Società di comodo: la revoca del contributo pubblico non basta a disapplicare la disciplina (Cass. trib. 975/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 975 del 17 gennaio 2026 (R.G.N. 24182/2021) — Presidente Paolo Di Marzio, Relatore Vincenza Bellini

Il principio di diritto

La richiesta di finanziamenti o contributi pubblici non costituisce, di per sé sola, un’oggettiva situazione idonea a disinnescare la presunzione legale di società di comodo desunta dal test di operatività, laddove sia totalmente mancata una pianificazione aziendale alternativa da parte degli organi gestori della società o risulti la completa inettitudine produttiva.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate applicava a una holding immobiliare e alla sua controllata la disciplina fiscale delle società di comodo (art. 30 l. 724/1994) per IRES e IRAP 2007, rigettando le istanze di disapplicazione della normativa antielusiva ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973. La Commissione tributaria provinciale annullava gli accertamenti; la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il mancato conseguimento del reddito minimo dipendesse dalla revoca — per annullamento in autotutela del bando — di finanziamenti regionali, causa esterna non imputabile alla società. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: omessa illustrazione delle censure d’appello (art. 360 n. 4 c.p.c.) e violazione dell’art. 30 l. 724/1994 in relazione all’art. 2697 c.c.

La motivazione

Le censure sono fondate. La mancata erogazione di incentivi o contributi pubblici non è, di per sé, una situazione oggettiva idonea a vincere la presunzione legale di non operatività emersa dal test di operatività, quando manchi una pianificazione aziendale alternativa o risulti la completa inettitudine produttiva. Grava sull’imprenditore, anche collettivo (art. 2086, comma 2, c.c., in coerenza con l’art. 41 Cost.), l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del lucro oggettivo — la copertura dei costi con i ricavi — e della continuità aziendale. Chi “scommette tutto” sulla presenza di incentivi pubblici si colloca fuori dalla nozione di imprenditore dell’art. 2082 c.c.: il loro mancato ottenimento denota una carenza di pianificazione e non integra la situazione oggettiva che disapplica la disciplina.

La Corte censura la motivazione della Commissione regionale, che si era limitata ad affermare che la perdita derivava da circostanze esterne e imprevedibili legate alla revoca dei finanziamenti (per ragioni neppure indicate), sottraendosi all’obbligo di motivazione: non aveva verificato la sussistenza di un’oggettiva impossibilità di raggiungere le soglie del test di operatività (art. 30, comma 4-bis, l. 724/1994), né esaminato le censure dell’Ufficio (tra cui la copertura solo parziale — 45% — del progetto da parte del finanziamento regionale e il mancato tentativo di reperire finanziamenti alternativi). Richiamati i precedenti Cass. 36365/2021, 6195/2017 e 16697/2021. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Per contribuenti e difensori: invocare la revoca di un contributo pubblico non basta a disapplicare la disciplina delle società di comodo. Occorre provare un’oggettiva situazione di impossibilità di raggiungere le soglie del test di operatività, dimostrando una pianificazione aziendale alternativa — finanziamenti sostitutivi, investimenti, iniziative volte a conseguire l’oggetto sociale. La dipendenza esclusiva da incentivi pubblici è una scelta imprenditoriale le cui conseguenze restano a carico degli organi gestori e non integrano l’esimente. Sul piano processuale, il giudice di merito deve motivare in concreto la sussistenza dei presupposti della disapplicazione, esaminando le specifiche censure dell’Ufficio.

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