Compenso dell’amministratore giudiziario: le tariffe locali non possono scendere sotto il minimo salvo operato inadeguato (Cass. 380/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 380 del 7 gennaio 2026 (R.G.N. 7001/2024) — Presidente Milena Falaschi, Relatore Riccardo Guida.

Il principio di diritto

In materia di liquidazione del compenso degli amministratori giudiziari di beni sequestrati, la liquidazione secondo le “tariffe locali” — alle quali rinviava l’art. 2-octies della l. n. 575/1965 (abrogata, ma applicabile ratione temporis) — non può essere inferiore al minimo tariffario, a meno che la stessa tariffa locale non preveda la possibilità di una riduzione al di sotto del minimo, ad esempio per l’operato inadeguato o insufficiente dell’amministratore. Il giudice che scenda sotto il minimo per una ragione diversa da quelle contemplate dalla tariffa (nella specie, la mancata documentazione della “particolare difficoltà” dell’attività) viola tale criterio.

Il fatto

Una commercialista, nominata custode e amministratrice giudiziaria di una società sottoposta a sequestro penale (art. 321 c.p.p.), con valore aziendale di 3,5 milioni di euro, chiedeva al GIP la liquidazione del compenso per l’attività svolta per 47,5 mesi. Il GIP le riconosceva circa 300 euro al mese. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di impugnazione e in applicazione delle “tabelle locali” (una circolare del Presidente del Tribunale del 2011), elevava il compenso a 800 euro mensili, motivando con la mancata documentazione della particolare difficoltà dell’attività e col fatto che per le fasi iniziali era già stato riconosciuto un importo maggiore.

L’amministratrice ricorreva per cassazione: la tariffa locale, per i patrimoni fino a 5 milioni, prevedeva un compenso mensile da 1.200 a 1.800 euro, sicché la liquidazione in 800 euro scendeva sotto il minimo tariffario; lamentava inoltre l’omesso esame del reale importo riconosciuto per la fase iniziale. Il Ministero della giustizia resisteva; era stata depositata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., a seguito della quale la ricorrente aveva chiesto la decisione.

La motivazione

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li accoglie. L’art. 2-octies, quarto comma, della l. n. 575/1965 legittima la liquidazione del compenso secondo le tariffe professionali o locali, tenuto conto del valore del patrimonio, dell’opera prestata, dei risultati e della sollecitudine. La tabella B della circolare locale prevedeva, per i patrimoni fino a 5 milioni, un compenso mensile tra 1.200 e 1.800 euro, con facoltà del Tribunale di aumentare fino al 50% in caso di risultati brillanti o di riduzione fino al 50% solo ove l’operato risultasse “inadeguato o insufficiente”.

Il Tribunale si è discostato dalla circolare liquidando 800 euro mensili — un terzo sotto il minimo — sul presupposto della mancata documentazione della particolare difficoltà, ipotesi che però la tariffa non contempla tra le cause di riduzione sotto il minimo: la diminuzione è consentita solo per l’operato inadeguato o insufficiente, evenienza qui non ricorrente e neppure richiamata nell’ordinanza. Spetta quindi al giudice del rinvio riesaminare i fatti attenendosi al principio che la liquidazione secondo le tariffe locali non può essere inferiore al minimo, salva una previsione della stessa tariffa. L’ordinanza è cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di altro magistrato.

Implicazioni pratiche

La decisione è utile per gli ausiliari del giudice — amministratori e custodi giudiziari — e per chi ne cura la liquidazione del compenso in ambito di sequestri e misure ablative. Il principio è chiaro: quando esiste una tariffa locale, il minimo tariffario è un limite invalicabile verso il basso, e il giudice può scendere sotto di esso solo nei casi che la tariffa stessa prevede — tipicamente l’operato inadeguato o insufficiente — non per ragioni diverse come la mancata prova della particolare difficoltà dell’incarico.

Sul piano operativo, l’amministratore che contesti una liquidazione troppo bassa ha un argomento preciso: verificare cosa prevede la tabella locale applicabile e, se il compenso è stato ridotto sotto il minimo per motivi estranei a quelli tariffari, dedurre la violazione del criterio. Speculare la cautela per il giudice: la riduzione sotto la soglia minima va ancorata a una causa espressamente contemplata dalla tariffa e adeguatamente motivata, pena la cassazione con rinvio.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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