Danni da fauna selvatica: onere di provare la dinamica del sinistro (Cass. civ. Sez. III n. 11647 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, ex art. 2052 cod. civ., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero i terzi) che agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se ne serve sono onerati dell’allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente, e in particolare sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione. Tale prova è indispensabile per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., al comportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche d’ufficio dal giudice. In mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale, in correlazione con la condotta di guida, sia stato effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’autovettura, convenne in giudizio la Regione chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal veicolo a seguito dell’impatto con un capriolo lungo una strada provinciale. Il Giudice di pace accolse la domanda, condannando l’ente regionale al risarcimento dei danni, ravvisando la fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ.. Il Tribunale, pronunciando sull’appello proposto dalla Regione, riformò integralmente la decisione, rigettando la domanda originaria. Il danneggiato ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, dedicando ampia parte della motivazione alla ricostruzione dei principi regolatori in materia di responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica, come recentemente sistematizzati dalle sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, alle quali ha dato convinta continuità.
Con tali arresti, richiamati anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la Corte ha chiarito che l’art. 2052 cod. civ. non prevede una presunzione di colpa, ma un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità. L’onere del danneggiato di provare che il danno è stato cagionato dall’animale si risolve nella dimostrazione della esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente, estesa all’atteggiarsi delle reciproche interrelazioni tra condotta dell’animale e condotta di guida del conducente, al fine di escludere un ruolo causale o concausale di quest’ultima.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva escluso la sussumibilità della vicenda nell’art. 2052 cod. civ., ma aveva comunque rigettato la domanda anche sotto tale profilo, avendo ritenuto che il compendio istruttorio provasse soltanto l’intervenuto impatto tra il veicolo e l’animale, senza dar conto della dinamica del sinistro. Quanto alla condotta di guida, era stata valorizzata la carenza di accertamento in ordine a velocità, illuminazione e soglia di attenzione del conducente. La valutazione compiuta dal Tribunale, in quanto conforme alle enunciate regulae iuris, è stata ritenuta incensurabile in sede di legittimità, vertendo su un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Il secondo motivo, incentrato sulla responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per omessa installazione di segnali di pericolo, è stato dichiarato inammissibile, essendo irrilevante ai fini della decisione: ciò sia perché i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 cod. civ., sia perché la questione risulta assorbita dalla carente dimostrazione della dinamica dell’incidente.
Nota della Redazione
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