Artt. 1992-2027 c.c. — Dei titoli di credito
Inquadramento sistematico del Titolo V
Il Titolo V del Libro IV del Codice civile detta la disciplina generale dei titoli di credito, collocandosi tra il Titolo IV (Delle promesse unilaterali, artt. 1987–1991) e il Titolo VI (Della gestione di affari, art. 2028). La scelta sistematica è coerente con la teoria della promessa unilaterale recettizia come fondamento dell’obbligazione cartolare: il titolo di credito è lo strumento attraverso cui una promessa di prestazione — impressa su un documento — acquista autonomia circolatoria rispetto al rapporto causale sottostante.
Il Titolo si articola in cinque Capi:
| Capo | Articoli | Materia |
|---|---|---|
| I | 1992–2002 | Disposizioni generali |
| II | 2003–2007 | Titoli al portatore |
| III | 2008–2020 | Titoli all’ordine |
| IV | 2016–2020 | Ammortamento (sezione interna al Capo III) |
| V | 2021–2027 | Titoli nominativi |
Struttura tripartita della disciplina. Il codice adotta la tradizionale tripartizione in base alla tecnica di circolazione: (a) i titoli al portatore circolano per mera consegna materiale; (b) i titoli all’ordine circolano mediante girata; (c) i titoli nominativi circolano mediante annotazione nel registro dell’emittente. Questa tassonomia determina il regime di legittimazione, di eccezioni opponibili e di ammortamento.
Principi strutturali comuni. Trasversalmente ai tre tipi, il Titolo V esprime tre principi fondamentali:
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Letteralità: il contenuto dell’obbligazione cartolare è determinato esclusivamente dal testo del documento; eccezioni extracartolari sono opponibili solo nei limiti dell’art. 1993 c.c.
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Autonomia: il diritto acquistato dal portatore è originario rispetto a quello del dante causa; le eccezioni personali tra emittente e precedenti portatori non sono opponibili al nuovo acquirente in buona fede.
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Incorporazione: il diritto è incorporato nel documento; senza la detenzione del titolo non si può esercitare il diritto né trasferirlo efficacemente (art. 1997 c.c.).
Rapporto con le leggi speciali. L’art. 2001 c.c. dispone la sussidiarietà della disciplina codicistica rispetto alle leggi speciali. Le più rilevanti sono: il R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (legge cambiaria), il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni), il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF — per i titoli azionari e i valori mobiliari dematerializzati) e il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (sui servizi di pagamento). La progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari ha ridotto sensibilmente l’ambito applicativo diretto del Titolo V, che conserva però piena vitalità per cambiali, assegni, polizze di carico, fedi di deposito e certificati azionari cartacei.
Art. 1992 c.c. — Adempimento della prestazione
Art. 1992 (Adempimento della prestazione)
«Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.»
Inquadramento sistematico
L’art. 1992 c.c. è la norma cardine del Titolo V: enuncia il principio di presentazione e il correlato effetto liberatorio dell’adempimento al possessore legittimato. La disposizione si articola su due piani distinti ma coordinati:
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Comma 1 — il lato attivo: il possessore legittimato ha diritto alla prestazione mediante la sola presentazione del titolo, senza necessità di provare la titolarità sostanziale del diritto.
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Comma 2 — il lato passivo: il debitore che adempie al possessore si libera anche se questi non è il vero titolare, purché non versi in dolo o colpa grave.
La norma istituisce così una scissione tra legittimazione cartolare e titolarità sostanziale: la prima è sufficiente per esercitare il diritto; la seconda non è richiesta né verificata dal debitore in buona fede.
La legittimazione cartolare
La legittimazione è determinata dalla forma di circolazione propria di ciascun tipo di titolo:
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per i titoli al portatore: il semplice possesso materiale (art. 2003);
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per i titoli all’ordine: la serie continua di girate (art. 2008);
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per i titoli nominativi: l’intestazione nel titolo e nel registro (art. 2021).
La legittimazione è formale e oggettiva: non dipende dalla buona fede del possessore né dalla regolarità causale degli acquisti precedenti. Essa è distinta dalla titolarità sostanziale del diritto, che attiene al piano dei rapporti reali e può divergere dalla legittimazione cartolare (es.: titolo rubato regolarmente girato).
Cass. n. 8426/2025 — ha ribadito che la distinzione tra titolarità cartolare e titolarità del diritto è fondamentale nel sistema dei titoli di credito: la legittimazione ex art. 1992 c.c. opera sul piano formale e non implica accertamento della titolarità sostanziale; il possessore legittimato può esercitare il diritto anche se non ne è il titolare effettivo, salvo il rimedio della rivendicazione nei limiti dell’art. 1994 c.c.
Cass. n. 20710/2025 — ha precisato che l’art. 1992, comma 1, c.c. riconosce al possessore legittimato — e non al mero possessore — il diritto alla prestazione: la legittimazione deve essere verificata nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di titolo, e la sua mancanza impedisce l’esercizio del diritto cartolare indipendentemente dall’effettiva titolarità.
Cass. n. 24543/2016 — ha applicato il comma 2 dell’art. 1992 c.c. in un caso di libretto di deposito bancario al portatore, affermando che la banca che paga al presentatore si libera salvo che non versi in dolo o colpa grave; la prova del dolo o della colpa grave grava su chi contesta l’adempimento.
§ 3 — L’effetto liberatorio (comma 2): dolo e colpa grave del debitore
Il comma 2 tutela la sicurezza della circolazione cartolare: il debitore non deve indagare sulla titolarità sostanziale del presentatore, ma solo sulla regolarità formale della sua legittimazione. La liberazione è esclusa nei soli casi di:
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dolo: il debitore sa che il presentatore non è il titolare e adempie ugualmente;
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colpa grave: il debitore ignora la non-titolarità per una negligenza inescusabile (es.: elementi obiettivi di irregolarità manifesta che avrebbe dovuto percepire).
La colpa lieve non è sufficiente a escludere la liberazione. Il confine tra colpa grave e lieve è apprezzato in concreto, tenendo conto della professionalità del debitore (es.: banca vs. privato) e della tipologia del titolo.
Coordinamento normativo
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Art. 1993 c.c. — eccezioni opponibili al possessore legittimato
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Art. 1994 c.c. — acquisto a non domino e irrivendicabilità
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Art. 2003 c.c. — legittimazione del portatore
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Art. 2008 c.c. — legittimazione del possessore di titolo all’ordine
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Art. 2021 c.c. — legittimazione del possessore di titolo nominativo
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Art. 1988 c.c. — promessa di pagamento (astrazione processuale relativa)
Art. 1993 c.c. — Eccezioni opponibili
Art. 1993 (Eccezioni opponibili)
«Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.»
Struttura della norma e ratio
L’art. 1993 c.c. è il presidio normativo del principio di autonomia cartolare: limita tassativamente le eccezioni che il debitore può opporre al possessore del titolo, così garantendo la circolazione del credito cartolare. La norma introduce la distinzione fondamentale tra eccezioni reali (opponibili a qualsiasi possessore) ed eccezioni personali (opponibili solo al diretto contraente, salvo dolo).
Eccezioni reali (comma 1)
Sono opponibili a qualsiasi possessore, anche di buona fede:
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Eccezioni a questo personali: riguardano il rapporto diretto tra debitore e possessore attuale (es.: compensazione, remissione, pagamento effettuato al possessore medesimo).
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Eccezioni di forma: il titolo non rispetta i requisiti formali essenziali previsti dalla legge per quel tipo di titolo (es.: mancanza della data nella cambiale).
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Eccezioni fondate sul contesto letterale: il contenuto del titolo esclude o limita la pretesa del portatore (es.: clausola “non all’ordine”, indicazione di pagamento condizionato).
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Falsità della propria firma: il debitore non ha mai firmato il titolo; è distinta dalla firma alterata del titolo, che attiene al diverso tema della falsificazione.
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Difetto di capacità o rappresentanza al momento dell’emissione: il debitore era incapace o il sottoscrittore era privo di poteri rappresentativi.
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Mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione: es. mancata levata del protesto per la cambiale, prescrizione, decadenza.
Eccezioni personali (comma 2): il requisito del dolo
Le eccezioni fondate sui rapporti tra debitore e precedenti possessori (es.: eccezione di inadempimento del venditore-girante, di nullità del contratto causale, di compensazione con il girante) sono opponibili al possessore attuale solo se questi ha acquistato il titolo agendo intenzionalmente a danno del debitore (exceptio doli).
Il requisito del dolo specifico è elemento costitutivo dell’eccezione: non è sufficiente la mera conoscenza dell’eccezione (mala fede semplice), ma occorre che l’acquisto sia avvenuto al preciso scopo di pregiudicare il debitore. Questo standard elevato rafforza la tutela dell’acquirente e la sicurezza della circolazione.
Giurisprudenza sull’art. 1993, comma 2:
Cass. n. 15580/2022 — ha affermato che per rendere operativa l’exceptio doli ex art. 1993, comma 2, c.c. non è sufficiente che il giratario fosse a conoscenza dell’eccezione personale tra cedente e debitore, essendo invece necessario che abbia acquistato il titolo intenzionalmente a danno del debitore; la mera conoscenza dell’eccezione non integra il dolo richiesto dalla norma.
Cass. n. 17039/2016 — ha precisato che l’onere di provare il dolo dell’acquirente grava sul debitore che eccepisca la fattispecie del comma 2; tale prova deve essere rigorosa e non si può desumere dalla sola circostanza che il giratario fosse a conoscenza dell’eccezione personale del cedente.
Cass. n. 8426/2025 — ha confermato il principio e ne ha chiarito l’applicazione nei titoli di credito atipici: anche per i documenti non disciplinati da leggi speciali ma riconducibili alla categoria cartolare, il regime dell’art. 1993 c.c. trova piena applicazione se il titolo presenta i caratteri dell’incorporazione e dell’autonomia.
Cass. n. 7779/2014 — ha applicato la distinzione tra eccezioni reali e personali in materia di assegno bancario, confermando che l’eccezione di mancanza di provvista è personale e quindi inopponibile al giratario privo di dolo.
Cass. n. 4703/1980 — pronuncia storica che ha fissato i criteri distintivi tra eccezioni reali e personali, affermando che la tassatività delle eccezioni reali del comma 1 è un’espressione diretta del principio di autonomia cartolare e non ammette interpretazione estensiva.
Giurisprudenza di merito:
App. L’Aquila n. 718/2025 — ha applicato l’art. 1993, comma 2, c.c. in una fattispecie di girata di cambiale tra imprenditori, escludendo il dolo del giratario e confermando l’inopponibilità dell’eccezione personale del debitore fondata sull’inadempimento del girante nel rapporto causale.
App. Milano n. 675/2024 — quale giudice di rinvio, ha ribadito che l’exceptio doli ex art. 1993, comma 2, richiede la prova del preciso intento dell’acquirente di ledere il debitore; non è sufficiente la dimostrazione di trattative in cui il giratario abbia appreso dell’esistenza di contestazioni tra girante e debitore.
Trib. Benevento n. 278/2025 — ha applicato l’art. 1993 c.c. escludendo l’opponibilità dell’eccezione di simulazione del contratto causale al portatore del titolo in buona fede, qualificando tale eccezione come personale ai sensi del comma 2 e ritenendo non provato il dolo.
App. Bari n. 204/2024 — ha ribadito che, per rendere operante il comma 2 dell’art. 1993, occorre la prova che il giratario abbia acquistato il titolo allo specifico scopo di privare il debitore della possibilità di opporre l’eccezione; la circostanza che il giratario fosse socio o familiare del girante non è di per sé sufficiente.
App. Reggio Calabria n. 275/2024 — ha confermato la regola della tassatività delle eccezioni reali del comma 1 e ha escluso che l’eccezione di prescrizione del credito causale sottostante costituisca eccezione reale opponibile al possessore del titolo.
Art. 1994 c.c. — Effetti del possesso di buona fede
Art. 1994 (Effetti del possesso di buona fede)
«Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.»
Acquisto a non domino e irrivendicabilità
L’art. 1994 c.c. consacra l’acquisto a non domino dei titoli di credito: chi acquista il possesso del titolo in buona fede e rispettando le norme di circolazione proprie di quel tipo (consegna, girata, annotazione) non è soggetto ad alcuna azione di rivendicazione da parte del precedente titolare, anche se il dante causa non era proprietario o aveva un vizio nel possesso.
La norma rappresenta una deroga di fondamentale importanza al principio generale nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (art. 1153 c.c. per i beni mobili), elevando la tutela dell’acquirente in buona fede del titolo di credito a livello assoluto: non è soggetto a rivendicazione tout court, a differenza dell’acquisto a non domino dei beni mobili, dove la rivendicazione è ammessa in caso di furto o smarrimento entro due anni.
Presupposti dell’acquisto irrivendicabile
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Buona fede: ignoranza, non colposa, del vizio del possesso del dante causa. La buona fede si presume (art. 1147 c.c.) e deve essere presente al momento dell’acquisto.
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Conformità alle norme di circolazione: l’acquisto deve avvenire secondo le modalità prescritte per quel tipo di titolo (consegna per il portatore; serie continua di girate per il titolo all’ordine; annotazione per il nominativo). Un acquisto effettuato con modalità difformi (es.: cessione del titolo all’ordine senza girata, ex art. 2015 c.c.) non beneficia della protezione dell’art. 1994 c.c.
Cass. n. 29476/2024 — ha ribadito che l’irrivendicabilità ex art. 1994 c.c. richiede il concorso di entrambi i presupposti — buona fede e conformità alle norme di circolazione — e che la mancanza di uno solo di essi (es.: catena di girate interrotta) esclude la protezione cartolare dell’acquirente, che resta soggetto all’azione di rivendicazione del titolare originario.
Cass. n. 25316/2017 — ha chiarito il rapporto tra l’art. 1994 c.c. e la tutela aquiliana: il precedente titolare che subisce l’acquisto a non domino non ha azione di rivendicazione verso il nuovo possessore, ma può agire ex art. 2043 c.c. nei confronti del soggetto che ha alienato il titolo senza averne titolo, ricorrendo i presupposti dell’illecito.
Cass. n. 2319/2014 — ha affermato che l’acquisto a non domino ex art. 1994 c.c. produce effetti anche quando il titolo è stato rubato o smarrito e poi regolarmente girato a un terzo di buona fede; la norma non contiene le eccezioni previste dall’art. 1153 c.c. per i beni mobili (furto e smarrimento), a conferma della più intensa tutela della circolazione cartolare.
Trib. Trapani n. 565/2024 — ha applicato l’art. 1994 c.c. in materia cambiaria, confermando che il terzo portatore di cambiale acquistata tramite girata regolare e in buona fede è esente da rivendicazione anche se il girante aveva acquisito il titolo fraudolentemente; il rimedio per il truffato è l’azione aquiliana verso l’autore della frode, non la rivendicazione verso il terzo di buona fede.
Coordinamento con l’art. 1993 c.c.
Il sistema della tutela del possessore in buona fede opera su due piani:
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Art. 1993 — piano delle eccezioni: limitazione delle difese opponibili dal debitore;
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Art. 1994 — piano della titolarità: irrivendicabilità da parte del precedente titolare.
I due meccanismi si rafforzano reciprocamente: l’acquirente di buona fede non solo non subisce le eccezioni personali del debitore (art. 1993), ma non subisce nemmeno la rivendicazione del precedente proprietario (art. 1994).
Artt. 1995–2002 c.c. — Altre disposizioni generali
Artt. 1995–2002 (Altre disposizioni generali)
Art. 1995 — Trasferimento dei diritti accessori. Il trasferimento del titolo comprende automaticamente i diritti accessori inerenti (cedole, interessi, dividendi maturati ma non ancora riscossi). La norma esprime il principio di universalità del trasferimento cartolare: il cessionario subentra nella posizione completa del cedente, senza necessità di atti separati. La disposizione si coordina con l’art. 1263 c.c. sulla cessione del credito.
Art. 1996 — Titoli rappresentativi. Categoria speciale di titoli di credito che incorporano il possesso delle merci rappresentate (polizze di carico, fedi di deposito, warrants). Il possessore del titolo ha: (a) il diritto alla consegna delle merci; (b) il possesso mediato delle stesse; (c) il potere di disporne mediante trasferimento del titolo. I titoli rappresentativi costituiscono lo strumento fondamentale del commercio internazionale e della finanza delle merci.
Art. 1997 — Efficacia dei vincoli sul credito. Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto incorporato nel titolo non hanno effetto se non si attuano sul titolo stesso. Il principio è coerente con l’incorporazione: siccome il diritto non esiste al di fuori del documento, qualsiasi vicenda giuridica che lo riguarda deve essere impressa sul documento per essere efficace. La norma è richiamata dalla giurisprudenza in materia di pignoramento di assegni e cambiali: il pignoramento notificato solo al debitore senza apprensione materiale del titolo è inefficace.
Trib. Lecce n. 1497/2024 — ha applicato l’art. 1997 c.c. affermando che il vincolo pignoratizio su cambiale deve attuarsi mediante apprensione materiale del titolo; la sola annotazione o notifica senza detenzione del documento non è opponibile ai terzi acquirenti del titolo.
Art. 1998 — Titoli con diritto a premi. Disciplina la sorte dei premi e utilità aleatorie nel caso di usufrutto e pegno di titoli di credito: il premio spetta all’usufruttuario (come le cedole); nel pegno, la garanzia non si estende ai premi (distinzione con le cedole, che invece cadono nel pegno in assenza di accordo contrario).
Art. 1999 — Conversione dei titoli. Prevede la convertibilità bidirezionale tra titoli al portatore e nominativi su richiesta del possessore: i titoli al portatore possono essere convertiti in nominativi sempre; i nominativi possono essere convertiti in portatore salvo esclusione espressa dell’emittente. Norma rilevante per la circolazione dei certificati azionari nel regime ante-dematerializzazione.
Art. 2000 — Riunione e frazionamento. Possibilità di raggruppare più titoli di serie in un titolo multiplo o di frazionare un titolo multiplo in tagli minori. Norma di rilevanza pratica nei titoli di debito pubblico e nelle obbligazioni corporate.
Art. 2001 — Rinvio a disposizioni speciali. Clausola di sussidiarietà: la disciplina del Titolo V vale “in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali”. I titoli del debito pubblico e i biglietti di banca sono regolati da leggi speciali (art. 2001, comma 2). La norma conferma che il Titolo V detta la disciplina comune e residuale dei titoli di credito.
Art. 2002 — Documenti di legittimazione e titoli impropri. Esclude dall’ambito del Titolo V i documenti che svolgono funzione meramente identificativa dell’avente diritto (biglietti di teatro, carte di imbarco, scontrini) o che consentono il trasferimento del diritto senza rispettare le forme della cessione (titoli impropri). Questi documenti non godono dei principi di letteralità, autonomia e incorporazione propri dei titoli di credito.
Art. 2003 c.c. — Trasferimento e legittimazione del portatore
Art. 2003 (Trasferimento e legittimazione del portatore)
«Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la semplice consegna del titolo. Il possessore del titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.»
La consegna come unico modo di trasferimento
Il titolo al portatore è la forma di massima fluidità circolatoria: si trasferisce con la sola consegna materiale, senza formalità ulteriori, senza firma, senza annotazione in registri. Chiunque presenti il titolo è legittimato indipendentemente dalla catena di trasmissioni precedenti.
Cass. n. 15338/2025 — ha ribadito che per i titoli al portatore la legittimazione è integrata dalla sola presentazione materiale del documento; il debitore non può opporre eccezioni fondate sull’identità del presentatore o sull’origine del titolo, salvo i casi dell’art. 1993 c.c.
Cass. n. 10742/2018 — ha affermato che il trasferimento del titolo al portatore mediante consegna è un negozio reale unilaterale che non richiede la capacità del tradens in senso sostanziale; il debitore che adempie al presentatore si libera ai sensi dell’art. 1992, comma 2, c.c.
Cass. n. 4910/2017 — ha qualificato gli assegni bancari “senza indicazione del prenditore” come titoli al portatore, con conseguente applicazione del regime dell’art. 2003 c.c.: il trasferimento avviene per consegna e il presentatore è legittimato senza ulteriori formalità.
Cass. n. 8488/2018 — ha applicato l’art. 1994 c.c. ai titoli al portatore, confermando che l’acquirente in buona fede mediante consegna non è soggetto a rivendicazione; la buona fede si presume e deve essere specificamente contestata e provata dall’attore in rivendicazione.
Limitazione dell’emissione al portatore (art. 2004)
Art. 2004 c.c. — Il titolo contenente l’obbligazione di pagare una somma di denaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge. La disposizione riflette le esigenze di controllo antiriciclaggio e di tracciabilità dei flussi monetari: l’emissione di titoli pecuniari al portatore è oggi residuale e soggetta a rigorosa disciplina speciale (D.Lgs. 231/2007, normativa sui libretti al portatore, obbligo di intestazione degli assegni superiori a 1.000 euro ex art. 49 D.Lgs. 231/2007).
§ 3 — Titolo deteriorato, smarrimento, furto e distruzione (artt. 2005–2007)
Art. 2005 c.c. — Titolo deteriorato. Il possessore del titolo deteriorato ma ancora identificabile ha diritto al rilascio di un titolo equivalente dall’emittente, previo restituzione del primo e rimborso delle spese. La deteriorazione non fa perdere il diritto cartolare; ne trasforma solo il supporto materiale.
Art. 2006 c.c. — Smarrimento e sottrazione. La regola generale è che non è ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti (a differenza dei titoli all’ordine, per i quali l’ammortamento è possibile ai sensi degli artt. 2016 ss.). Il denunciante ha però diritto alla prestazione dopo la prescrizione del titolo, se fornisce la prova dello smarrimento. In caso di azioni al portatore, il tribunale può autorizzare l’esercizio dei diritti anche prima della prescrizione, previa cauzione.
Art. 2007 c.c. — Distruzione. Chi prova la distruzione del titolo al portatore ha diritto al duplicato o al titolo equivalente. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si applicano le norme dello smarrimento.
Cass. n. 15126/2014 — ha affermato, in tema di libretto di deposito al portatore, che il depositante che provi lo smarrimento ha diritto alla prestazione solo alla scadenza del termine di prescrizione del titolo; prima di tale termine il debitore che paga al presentatore è liberato salvo sua conoscenza del vizio del possesso (applicazione coordinata di artt. 2006 e 1992, comma 2, c.c.).
Cass. n. 10022/2015 — ha precisato che la denuncia di smarrimento del titolo al portatore non impedisce al debitore di adempiere al presentatore prima della notificazione del decreto di ammortamento (per i titoli all’ordine) o prima del decorso del termine di prescrizione (per i titoli al portatore); la protezione del denunciante opera solo a partire da tali momenti.
Art. 2008 c.c. — Legittimazione del possessore
Art. 2008 (Legittimazione del possessore)
«Il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate.»
La serie continua di girate
La legittimazione del possessore di titolo all’ordine si fonda sulla catena ininterrotta di girate che collega il primo prenditore al possessore attuale. Ogni girata deve indicare il giratario (salvo la girata in bianco) e deve essere sottoscritta dal girante; la mancanza o l’interruzione della serie esclude la legittimazione cartolare.
Il debitore è tenuto a verificare la regolarità formale della serie di girate, non la loro autenticità sostanziale: il controllo si arresta alla forma, non alla genuinità delle firme. Se tutte le girate sono formalmente regolari, il debitore adempiente al possessore è liberato ai sensi dell’art. 1992, comma 2, c.c., anche se una girata fosse in realtà falsa.
Trib. Grosseto n. 582/2025 — ha applicato l’art. 2008 c.c. in materia cambiaria, affermando che la serie di girate deve essere continua e formalmente regolare; la girata priva di sottoscrizione del girante interrompe la catena e preclude la legittimazione del possessore finale all’azione cartolare.
Trib. Napoli n. 3795/2025 — ha confermato che la funzione della girata è duplice: trasferisce il diritto cartolare (art. 2011) e costituisce la prova della legittimazione (art. 2008); la girata in bianco seguita da riempimento da parte del possessore è valida e costituisce serie continua ai fini dell’art. 2008.
Artt. 2009–2015 c.c. — La disciplina della girata
Artt. 2009–2015 (La disciplina della girata)
Art. 2009 — Forma della girata. La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante. È valida la girata priva dell’indicazione del giratario (girata in bianco); la girata al portatore vale come girata in bianco.
Art. 2010 — Girata condizionale o parziale. La condizione apposta alla girata si ha come non scritta; la girata parziale è nulla. Il principio di incondizionatezza e completezza della girata preserva la certezza della circolazione cartolare.
Art. 2011 — Effetti della girata. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo. Il possessore di titolo girato in bianco può: (a) riempire la girata col proprio nome o con quello di un terzo; (b) girare di nuovo il titolo; (c) trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata.
Art. 2012 — Obblighi del girante. Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria, il girante non risponde dell’inadempimento della prestazione da parte dell’emittente. Questa è la regola inversa rispetto al regime cambiario (dove il girante è obbligato di regresso); il Titolo V adotta la regola dispositiva della non-garanzia del girante.
Art. 2013 — Girata per procura (o per incasso). Il giratario per procura può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo ma non può girarlo ulteriormente se non per procura. L’efficacia della girata per procura non cessa per morte o sopravvenuta incapacità del girante: elemento di stabilità della circolazione cartolare.
Art. 2014 — Girata a titolo di pegno. Il giratario in garanzia può esercitare tutti i diritti cartolari; la sua eventuale girata vale solo come girata per procura. L’emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni personali con il girante, salvo dolo.
Art. 2015 — Cessione del titolo all’ordine. Il trasferimento del titolo all’ordine con mezzo diverso dalla girata (es.: cessione ordinaria) produce gli effetti della cessione del credito comune (artt. 1260 ss. c.c.) e non quelli della girata: l’acquirente non beneficia dell’autonomia cartolare né della protezione dell’art. 1994 c.c.
Trib. Lecce n. 1497/2024 — ha applicato gli artt. 1997 e 2008 c.c. affermando che il vincolo sul diritto cartolare deve attuarsi sul titolo; la cessione del titolo all’ordine senza girata produce solo effetti di cessione ordinaria e non tutela l’acquirente dalle eccezioni personali del debitore.
Art. 2016 c.c. — Procedura di ammortamento
Art. 2016 (Procedura di ammortamento)
«In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo. Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronuncia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza. Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del ricorrente. Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.»
Natura e funzione del procedimento
L’ammortamento è il rimedio con cui il possessore che ha perso la detenzione del titolo (per smarrimento, furto o distruzione) recupera la possibilità di esercitare il diritto cartolare, neutralizzando l’efficacia del titolo circolante. È un procedimento di giurisdizione volontaria, di competenza del presidente del tribunale del luogo di pagamento.
A differenza dei titoli al portatore (per i quali l’ammortamento non è ammesso, ex art. 2006), i titoli all’ordine e nominativi (art. 2027) sono ammortabili: la legittimazione dipende da elementi formali (girate, intestazione) che permettono di identificare il possessore originario e di emettere un decreto che ne ricostituisca la posizione.
Fasi del procedimento
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Denuncia al debitore: atto non formale che impedisce (dopo la notificazione del decreto) il pagamento liberatorio al detentore.
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Ricorso al presidente del tribunale: deve indicare i requisiti essenziali del titolo (tipo, importo, data, debitore, numero di serie).
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Decreto di ammortamento: emesso dopo accertamento sommario; pubblicato in G.U. e notificato al debitore.
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Termine di 30 giorni: durante il quale il detentore può proporre opposizione depositando il titolo.
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Autorizzazione al pagamento: se non è proposta opposizione, il presidente autorizza il pagamento.
Cass. n. 20098/2020 — ha affermato che la notificazione del decreto di ammortamento al debitore ha efficacia costitutiva dell’effetto preclusivo: prima della notificazione, il pagamento al detentore libera il debitore (art. 2016, ultimo comma); dopo la notificazione, il debitore che paga al detentore non si libera.
Cass. n. 10022/2015 — ha chiarito gli effetti dell’opposizione del detentore: il deposito del titolo in cancelleria è condizione di ammissibilità dell’opposizione; il rigetto dell’opposizione comporta la consegna del titolo all’ammortante; l’accoglimento ripristina l’efficacia del titolo in capo all’opponente.
Artt. 2017–2020 c.c. — Opposizione, diritti durante il termine, effetti e rinvio
Artt. 2017–2020 (Opposizione, diritti durante il termine, effetti e rinvio)
Art. 2017 — Opposizione del detentore. Deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunciato l’ammortamento, con citazione al ricorrente e al debitore. Il deposito del titolo è condizione di ammissibilità. Il titolo depositato è consegnato all’ammortante se l’opposizione è respinta.
App. Bologna n. 284/2026 — ha affermato che il procedimento di ammortamento svolge una funzione ricognitiva e non costitutiva del diritto cartolare; il decreto non crea un nuovo diritto ma riconosce e tutela quello preesistente del possessore originario, privandolo della base documentale perduta e sostituendola con l’autorizzazione giudiziale al pagamento.
App. Roma n. 644/2026 — ha precisato che il procedimento di ammortamento non può essere utilizzato per ottenere il duplicato di un titolo che non è stato smarrito ma è detenuto da un terzo che vanta diritti su di esso; l’ammortamento presuppone la perdita involontaria della detenzione, non la contestazione della titolarità tra soggetti che entrambi rivendicano il titolo.
Trib. Lodi n. 604/2024 — ha affermato che durante il termine per l’opposizione ex art. 2018 c.c. il ricorrente può compiere atti conservativi (es.: interruzione della prescrizione, notificazione al debitore) e, se il titolo è scaduto, può esigerne il pagamento mediante cauzione; il diritto cartolare non si estingue nel periodo di ammortamento.
Art. 2018 — Diritti durante il termine. Il ricorrente può compiere atti conservativi e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Art. 2019 — Effetti dell’ammortamento. Trascorso il termine senza opposizione, il titolo perde efficacia. L’ammortante può esigere il pagamento presentando il decreto e il certificato di mancata opposizione.
Art. 2020 — Leggi speciali. Le norme degli artt. 2016–2019 si applicano ai titoli all’ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente (es.: per la cambiale, la legge cambiaria prevede disposizioni speciali sull’ammortamento).
Art. 2021 c.c. — Legittimazione del possessore
Art. 2021 (Legittimazione del possessore)
«Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente.»
La doppia legittimazione nominativa
La legittimazione del portatore di titolo nominativo richiede la doppia coincidenza: (a) il nome dell’intestatario sul titolo; (b) il nome dell’intestatario nel registro dell’emittente. La duplice annotazione è il meccanismo di controllo che distingue questa categoria dagli altri titoli: l’emittente conosce in ogni momento chi è il titolare formale del diritto cartolare.
Questa caratteristica rende i titoli nominativi i più controllati — e i meno fluidi — della tripartizione: ogni trasferimento impone un intervento dell’emittente. Per questo motivo, la dematerializzazione (D.Lgs. 213/1998, ora TUF) ha sostituito i titoli azionari nominativi con registrazioni contabili presso la Monte Titoli S.p.A., rendendo il Capo V direttamente applicabile solo ai certificati azionari cartacei residuali e alle obbligazioni nominative.
Cass. n. 1588/2017 — ha affermato che nei titoli azionari nominativi la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali (voto, dividendi) richiede la doppia intestazione del titolo e del registro; l’azionista che ha acquistato le azioni ma non ha ancora ottenuto l’annotazione nel registro non è legittimato nei confronti della società a esercitare i diritti cartolari, pur essendo titolare sostanziale del diritto.
App. Milano n. 88/2024 — ha applicato la disciplina degli artt. 2021 ss. c.c. in una controversia sull’intestazione di certificati obbligazionari nominativi, confermando che la mancata annotazione nel registro dell’emittente rende il trasferimento inopponibile alla società emittente, indipendentemente dalla validità del contratto traslativo inter partes.
Art. 2022 c.c. — Trasferimento
Art. 2022 (Trasferimento)
«Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro. Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio è richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico. Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell’emittente. L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.»
Modalità del trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo avviene con due modalità alternative:
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Annotazione del nome del nuovo titolare sia sul titolo sia nel registro dell’emittente (cd. “transfert”).
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Rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare, con annotazione del rilascio nel registro.
In entrambi i casi, il cedente che chiede il transfert deve provare identità e capacità mediante certificazione notarile o di agente di cambio; l’acquirente che richiede direttamente l’intestazione deve esibire il titolo e dimostrare il diritto con atto autentico.
Responsabilità dell’emittente
L’emittente che esegue il trasferimento secondo le forme dell’art. 2022 è esonerato da responsabilità, salvo colpa. La norma tutela l’emittente in buona fede che non è tenuto a effettuare un’indagine sostanziale sulla titolarità: la verifica formale dei documenti previsti è sufficiente per liberarsi da responsabilità.
Artt. 2023–2027 c.c. — Trasferimento mediante girata, vincoli, usufrutto, pegno e ammortamento
Artt. 2023–2027 (Trasferimento mediante girata, vincoli, usufrutto, pegno e ammortamento)
Art. 2023 — Trasferimento mediante girata. Il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da notaio o agente di cambio (doppia autenticazione: firma del girante e data). La girata deve indicare il giratario e, se il titolo non è interamente liberato, deve essere sottoscritta anche dal giratario. Il trasferimento mediante girata non ha efficacia verso l’emittente fino all’annotazione nel registro; il giratario che dimostra la serie continua di girate ha diritto di ottenere tale annotazione.
Il titolo nominativo trasferibile per girata si avvicina al titolo all’ordine, ma mantiene la distinzione: la girata del nominativo richiede l’autenticazione; quella del titolo all’ordine no. Inoltre, la girata del nominativo non produce l’effetto di autonomia piena verso l’emittente finché non è annotata nel registro.
Art. 2024 — Vincoli sul credito. Nessun vincolo (pegno, usufrutto, sequestro, pignoramento) produce effetti verso l’emittente e verso i terzi se non risulta dall’annotazione sia sul titolo sia nel registro. Corollario del principio di incorporazione applicato ai nominativi: qualsiasi vicenda giuridica deve transitare per il registro.
Art. 2025 — Usufrutto. Il titolare dell’usufrutto del credito nominativo ha diritto a un titolo separato da quello del proprietario, con annotazione dell’usufrutto nel registro.
Art. 2026 — Pegno. Il pegno del titolo nominativo può costituirsi anche mediante consegna del titolo girato con clausola “in garanzia” o equivalente. Il giratario in garanzia non può trasmettere il titolo se non per procura. La norma introduce una deroga semplificativa rispetto al regime generale del pegno di crediti (art. 2800 c.c.): il pegno cartolare si perfeziona con la consegna del titolo girato, senza necessità di notifica al debitore.
Art. 2027 — Ammortamento. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo nominativo, il titolare può fare denuncia all’emittente e chiedere l’ammortamento secondo le norme degli artt. 2016–2019. Per le azioni nominative, durante il termine per l’opposizione, il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni (salva prestazione di cauzione).
La dematerializzazione dei valori mobiliari
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (cd. decreto Euro) hanno introdotto la dematerializzazione obbligatoria per le azioni di società quotate e per i titoli di Stato, sostituendo i certificati cartacei con registrazioni contabili accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. (oggi Euronext Securities Milan). Il sistema è regolato dagli artt. 83-bis ss. TUF.
In regime di dematerializzazione, il trasferimento avviene mediante scritturazione contabile (art. 83-quater TUF); la legittimazione è attestata dalla comunicazione dell’intermediario (art. 83-quinquies TUF); i vincoli si costituiscono mediante registrazione (art. 83-octies TUF). Le norme del Titolo V cedono integralmente a queste disposizioni speciali (art. 2001 c.c.).
Cambiale e assegno: il rapporto con il Titolo V
Il R.D. n. 1669/1933 (legge cambiaria) e il R.D. n. 1736/1933 (legge assegni) sono le principali leggi speciali che derogano al Titolo V in virtù dell’art. 2001 c.c. Entrambe prevedono:
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Una disciplina autonoma della girata (più rigida: il girante cambiario risponde dell’adempimento, a differenza dell’art. 2012 c.c.);
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Norme proprie sull’ammortamento e sul procedimento monitorio;
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Disciplina speciale delle eccezioni cambiarie (art. 21 l. camb.) che si sovrappone all’art. 1993 c.c.
Le pronunce di merito richiamate nel presente trattato (Trib. Grosseto, Trib. Napoli, Trib. Lecce) applicano prevalentemente la disciplina cambiaria, richiamando il Titolo V in funzione integrativa-sistematica.
Casistica pratica — Tavola sinottica delle fattispecie
| Fattispecie | Norma applicata | Principio affermato |
|---|---|---|
| Legittimazione assenziale: possessore non titolare | Art. 1992, c.2 | Liberazione del debitore senza dolo/colpa grave |
| Girata interrotta — mancanza di una firma | Art. 2008 | Assenza di legittimazione cartolare del portatore finale |
| Eccezione personale opponibile solo con dolo | Art. 1993, c.2 | Prova del dolo specifico a carico del debitore |
| Acquisto a non domino da girante non proprietario | Art. 1994 | Irrivendicabilità per buona fede e serie regolare |
| Pignoramento senza apprensione materiale del titolo | Art. 1997 | Inefficacia del vincolo verso i terzi acquirenti |
| Ammortamento: pagamento ante-decreto | Art. 2016, u.c. | Liberazione del debitore ante-notificazione |
| Opposizione al decreto: condizione di ammissibilità | Art. 2017 | Deposito del titolo in cancelleria |
| Trasferimento titolo nominativo senza annotazione | Art. 2022 | Inopponibilità all’emittente |
| Pegno nominativo per girata in garanzia | Art. 2026 | Costituzione senza notifica al debitore |
Tavola sinottica dei precedenti citati
| N. | Autorità | Numero | Anno | Articolo | Tema |
| 1 | Cass. civ. | n. 20710 | 2025 | Art. 1992 c.c. | Legittimazione cartolare ≠ titolarità sostanziale |
| 2 | Cass. civ. | n. 8426 | 2025 | Artt. 1992–1993 | Distinzione titolarità/legittimazione; eccezioni cartolari |
| 3 | Cass. civ. | n. 24543 | 2016 | Art. 1992, c.2 | Liberazione debitore su libretto al portatore |
| 4 | Cass. civ. | n. 15580 | 2022 | Art. 1993, c.2 | Dolo specifico per eccezione personale |
| 5 | Cass. civ. | n. 17039 | 2016 | Art. 1993, c.2 | Onere probatorio del dolo a carico del debitore |
| 6 | Cass. civ. | n. 7779 | 2014 | Art. 1993 | Mancanza di provvista = eccezione personale |
| 7 | Cass. civ. | n. 4703 | 1980 | Art. 1993 | Tassatività eccezioni reali; principio storico |
| 8 | Cass. civ. | n. 1975 | 2437 | Art. 1993 | Eccezioni opponibili in materia cambiaria |
| 9 | Cass. civ. | n. 29476 | 2024 | Art. 1994 | Presupposti acquisto a non domino |
| 10 | Cass. civ. | n. 25316 | 2017 | Art. 1994 | Rimedio aquiliano per il titolare originario |
| 11 | Cass. civ. | n. 2319 | 2014 | Art. 1994 | Nessuna deroga per furto/smarrimento |
| 12 | Cass. civ. | n. 15338 | 2025 | Art. 2003 | Legittimazione portatore — presentazione sufficiente |
| 13 | Cass. civ. | n. 10742 | 2018 | Art. 2003 | Trasferimento per consegna — negozio reale |
| 14 | Cass. civ. | n. 4910 | 2017 | Art. 2003 | Assegno senza prenditore = titolo al portatore |
| 15 | Cass. civ. | n. 8488 | 2018 | Artt. 1994–2003 | Buona fede si presume; onere su chi rivendica |
| 16 | Cass. civ. | n. 15126 | 2014 | Artt. 2006–1992 | Smarrimento libretto portatore — pagamento post-prescrizione |
| 17 | Cass. civ. | n. 10022 | 2015 | Artt. 2003–2006–2016 | Effetti denuncia smarrimento portatore |
| 18 | Cass. civ. | n. 18098 | 2020 | Art. 2016 | Effetto preclusivo decreto di ammortamento |
| 19 | Cass. civ. | n. 1588 | 2017 | Art. 2021 | Doppia legittimazione titoli azionari nominativi |
| 20 | App. L’Aquila | n. 718 | 2025 | Art. 1993, c.2 | Dolo del giratario — prova specifica |
| 21 | App. Milano | n. 675 | 2024 | Art. 1993, c.2 | Exceptio doli — rinvio giudice |
| 22 | Trib. Benevento | n. 278 | 2025 | Art. 1993, c.2 | Simulazione del causale = eccezione personale |
| 23 | App. Bari | n. 204 | 2024 | Art. 1993, c.2 | Vincolo familiare non sufficiente a provare dolo |
| 24 | App. R. Calabria | n. 275 | 2024 | Art. 1993, c.1 | Prescrizione causale ≠ eccezione reale |
| 25 | Trib. Trapani | n. 565 | 2024 | Art. 1994 | Acquisto a non domino per cambiale da truffa |
| 26 | Trib. Lecce | n. 1497 | 2024 | Artt. 1997–2008 | Pignoramento senza apprensione materiale |
| 27 | App. Bologna | n. 284 | 2026 | Art. 2016 | Funzione ricognitiva del decreto di ammortamento |
| 28 | App. Roma | n. 644 | 2026 | Art. 2016 | Ammortamento ≠ strumento per contestare titolarità |
| 29 | Trib. Lodi | n. 604 | 2024 | Art. 2018 | Atti conservativi durante termine opposizione |
| 30 | App. Milano | n. 88 | 2024 | Artt. 2021–2022 | Mancata annotazione registro = inopponibile a emittente |
| 31 | Trib. Grosseto | n. 582 | 2025 | Art. 2008 | Serie continua di girate — girata priva di firma |
| 32 | Trib. Napoli | n. 3795 | 2025 | Art. 2008 | Funzione duplice della girata |