Cassazione, sent. n. 32743/2025: esterovestizione societaria, la sede amministrativa effettiva prevale sulla sede legale, gli indici sintomatici

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 32743/2025, Udienza Pubblica 6 novembre 2025, dep. 16 dicembre 2025, R.G. n. 14723/2020, Pres. Crucitti, Rel. Fracanzani.

I fatti

A seguito di verifica della Polizia Tributaria di Milano, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l’anno d’imposta 2005, l’esterovestizione di una società di diritto lussemburghese ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR, con conseguente ripresa a tassazione in Italia. I vertici della società erano stati assolti in sede penale (Tribunale di Milano, sent. 675/2018) per i correlati reati tributari, con formula “perché il fatto non sussiste”. Sia la CTP sia la CTR di Milano avevano dato ragione alla società contribuente.

Il ricorso

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su due motivi: omessa motivazione, per essersi la CTR limitata a richiamare la sentenza di primo grado, e violazione dell’art. 73, comma 3, TUIR e della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Lussemburgo, sui criteri di individuazione della residenza fiscale effettiva.

La decisione

La Cassazione rigetta entrambi i motivi. Sul primo, ribadisce che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice d’appello riproduce autonomamente e criticamente il contenuto della sentenza di primo grado (Cass., Sez. Un., 14815/2008), come avvenuto nel caso di specie. La Corte precisa inoltre di poter prescindere dalla questione — tuttora pendente davanti alla Corte Costituzionale e alle Sezioni Unite — sulla rilevanza, ex art. 21-bis d.lgs. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. 87/2024), dell’assoluzione penale dei vertici societari nel giudizio tributario, essendo il ricorso erariale comunque infondato nel merito.

Sul secondo motivo, la sentenza offre una ricostruzione ampia e organica della nozione di “sede dell’amministrazione” ex art. 73, comma 3, TUIR — coincidente con la “sede effettiva” di matrice civilistica — richiamando la giurisprudenza di legittimità, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (Cadbury Schweppes, causa C-196/04; Planzer Luxembourg) e il Modello di Convenzione OCSE. La sede effettiva è il luogo dove si svolgono concretamente le attività di direzione e amministrazione, si riuniscono gli organi sociali e si convocano le assemblee. La Corte individua una serie di indici sintomatici utili a verificare l’esterovestizione: il luogo di riunione degli amministratori, la loro residenza e cittadinanza, la disponibilità reale di locali adeguati, la conservazione delle scritture contabili, l’intensità delle comunicazioni con eventuali società controllate italiane. Applicando tali criteri al caso concreto, ritiene corretto l’accertamento di merito che aveva individuato in Lussemburgo, e non in Italia, la sede reale della società, nonostante una certa corrispondenza con la controllata italiana, ritenuta fisiologica in un contesto di gruppo.

Ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR, la “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla sede legale, coincide con la “sede effettiva”: il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione, dove si convocano le assemblee e si accentrano gli organi societari. Tale valutazione deve tenere conto di indici sintomatici quali il luogo di riunione e la residenza degli amministratori, la disponibilità di locali adeguati, la conservazione delle scritture contabili e l’intensità delle comunicazioni con società controllate, senza che la mera corrispondenza fisiologica infragruppo valga a spostare la sede reale.

L’esito

Ricorso rigettato. Agenzia delle Entrate condannata alle spese di lite (15.000 € oltre esborsi e rimborso forfettario del 15%).

Perché questa decisione conta, in pratica

Si tratta di una guida pratica particolarmente completa sui criteri per difendersi da un accertamento di esterovestizione, o per contestarlo, di grande utilità per gruppi societari con controllanti in altre giurisdizioni UE. Da segnalare, con il consueto rigore, che l’assoluzione penale dei vertici societari non comporta l’automatica caducazione dell’accertamento tributario: il principio del “doppio binario” resta fermo, anche se la sua tenuta è oggi oggetto di revisione legislativa e di questioni pendenti davanti alla Corte Costituzionale e alle Sezioni Unite, che potrebbero in futuro attribuire rilievo, entro certi limiti, al giudicato penale assolutorio anche in sede tributaria.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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