Giudicato esterno e motivazione apparente sulla polizza di tutela giudiziaria (Cass. civ. Sez. III n. 3492 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno è pienamente valutabile dal giudice del merito quando la sentenza definitiva sia stata ritualmente prodotta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendo egli spiegare le ragioni della ritenuta diversità della fattispecie. È affetta da motivazione apparente, e non da mera insufficienza, la pronuncia che si limiti ad affermare che il giudicato non opera perché vertente su fattispecie diversa, senza confrontarsi con l’identità soggettiva e oggettiva dei giudizi. La questione relativa alla operatività delle polizze di responsabilità civile e della clausola di rimborso delle spese legali deve essere esaminata nella sede processuale in cui l’assicurato abbia chiamato in causa la compagnia al fine di esserne garantito. Il vizio si traduce nella violazione dell’art. 2909 cod. civ. e nel difetto del minimo costituzionale della motivazione, con conseguente cassazione e rinvio.
Il Fatto
Un professionista aveva assunto la progettazione e la direzione dei lavori di consolidamento delle fondazioni di un edificio condominiale. Convenuto in giudizio dal condominio, cautelare e poi di merito, era stato ritenuto responsabile con condanna ad un facere in via cautelare e al risarcimento dei danni nel merito.
Nel medesimo giudizio il professionista aveva chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice ai fini del rimborso delle spese di salvataggio. La compagnia, dopo la fusione, aveva negato la rifusione delle spese legali. Il Tribunale di Bologna, adito ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., rigettò la domanda e la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 827 del 17/04/2023, respinse l’impugnazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, denunciano la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e la nullità della sentenza per inesistenza o mera apparenza della motivazione sul giudicato esterno. Il professionista aveva prodotto in appello, in sede di precisazione delle conclusioni, la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2546 del 21/09/2018, passata in giudicato.
La Corte rileva che la sentenza definitiva era stata resa nella causa in cui il condominio aveva convenuto la società di geotecnica, il professionista e un ingegnere, e in cui lo stesso professionista aveva chiamato in causa la propria compagnia per essere garantito. Il giudice del merito aveva condannato i convenuti al pagamento di oltre ottantanovemila euro e la compagnia a rifondere l’assicurato «di quanto richiesto al suo assicurato sulla base del capo 1».
La Corte territoriale aveva escluso il giudicato esterno con una sola affermazione, secondo cui la sentenza prodotta in sede di precisazione delle conclusioni verteva su fattispecie diversa. Secondo la Cassazione, tale argomentazione è meramente apparente, oscura ed apodittica: non dimostra di avere preso in considerazione la sentenza ritualmente prodotta, non spiega perché, a fronte di parti coincidenti, essa non abbia efficacia di giudicato sul profilo del rimborso delle spese di lite.
La Corte rileva altresì l’errore logico: il giudizio concluso dalla sentenza n. 2546 del 21/09/2018 era la sede naturale per accertare l’operatività delle polizze assicurative, comprendenti la clausola di rimborso delle spese legali o il patto di gestione della lite, poiché in esso l’assicurato aveva assunto la veste di convenuto e aveva chiamato in causa la compagnia.
I profili di violazione di legge sostanziale e di carenza di motivazione sono pertanto fondati, trattandosi di motivazione meramente apparente (Cass. n. 27551 del 23/10/2024), che, al di là dell’intelligibilità grafica, tradisce la mancata presa di conoscenza dell’atto. La Corte richiama il principio per cui la motivazione non può scendere al di sotto del minimo costituzionale (Sez. Un. n. 8053 del 7/04/2014 e Cass. n. 7090 del 03/03/2022). L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento dei restanti, attinenti al merito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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