Confisca e concorso nel reato: niente solidarietà passiva, ciascuno risponde della propria quota (Cass. pen. 990/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 990/2026 (camera di consiglio del 2 dicembre 2025, R.G.N. 29207/2025) — Presidente Aldo Aceto, Relatore Vittorio Pazienza
Il principio di diritto
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U. n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini).
Il fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, applicata la pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati tributari, disponeva la confisca del denaro riferibile a una s.r.l. e, in caso di incapienza della società, dei beni mobili e immobili dell’imputata fino alla concorrenza di 25.575.885,43 euro. L’imputata ricorreva per cassazione deducendo: il difetto di correlazione tra l’accordo di patteggiamento e la sentenza; l’applicazione della confisca per l’intero profitto, anziché per la sola quota da lei conseguita; il difetto di motivazione sulla quantificazione; la mancata individuazione dei beni da confiscare.
La motivazione
Il ricorso è fondato nei limiti indicati. Il primo motivo è manifestamente infondato: l’accordo di patteggiamento non comprendeva la determinazione della confisca, essendosi la richiesta limitata a sollecitare la conversione del sequestro preventivo in conservativo fino alla concorrenza della somma offerta in risarcimento. È invece fondato il secondo motivo: la confisca risulta motivata in modo apparente, con le stesse parole del dispositivo, e la quantificazione contrasta con il principio delle Sezioni Unite (n. 13783/2024, Massini), secondo cui, nel concorso di persone, esclusa ogni solidarietà passiva, la confisca colpisce ciascun concorrente nei limiti di quanto conseguito, salva la ripartizione in parti uguali solo quando la quota del singolo non sia individuabile. Le ulteriori censure restano assorbite. La Corte annulla la sentenza limitatamente alla statuizione sulla confisca, con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio in diversa persona fisica.
Implicazioni pratiche
Due indicazioni operative. Nel patteggiamento, l’accordo sulla pena non si estende automaticamente alla misura della confisca del profitto, che il giudice deve motivare in concreto e non con formule apparenti replicate dal dispositivo. Soprattutto, in caso di concorso di persone la confisca del profitto non può essere disposta per l’intero a carico di un solo concorrente in solido con gli altri: va commisurata alla quota effettivamente conseguita da ciascuno, e solo in caso di impossibilità di individuarla si procede alla ripartizione in parti uguali. Difese e giudici devono ricostruire l’effettivo arricchimento del singolo nel contraddittorio.
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