Guasto elettrico che danneggia il vicino: la polizza “RC vita privata” non copre i danni dal fabbricato (Arbitro Assicurativo 448/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 448 del 9 giugno 2026 (riunione del 7 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Bartolomeo Francesco Grippo.

Il principio

L’avverarsi del rischio come descritto in polizza è il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo, che l’assicurato deve provare; la riconducibilità dell’evento tra i “rischi non compresi” per effetto di una clausola di delimitazione è fatto impeditivo, gravante sull’assicuratore (Cass. 1469/2025). Nella polizza multirischi abitazione, la garanzia “Responsabilità civile vita privata” copre i danni cagionati a terzi nello svolgimento della vita privata, di relazione e del tempo libero, e non i danni derivanti dalla proprietà del fabbricato (garanzia “RC proprietà fabbricato” distinta e non sottoscritta): il danno al vicino provocato dal guasto di un impianto elettrico interrato dell’immobile, evento avulso dalla vita privata dell’assicurato, non rientra nell’oggetto della garanzia operante.

Il fatto

Il ricorrente, titolare di una polizza casa multirischi, subiva (6 novembre 2024) un guasto del proprio impianto elettrico che provocava una dispersione di energia, danneggiando alcuni elettrodomestici del vicino di casa (720 euro). L’impresa negava il pagamento ritenendo il danno presumibilmente riferibile all’azione di roditori, quindi fuori copertura. Il ricorrente contestava che il diniego si fondasse su una mera ipotesi non supportata da evidenze oggettive, senza perizia tecnica e sulla base di fotografie di scarsa qualità, e chiedeva la liquidazione del danno ai sensi di polizza.

L’impresa precisava che, nella sezione “Responsabilità civile”, era stata sottoscritta la sola garanzia “RC vita privata” (danni cagionati a terzi nella vita privata, di relazione e del tempo libero), con esclusione della responsabilità da proprietà del fabbricato; e che il perito non aveva potuto visionare l’impianto, già riparato. Il danno, derivando dal guasto dell’impianto elettrico dell’immobile, non era un danneggiamento involontario e accidentale connesso a un’attività del tempo libero. Il ricorrente non depositava repliche.

La motivazione

Il Collegio richiama la tripartizione tra rischi inclusi, esclusi e non compresi, e la questione — su cui la legittimità non è uniforme — del riparto dell’onere della prova. Aderisce all’orientamento più solido per cui l’avverarsi del rischio descritto in polizza è il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo (a carico dell’assicurato), mentre la riconducibilità dell’evento tra i rischi non compresi, per effetto di una clausola di delimitazione, è fatto impeditivo a carico dell’assicuratore (Cass. 1469/2025; Cass. 31251/2023; Cass. 1558/2018). Nel caso di specie l’impresa ha assolto tale onere.

La polizza prevede, nella sezione Responsabilità civile, due garanzie distinte — “RC proprietà fabbricato” e “RC vita privata” — ed è operante solo la seconda, che copre la responsabilità per i danni a terzi “in relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e da tutte le attività del tempo libero”. Il guasto dell’impianto elettrico — interrato nel tratto interessato, non ispezionabile né oggetto di manutenzione ordinaria del ricorrente, e comunque avvenuto per cause esterne nel sottosuolo — è un evento avulso dalla vita privata dell’assicurato: il danno al vicino non rientra nell’oggetto del contratto, perché l’evento generatore non è riconducibile alla condotta della vita privata, di relazione o del tempo libero. Il ricorrente, del resto, non ha prodotto alcuna evidenza sulle concrete modalità del sinistro, a fronte della relazione del tecnico dell’impresa. Il ricorso non è accolto.

Implicazioni pratiche

La decisione è rilevante per le polizze casa multirischi e la corretta perimetrazione della responsabilità civile. Il punto pratico è la distinzione tra la garanzia “RC vita privata” e la garanzia “RC proprietà fabbricato”: la prima copre i danni legati alla condotta personale dell’assicurato e dei familiari, non quelli che scaturiscono dalla titolarità e dalla gestione dell’immobile, come i danni da impianti. Chi voglia essere coperto per i danni causati a terzi dal proprio fabbricato deve sottoscrivere la specifica garanzia: il danno da impianto elettrico dell’abitazione non è un danno “della vita privata”.

Sul piano probatorio, la pronuncia consolida l’orientamento più favorevole all’assicurato quanto alle esclusioni (il fatto impeditivo lo prova l’impresa), ma ricorda che l’assicurato deve comunque provare che l’evento rientra astrattamente tra i rischi inclusi. Qui il diniego regge non tanto sull’ipotesi dei roditori — contestata dal ricorrente — quanto sul fatto che il tipo di evento (guasto dell’impianto del fabbricato) è fuori dalla garanzia sottoscritta. La lezione operativa: verificare in fase di stipula quali garanzie della sezione RC siano effettivamente attivate, perché l’etichetta “multirischi” non equivale a copertura totale.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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