L’udienza penale di mero rinvio non fa scattare il compenso per la fase dibattimentale (Cass. 694/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 694 del 12 gennaio 2026 (R.G.N. 25573/2023) — Presidente Milena Falaschi, Relatore Cristina Amato
Il principio di diritto
In tema di onorari dell’avvocato in materia penale, l’udienza di mero rinvio — già sottratta dall’art. 12, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 ai parametri per la determinazione del compenso — non integra la fase istruttoria o dibattimentale, non essendo funzionale alla ricerca o alla formazione della prova; il relativo compenso non può essere liquidato per tale voce. È inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza (art. 366, n. 6, c.p.c.), il motivo che lamenti la mancata liquidazione delle spese non imponibili anticipate senza riprodurre gli atti e i documenti su cui si fonda.
Il fatto
Un’avvocata aveva svolto le funzioni di difensore d’ufficio in un procedimento penale, partecipando a un’unica udienza; subito dopo, l’assistito nominava un difensore di fiducia senza compensare le prestazioni già rese. Ottenuta dal Giudice di Pace la condanna del cliente e recuperato in parte il credito con un pignoramento, il difensore chiedeva al Tribunale di Padova la liquidazione dei compensi ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002. In sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il Tribunale liquidava l’attività penale come mera fase di studio, ai minimi (euro 150,00), detraendo quanto già percepito con l’esecuzione. Avverso tale decisione l’avvocata proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La motivazione
Il primo motivo — relativo al mancato riconoscimento del compenso per la fase dibattimentale — è infondato. La Corte ricorda che la fase istruttoria o dibattimentale va valutata prima nell’an e poi nel quantum, secondo i parametri di legge: il tempo necessario alla prestazione svolta in udienza che non sia di mero rinvio rileva ai soli fini della quantificazione e non può comportare il diniego del compenso (Cass. n. 18791 del 2020). Nel caso concreto, però, l’unica udienza cui il difensore era intervenuto era di mero rinvio — essendo stato chiesto il rinvio per termini a difesa — e come tale già sottratta dall’art. 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014 ai parametri generali, né funzionale ad ulteriori attività (in tal senso anche Cass. n. 4539 del 2025; letta in questi termini la giurisprudenza richiamata in ricorso, Cass. n. 3889 del 2023 e n. 28170 del 2023).
Il secondo motivo — sulla mancata liquidazione delle spese non imponibili anticipate e documentate — è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. La ricorrente si limita a richiamare documenti del giudizio di merito senza riprodurne, neppure indirettamente, il contenuto e senza precisarne la collocazione, così impedendo alla Corte di verificare il fondamento della censura (Cass. n. 777 del 2019; Cass., Sez. Un., n. 31030 del 2019; Cass., Sez. Un., n. 7701 del 2016).
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 800,00, dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Per il difensore che chiede la liquidazione del compenso in sede penale, è decisivo documentare che l’udienza non sia stata di mero rinvio: solo un’udienza con attività effettiva, o comunque non meramente interlocutoria, apre alla voce della fase istruttoria o dibattimentale. Sul piano del ricorso per cassazione, la pronuncia ribadisce che le spese non imponibili anticipate vanno provate con la riproduzione degli atti pertinenti (onere di autosufficienza), a pena di inammissibilità: il mero rinvio ai documenti di merito non basta.
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