Compensi per l’ATP su invalidità e handicap grave: due domande, scaglione € 26.001–52.000 e minimo di € 1.528 (Cass. 969/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 969 del 16 gennaio 2026 (R.G.N. 3178/2025) — Presidente Rossana Mancino, Relatore Riccardo Rosetti.
Il principio (sintesi)
« Quando l’oggetto del giudizio è costituito da due domande cumulative — l’accertamento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di handicap grave, di valore indeterminabile — il valore della causa si determina nel quarto scaglione delle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014 (tra € 26.001 ed € 52.000). Nella liquidazione dei compensi per l’accertamento tecnico preventivo, anche operando la riduzione al 50% dei valori medi, il compenso non può essere inferiore al minimo di € 1.528,00. »
Il fatto
La ricorrente impugnava, quanto alla sola statuizione sulle spese, il decreto di omologa reso ex art. 445-bis c.p.c. dal Tribunale di Napoli (9 gennaio 2025) all’esito di un procedimento per il riconoscimento del requisito sanitario utile alle provvidenze per gli invalidi civili e dello status di handicap grave. Il Tribunale aveva liquidato i compensi per l’accertamento tecnico preventivo in € 1.170,00 oltre accessori. L’INPS si costituiva rimettendosi alla Corte e chiedendo la compensazione delle spese di legittimità.
La motivazione
Il motivo — violazione dei parametri minimi delle tabelle del d.m. n. 55/2014, come modificate dal d.m. n. 147/2022 applicabile ratione temporis — è fondato. L’oggetto del giudizio era costituito da due domande: l’accertamento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, commi 1 e 3, l. n. 104/1992, quest’ultimo di valore indeterminabile (Cass. n. 29311 del 2020). La richiesta cumulativa dei due accertamenti sanitari colloca il valore della causa nel quarto scaglione, tra € 26.001 ed € 52.000 (Cass. n. 34839 del 2022 e n. 6769 del 2023); per l’ATP susseguente a domanda relativa a due prestazioni il valore minimo delle spese è di € 1.528,00 (Cass. n. 3157 del 2024).
Sull’applicazione temporale dei nuovi parametri, l’art. 6 del d.m. n. 55/2014 (come modif. dal d.m. n. 147/2022) prevede che le nuove tariffe si applichino alle prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore; si considera tale, secondo Cass. S.U. n. 17405 del 2012 e Cass. n. 31884 del 2018, la prestazione iniziata sotto la disciplina previgente e conclusa nella vigenza della nuova. Ne consegue che, anche operando la riduzione al 50% dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, il compenso per l’ATP non poteva essere inferiore a € 1.528,00. Il dispositivo accoglie il ricorso, cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Nei procedimenti per invalidità civile e handicap grave definiti con ATP ex art. 445-bis c.p.c., la presenza di due domande cumulative — di cui una di valore indeterminabile — porta la causa al quarto scaglione tariffario, con un compenso minimo per la fase di accertamento non comprimibile sotto € 1.528,00. Per il difensore è un parametro operativo diretto: la liquidazione al ribasso sui minimi è censurabile in cassazione. Rileva anche il criterio intertemporale: alle prestazioni a cavallo tra vecchia e nuova tariffa si applicano i parametri vigenti al momento del loro esaurimento.
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