassazione afferma che la preventiva e generica assunzione di impegno del committente di autorizzare il subappalto non equivale ad autorizzazione specifica; il subappalto di fatto non autorizzato non attiva il meccanismo dell’art. 1670 c.c. nei confronti del committente.
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Cass. Sez. 2, n. 23470/2023: l’art. 1670 c.c. applica il termine di decadenza di 60 giorni anche ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore; il termine decorre dalla scoperta dei vizi da parte dell’appaltatore, non dalla denuncia del committente all’appaltatore.
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Trib. Sondrio, n. 350/2024: il Tribunale afferma che il committente può agire anche verso il subappaltatore per i vizi dei lavori da questi eseguiti, purché il subappalto fosse autorizzato; l’azione è fondata sull’art. 1670 c.c. e non sull’art. 1669 c.c. in assenza di gravi difetti di un immobile.
Art. 1671 c.c. — Recesso unilaterale dal contratto
Art. 1671 (Recesso unilaterale dal contratto)
«Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. c.c.»
Analisi della norma
Natura e fondamento
Il recesso ex art. 1671 c.c. è un diritto potestativo del committente, esercitabile ad nutum — senza necessità di giustificazione — in qualsiasi momento dell’esecuzione, anche dopo l’ultimazione dei lavori e prima della consegna. Costituisce una deroga al principio del vincolo contrattuale (art. 1372 c.c.) giustificata dalla natura del contratto d’appalto, in cui il risultato è funzionale all’interesse esclusivo del committente.
Contenuto dell’indennizzo
L’indennizzo ex art. 1671 c.c. comprende cumulativamente:
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Spese sostenute — tutti i costi documentati affrontati dall’appaltatore in ragione del contratto (materiali acquistati, attrezzature noleggiate, subappalti stipulati);
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Lavori eseguiti — il corrispettivo pro-quota per la parte di opera già realizzata, calcolato in proporzione al prezzo contrattuale complessivo;
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Mancato guadagno — il lucro cessante, pari alla differenza tra il corrispettivo che sarebbe spettato per la parte non eseguita e i costi che l’appaltatore avrebbe dovuto sostenere per quella parte (costi risparmiati per effetto del recesso da detrarre dal lucro cessante lordo).
Distinzione dal recesso per inadempimento: l’art. 1671 c.c. non presuppone inadempimento dell’appaltatore; è recesso di pentimento, non risolutivo. Il recesso del committente per inadempimento dell’appaltatore è invece fondato sugli artt. 1453-1455 c.c. e non obbliga al pagamento dell’indennizzo.
Forma e effetti
Il recesso è atto unilaterale recettizio, efficace dal momento in cui perviene all’appaltatore; non richiede forma scritta salvo patto contrario. L’appaltatore deve cessare immediatamente le lavorazioni; i lavori eseguiti dopo la ricezione del recesso non sono indennizzabili.
Giurisprudenza — Art. 1671
Natura potestativa e indennizzo
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Cass. Sez. 2, n. 6960/2026: la Cassazione qualifica il recesso ex art. 1671 c.c. come diritto potestativo ad nutum; il committente che recede è tenuto all’integrale indennizzo anche se il recesso è motivato da ragioni economiche e non da inadempimento; la rinuncia all’indennizzo deve essere espressa e non si presume.
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Cass. Sez. 2, n. 27770/2023: il recesso unilaterale del committente non equivale a risoluzione per inadempimento e non consente all’appaltatore di agire ex art. 1453 c.c.; l’unico rimedio dell’appaltatore è il pagamento dell’indennizzo ex art. 1671 c.c.
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Cass. Sez. 2, n. 421/2024: la sentenza chiarisce che l’indennizzo per mancato guadagno si determina deducendo dal corrispettivo residuo non eseguito i costi che l’appaltatore avrebbe dovuto sostenere per quella parte; i costi risparmiati in conseguenza del recesso devono essere allegati e provati dal committente che intende ridurre l’indennizzo.
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Cass. Sez. 2, n. 8853/2017: la quantificazione dell’indennizzo ex art. 1671 c.c. deve tenere conto sia del mancato guadagno netto sia dei costi risparmiati; il committente non può limitare l’indennizzo ai soli materiali acquistati e ai lavori già eseguiti, dovendosi computare anche il profitto d’impresa dell’appaltatore.
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Cass. Sez. 6, n. 30638/2018: la liquidazione dell’indennizzo non può avvenire in via puramente equitativa in presenza di elementi di prova documentale sufficienti per un calcolo analitico; il giudice può ricorrere all’equità solo in mancanza di elementi per la liquidazione analitica.
Recesso e indennizzo — giurisprudenza di merito
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Trib. Siena, n. 245/2026: il Tribunale qualifica il recesso del committente come esercizio del diritto potestativo ex art. 1671 c.c. e condanna il committente all’integrale indennizzo, includendo il mancato guadagno calcolato sulla base dell’utile d’impresa risultante dalla contabilità dell’appaltatore.
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Trib. Pesaro, n. 596/2024: la sentenza accerta il recesso unilaterale e quantifica l’indennizzo distinguendo tra costi già sostenuti (provati documentalmente), corrispettivo per i lavori eseguiti (accertato da CTU) e mancato guadagno (determinato in base al margine contrattuale dell’appaltatore).
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Trib. Milano, n. 3021/2024: il Tribunale richiama la natura potestativa del recesso e afferma che la comunicazione del committente che intende recedere è efficace dal momento della ricezione da parte dell’appaltatore; i lavori eseguiti dopo la ricezione non sono computabili nell’indennizzo.
Casistica pratica
[CASO I — Recesso dopo il 70% di avanzamento lavori] Il committente recede dall’appalto per ristrutturazione dell’immobile quando i lavori sono eseguiti al 70%. Indennizzo dovuto: (a) costo delle lavorazioni eseguite al 70% del corrispettivo; (b) spese sostenute per i materiali già acquistati per la parte non eseguita; (c) mancato guadagno pari all’utile d’impresa sulla quota del 30% non eseguita, al netto dei costi risparmiati. (cfr. Cass. n. 421/2024; Trib. Siena n. 245/2026)
Art. 1672 c.c. — Impossibilità di esecuzione dell’opera
Art. 1672 (Impossibilità di esecuzione dell’opera)
«Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’appaltatore ha diritto a un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta. Se l’impossibilità è parziale, il committente può ottenere una riduzione del prezzo corrispondente; se l’impossibilità è tale che il committente non abbia apprezzabile interesse alla parte eseguita, può recedere dal contratto. c.c.»
Analisi della norma
L’art. 1672 c.c. disciplina l’impossibilità sopravvenuta incolpevole nell’appalto, con un regime derogatorio rispetto alla regola generale dell’art. 1256 c.c. (estinzione dell’obbligazione per impossibilità). Nell’appalto, l’impossibilità incolpevole non estingue integralmente i diritti e gli obblighi delle parti: l’appaltatore conserva il diritto a un compenso proporzionale per la parte già eseguita, commisurato all’utilità concreta che quella parte rappresenta per il committente.
Impossibilità totale: l’appaltatore ha diritto al compenso per il lavoro prestato, valutato in relazione all’utilità effettiva per il committente; se la parte eseguita non ha autonoma utilità, il compenso può essere ridotto a zero.
Impossibilità parziale: il committente sceglie tra riduzione del prezzo (e conservazione della parte eseguita) o recesso (se la parte eseguita non gli procura apprezzabile interesse). Il recesso non obbliga al pagamento dell’indennizzo ex art. 1671 c.c. perché non è volontario ma consegue all’impossibilità.
Distinzione dall’art. 1671: il recesso ex art. 1672 per impossibilità parziale non obbliga all’indennizzo per mancato guadagno; il recesso ex art. 1671 (volontario) obbliga all’indennizzo completo compreso il lucro cessante.
Giurisprudenza — Art. 1672
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Cass. Sez. 2, n. 3015/2025: la Cassazione afferma che l’art. 1672 c.c. si applica all’impossibilità sopravvenuta non imputabile ad alcuna delle parti; la mancanza di forza maggiore dimostrabile comporta che il mancato completamento dell’opera sia imputato all’inadempimento dell’appaltatore, con conseguente applicazione dell’art. 1453 c.c. e non dell’art. 1672 c.c.
Art. 1673 c.c. — Perimento o deterioramento della cosa
Art. 1673 (Perimento o deterioramento della cosa)
«Se la cosa, nel corso dell’esecuzione, perisce o si deteriora per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’appaltatore che ha fornito la materia non ha diritto al corrispettivo e deve restituire quella ricevuta in acconto; se la materia è stata fornita dal committente, l’appaltatore ha solo diritto ad un compenso per l’opera prestata. c.c.»
Analisi della norma
L’art. 1673 c.c. disciplina la ripartizione del rischio del perimento fortuito della cosa oggetto dell’appalto nel corso dell’esecuzione e prima della consegna. La regola centrale è che il rischio del perimento segue la materia: chi ha fornito la materia perisce il rischio del suo perimento. Pertanto:
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Se la materia è fornita dall’appaltatore (caso normale ex art. 1658): il perimento fortuito priva l’appaltatore del corrispettivo e lo obbliga a restituire gli acconti ricevuti — il rischio è interamente a suo carico;
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Se la materia è fornita dal committente: il perimento priva il committente della materia (sua proprietà) e obbliga solo al compenso per l’opera già prestata dall’appaltatore — il rischio della materia è del committente, il rischio della lavorazione non ancora eseguita è dell’appaltatore.
Perimento dopo la consegna: una volta consegnata, la cosa è nella sfera del committente e il rischio si trasferisce integralmente su di lui (art. 1182 c.c.).
Giurisprudenza — Art. 1673
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Cass. Sez. 1, n. 23534/2025: la Cassazione applica l’art. 1673 c.c. al caso di deterioramento dell’opera (movimento franoso) successivo all’ultimazione ma prima della consegna formale; l’appaltatore che ha fornito la materia sopporta il rischio del deterioramento fortuito e non ha diritto al corrispettivo residuo, salva la prova che il deterioramento sia imputabile al committente.
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Cass. Sez. 2, n. 15266/2019: il perimento fortuito dell’opera prima della consegna, quando la materia è fornita dall’appaltatore, fa ricadere su quest’ultimo l’intero rischio; la prova del fortuito è a carico dell’appaltatore che intende essere esonerato dalla responsabilità.
Art. 1676 c.c. — Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente
Art. 1676 (Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente)
«Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. c.c.»
Analisi della norma
L’art. 1676 c.c. attribuisce ai dipendenti e collaboratori dell’appaltatore un’azione diretta nei confronti del committente per il recupero del credito retributivo e contributivo, nei limiti del debito che il committente aveva verso l’appaltatore al momento della proposizione della domanda. Si tratta di un’azione di tipo surrogatorio, che consente agli ausiliari di saltare il soggetto (l’appaltatore) inadempiente verso di loro e di agire direttamente verso il committente.
Presupposti dell’azione:
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Qualità di ausiliare (dipendente o collaboratore) dell’appaltatore che abbia prestato attività per l’esecuzione dell’appalto;
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Credito retributivo o contributivo verso l’appaltatore;
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Debito residuo del committente verso l’appaltatore al momento della domanda (limite quantitativo dell’azione).
Limite quantitativo: l’ausiliare non può pretendere dal committente più di quanto il committente debba all’appaltatore al momento della domanda. Se il committente ha già pagato integralmente l’appaltatore, l’azione è improponibile. Se il debito residuo del committente è inferiore al credito dell’ausiliare, l’azione è limitata al primo.
Natura dell’azione: è azione autonoma, non sostitutiva dell’azione verso l’appaltatore; gli ausiliari possono agire contemporaneamente verso l’appaltatore (per l’intero credito) e verso il committente (nel limite del debito residuo). L’azione diretta è prevalente sulle pretese dei creditori chirografari dell’appaltatore.
Giurisprudenza — Art. 1676
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Cass. Sez. L, n. 28770/2025: la Cassazione affronta l’azione diretta ex art. 1676 c.c. dei dipendenti dell’appaltatore verso il committente: chiarisce che il limite del debito residuo va accertato alla data della domanda giudiziale, non alla data di proposizione della messa in mora stragiudiziale; i pagamenti effettuati dal committente all’appaltatore dopo la domanda non riducono il limite.
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Cass. Sez. 2, n. 1281/2024: la Cassazione chiarisce i presupposti della solidarietà del committente verso gli ausiliari; il committente è tenuto solo nei limiti del proprio debito residuo verso l’appaltatore al momento della domanda; le eccedenze rimangono a carico dell’appaltatore.
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Cass. Sez. L, n. 12059/2025: l’azione ex art. 1676 c.c. è proponibile dai dipendenti dell’appaltatore anche dopo la dichiarazione di fallimento di quest’ultimo; il curatore fallimentare non può opporre la compensazione tra il debito del committente verso l’appaltatore e altri crediti del fallimento.
-
C. App. Catanzaro, n. 81/2025: la Corte afferma che la condizione sine qua non dell’azione ex art. 1676 c.c. è la sussistenza di un debito del committente verso l’appaltatore al momento della domanda; in caso di pagamento integrale anticipato, l’azione diretta degli ausiliari è infondata per carenza del presupposto quantitativo.
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Trib. Lecce, n. 2265/2026: i dipendenti dell’appaltatore possono proporre l’azione diretta ex art. 1676 c.c. in via autonoma rispetto all’azione verso l’appaltatore; la pendenza del procedimento concorsuale a carico dell’appaltatore non sospende l’azione verso il committente.
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C. App. Napoli, n. 2983/2025: l’azione diretta ex art. 1676 c.c. si estende anche ai lavoratori somministrati all’appaltatore che abbiano effettivamente prestato attività per l’esecuzione dell’appalto; la qualifica formale di dipendente non è richiesta, essendo sufficiente la prestazione lavorativa funzionalmente collegata all’appalto.
Casistica pratica
[CASO L — Dipendenti non pagati e committente con residuo debito] L’appaltatore, ricevuto l’80% del corrispettivo, non paga i propri dipendenti per gli ultimi tre mesi. Il debito residuo del committente verso l’appaltatore è pari al 20% del corrispettivo (€40.000). Azione dei dipendenti: azione diretta ex art. 1676 c.c. verso il committente nel limite di €40.000; se i crediti retributivi totali superano €40.000, i dipendenti concorrono proporzionalmente sul limite disponibile e agiscono verso l’appaltatore (o il fallimento) per l’eccedenza. (cfr. Cass. n. 28770/2025; C. App. Catanzaro n. 81/2025)
Art. 1677 c.c. — Prestazione continuativa o periodica di servizi
Art. 1677 (Prestazione continuativa o periodica di servizi)
«Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme stabilite per la somministrazione. c.c.»
Analisi della norma
L’art. 1677 c.c. introduce una disciplina ibrida per l’appalto di servizi con prestazioni continuative o periodiche: la struttura normativa primaria rimane quella dell’appalto (artt. 1655 ss. c.c.), ma si applicano in via sussidiaria e compatibile le norme sulla somministrazione (artt. 1559 ss. c.c.), specialmente quelle su: qualità e quantità delle prestazioni, recesso, sospensione per inadempimento, revisione del corrispettivo.
Criteri di distinzione dalla somministrazione:
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Appalto di servizi ex art. 1677: il prestatore organizza autonomamente i mezzi e assume il rischio del risultato; l’oggetto è un servizio come risultato funzionale;
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Somministrazione ex art. 1559: il somministrante si impegna a eseguire prestazioni di dare (beni) o fare in modo autonomo ma standardizzato, senza organizzazione produttiva tipicamente imprenditoriale.
La distinzione rileva ai fini del recesso (diversa disciplina indennitaria), della responsabilità per i singoli servizi prestati, e del regime di risoluzione per inadempimento.
Giurisprudenza — Art. 1677
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Cass. Sez. 2, n. 6487/2025: la Cassazione qualifica come appalto di servizi continuativi ex art. 1677 c.c. il contratto di outsourcing con il quale una società esternalizza l’intera gestione logistica; si applicano le norme sull’appalto per la garanzia e il recesso, e quelle sulla somministrazione per la determinazione della qualità delle singole prestazioni.
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Cass. Sez. 1, n. 14241/2018: il contratto di outsourcing informatico rientra nell’appalto di servizi con prestazioni continuative ex art. 1677 c.c.; il recesso del committente è disciplinato dall’art. 1671 c.c. con obbligo di indennizzo, non dall’art. 1569 c.c. (recesso nella somministrazione a tempo indeterminato).
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C. App. Trento-Bolzano, n. 60/2025: la Corte distingue l’appalto genuino di servizi ex art. 1677 c.c. — in cui il prestatore organizza autonomamente mezzi e rischi — dalla mera fornitura di manodopera; nel secondo caso si applica la disciplina sulla somministrazione di lavoro e la normativa giuslavoristica.
Art. 1677-bis c.c. — Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose
Art. 1677-bis (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose)
«Se l’appalto riguarda una pluralità di servizi che comprendono il trasferimento di cose, in tutto o in parte, si applicano le norme del presente Capo; si applicano altresì le disposizioni relative al contratto di trasporto in quanto compatibili con la natura del contratto. c.c.»
Analisi della norma
L’art. 1677-bis c.c. — introdotto dal D.Lgs. 26 ottobre 2007, n. 197 in recepimento della Direttiva 2006/123/CE sui servizi — disciplina il c.d. appalto multiservizi con componente di trasporto: contratto che comprende una pluralità di servizi tra cui il trasferimento fisico di cose (traslochi aziendali, logistica integrata, corrieri espresso con stoccaggio).
La norma introduce una disciplina concorrente: si applicano sia le norme sull’appalto (Capo VII) sia quelle sul trasporto (artt. 1678 ss. c.c.), nella misura in cui siano compatibili con la natura complessiva del contratto. L’articolo risolve i conflitti interpretativi sorti nella prassi sui contratti di outsourcing logistico integrato, dove non era chiaro se prevalesse la disciplina dell’appalto o quella del trasporto per la responsabilità per perdita e deterioramento delle cose.
Regime di responsabilità: per la componente di trasporto si applica la responsabilità tipica del vettore (art. 1693 c.c.), con le limitazioni del risarcimento proprie del diritto dei trasporti; per la componente di servizi (stoccaggio, gestione magazzino, imballaggio) si applica la garanzia per vizi ex art. 1667 c.c.
Tavola sinottica dei precedenti citati
| N. | Autorità | Numero | Anno | Articolo | Tema |
| 1 | Cass. Sez. 2 | n. 17706 | 2023 | Art. 1655 | qualificazione appalto/vendita |
| 2 | Cass. Sez. 2 | n. 17855 | 2023 | Art. 1655 | contratto misto, causa prevalente |
| 3 | Cass. Sez. L | n. 15410 | 2024 | Art. 1655 | appalto di servizi vs. somministrazione di manodopera |
| 4 | Trib. Milano | n. 2211 | 2025 | Art. 1655 | qualificazione come appalto |
| 5 | Trib. Bergamo | n. 475 | 2024 | Art. 1655 | qualificazione appalto con materia mista |
| 6 | Trib. Trapani | n. 657 | 2024 | Art. 1655 | elementi tipologici dell’appalto |
| 7 | Cass. Sez. 2 | n. 6960 | 2026 | Artt. 1656, 1671 — subappalto; recesso potestativo | |
| 8 | Cass. Sez. 2 | n. 3073 | 2024 | Art. 1656 | consenso al subappalto e responsabilità |
| 9 | Cass. Sez. 2 | n. 28591 | 2024 | Art. 1656 | azione del subappaltatore verso il committente |
| 10 | Trib. Livorno | n. 298 | 2026 | Art. 1656 | regresso dell’appaltatore verso il subappaltatore |
| 11 | C. App. Roma | n. 699 | 2025 | Art. 1656 | azione diretta del committente vs. subappaltatore |
| 12 | Cass. Sez. 2 | n. 14220 | 2014 | Art. 1658 | materia fornita dal committente; denuncia dei difetti |
| 13 | Cass. Sez. 2 | n. 32687 | 2019 | Art. 1658 | obbligo di verifica della materia ricevuta |
| 14 | Cass. Sez. 2 | n. 34482 | 2024 | Art. 1660 | equo indennizzo per variazioni necessarie |
| 15 | Cass. Sez. 2 | n. 5898 | 2024 | Art. 1661 | compenso per variazioni ordinate dal committente |
| 16 | Cass. Sez. 2 | n. 12288 | 2024 | Art. 1661 | modifiche di dettaglio; limite del compenso aggiuntivo |
| 17 | C. App. Milano | n. 1559 | 2025 | Artt. 1659-1661 — variazioni autorizzate e non; forma scritta | |
| 18 | Trib. Napoli | n. 692 | 2025 | Art. 1661 | limite del sesto nell’appalto a corpo |
| 19 | Trib. Siracusa | n. 778 | 2024 | Art. 1661 | variazioni che alterano la natura dell’opera |
| 20 | Cass. Sez. 2 | n. 16176 | 2023 | Art. 1662 | verifica in corso d’opera; effetti sui vizi occulti |
| 21 | Cass. Sez. 2 | n. 31378 | 2022 | Art. 1662 | messa in mora e termine congruo |
| 22 | Trib. Verbania | n. 473 | 2024 | Art. 1662 | risoluzione per mancata conformazione |
| 23 | Trib. Milano | n. 2974 | 2024 | Art. 1662 | verifica vs. collaudo; distinzione |
| 24 | Trib. Napoli Nord | n. 4353 | 2025 | Art. 1662 | verifica in corso d’opera vs. collaudo finale |
| 25 | Cass. Sez. 1 | n. 14639 | 2018 | Art. 1664 | revisione prezzi; rapporto con art. 1467 c.c. |
| 26 | Cass. Sez. 2 | n. 34623 | 2024 | Artt. 1665-1667 — accettazione senza riserve; vizi apparenti | |
| 27 | Cass. Sez. 2 | n. 32453 | 2019 | Art. 1665 | vizio apparente vs. occulto; onere della prova |
| 28 | C. App. Roma | n. 7490 | 2024 | Art. 1665 | accettazione tacita per comportamento concludente |
| 29 | Trib. Varese | n. 29 | 2025 | Art. 1665 | consegna chiavi + saldo = accettazione tacita |
| 30 | C. App. Milano | n. 1206 | 2026 | Art. 1665 | riserva specifica; effetti conservativi |
| 31 | Cass. Sez. 2 | n. 17092 | 2026 | Art. 1667 | decadenza; vizi occulti dopo accettazione |
| 32 | Cass. Sez. 2 | n. 7193 | 2025 | Art. 1667 | termine di prescrizione biennale dalla consegna |
| 33 | Cass. Sez. 2 | n. 1576 | 2025 | Art. 1667 | decadenza vs. prescrizione; azione extracontrattuale residua |
| 34 | Cass. Sez. 2 | n. 22649 | 2025 | Art. 1667 | dies a quo prescrizione per vizi progressivi |
| 35 | Cass. Sez. 2 | n. 12059 | 2022 | Art. 1667 | denuncia dei vizi; natura decadenziale del termine |
| 36 | Cass. Sez. 2 | n. 2051 | 2024 | Art. 1667 | dolo nell’occultamento; prescrizione quinquennale |
| 37 | Trib. Ragusa | Ord. 30/03/2026 | Artt. 1667-1668 — tutela cautelare per vizi dell’opera | ||
| 38 | Trib. Prato | n. 462 | 2024 | Art. 1667 | eccezione di decadenza; conoscenza del vizio |
| 39 | Trib. Messina | n. 1606 | 2024 | Art. 1667 | vizi e risoluzione; prova dell’inadattabilità |
| 40 | Cass. Sez. 2 | n. 2007 | 2026 | Art. 1669 | natura extracontrattuale; terzo acquirente |
| 41 | Cass. Sez. 2 | n. 17955 | 2024 | Art. 1669 | prescrizione annuale dalla scoperta |
| 42 | Cass. Sez. 2 | n. 12922 | 2025 | Art. 1669 | gravi difetti; legittimazione del condominio |
| 43 | Cass. Sez. 2 | n. 22506 | 2026 | Art. 1669 | decennio di decadenza; prescrizione annuale |
| 44 | Cass. Sez. 2 | n. 41481 | 2021 | Art. 1669 | assegnatario ERP come avente causa |
| 45 | Trib. Nola | n. 1436 | 2025 | Art. 1669 | gravi difetti non strutturali; abitabilità |
| 46 | Trib. Ancona | n. 249 | 2026 | Art. 1669 | infiltrazioni sistematiche; solidarietà appaltatore-DL |
| 47 | Trib. Busto Arsizio | n. 228 | 2025 | Art. 1669 | costruttore-venditore equiparato all’appaltatore |
| 48 | Trib. Latina | n. 2137 | 2024 | Art. 1669 | responsabilità del progettista verso il terzo |
| 49 | Trib. Ragusa | n. 713 | 2025 | Art. 1669 | difetti isolamento termico; gravi difetti |
| 50 | Trib. Lecco | n. 645 | 2025 | Art. 1669 | decorrenza prescrizione annuale |
| 51 | Trib. Vicenza | n. 878 | 2026 | Art. 1669 | terzo acquirente; responsabilità solidale |
| 52 | C. App. Ancona | n. 719 | 2024 | Art. 1669 | decorrenza prescrizione; conoscenza effettiva |
| 53 | Trib. Padova | n. 852 | 2024 | Art. 1669 | natura extracontrattuale; terzo acquirente |
| 54 | Cass. Sez. 2 | n. 8647 | 2024 | Art. 1670 | subappalto non autorizzato; inapplicabilità art. 1670 |
| 55 | Cass. Sez. 2 | n. 23470 | 2023 | Art. 1670 | decadenza di 60 giorni nel subappalto |
| 56 | Trib. Sondrio | n. 350 | 2024 | Art. 1670 | azione diretta del committente vs. subappaltatore |
| 57 | Cass. Sez. 2 | n. 6960 | 2026 | Art. 1671 | recesso potestativo ad nutum |
| 58 | Cass. Sez. 2 | n. 27770 | 2023 | Art. 1671 | recesso vs. risoluzione per inadempimento |
| 59 | Cass. Sez. 2 | n. 421 | 2024 | Art. 1671 | quantificazione del mancato guadagno netto |
| 60 | Cass. Sez. 2 | n. 8853 | 2017 | Art. 1671 | indennizzo: mancato guadagno e costi risparmiati |
| 61 | Cass. Sez. 6 | n. 30638 | 2018 | Art. 1671 | liquidazione analitica vs. equitativa |
| 62 | Trib. Siena | n. 245 | 2026 | Art. 1671 | indennizzo pieno incluso utile d’impresa |
| 63 | Trib. Pesaro | n. 596 | 2024 | Art. 1671 | quantificazione analitica dell’indennizzo |
| 64 | Trib. Milano | n. 3021 | 2024 | Art. 1671 | efficacia del recesso dalla ricezione |
| 65 | Cass. Sez. 2 | n. 3015 | 2025 | Art. 1672 | impossibilità sopravvenuta; prova della forza maggiore |
| 66 | Cass. Sez. 1 | n. 23534 | 2025 | Art. 1673 | perimento dopo ultimazione; rischio dell’appaltatore |
| 67 | Cass. Sez. 2 | n. 15266 | 2019 | Art. 1673 | perimento fortuito prima della consegna |
| 68 | Cass. Sez. L | n. 28770 | 2025 | Art. 1676 | azione diretta; dies a quo del limite |
| 69 | Cass. Sez. 2 | n. 1281 | 2024 | Art. 1676 | solidarietà del committente; limiti |
| 70 | Cass. Sez. L | n. 12059 | 2025 | Art. 1676 | azione diretta post-fallimento dell’appaltatore |
| 71 | C. App. Catanzaro | n. 81 | 2025 | Art. 1676 | presupposto del debito residuo del committente |
| 72 | Trib. Lecce | n. 2265 | 2026 | Art. 1676 | azione autonoma; concorso fallimentare |
| 73 | C. App. Napoli | n. 2983 | 2025 | Art. 1676 | lavoratori somministrati come ausiliari |
| 74 | Cass. Sez. 2 | n. 6487 | 2025 | Art. 1677 | outsourcing logistico; norme applicabili |
| 75 | Cass. Sez. 1 | n. 14241 | 2018 | Art. 1677 | outsourcing informatico; recesso ex art. 1671 |
| 76 | C. App. Trento-BZ | n. 60 | 2025 | Art. 1677 | appalto genuino vs. somministrazione di manodopera |
| 77 | Trib. Sondrio | n. 350 | 2024 | Artt. 1656-1670 — azione committente vs. subappaltatore |