DASPO: la doppia firma per le trasferte va motivata ed è illegittima se lo stadio non è raggiungibile in tempo (Cass. pen. 1642/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 1642/2026, camera di consiglio del 20 novembre 2025 (R.G.N. 27093/2025) — Presidente Vito Di Nicola, Relatore Maria Cristina Amoroso.
Il principio di diritto
“l’obbligo di duplice presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l’interessato, raggiungere il luogo dell’incontro in tempi ravvicinati”.
Il fatto
Il Questore di Venezia disponeva, per cinque anni, il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive (DASPO) e la prescrizione di presentarsi all’ufficio di polizia giudiziaria venti minuti dopo l’inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro della squadra, ovunque disputato. Il g.i.p. di Venezia convalidava. Il destinatario ricorreva in Cassazione con sei motivi: carenza di motivazione sull’attribuibilità delle condotte e sulla pericolosità; assenza dei presupposti di necessità e urgenza; omessa valutazione della memoria difensiva; difetto di motivazione sulla doppia presentazione anche per le trasferte; incongruità della durata quinquennale.
La motivazione
La Corte respinge la maggior parte dei motivi. Il primo è inammissibile: la motivazione per relationem è legittima quando la convalida si salda con il provvedimento del Questore e l’informativa della DIGOS, che descrivevano analiticamente il contributo, quantomeno morale, del ricorrente al gruppo ultras che il 22 maggio 2022, a Venezia, aveva cercato lo scontro con la tifoseria avversaria. Il secondo (pericolosità) è manifestamente infondato, essendo stata riconosciuta una pericolosità concreta e attuale, anche per la recidivanza. Sul terzo (necessità e urgenza): l’omessa motivazione invalida il provvedimento solo se la misura ha avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato (art. 6, comma 3, l. n. 401/1989), circostanza che il ricorrente non ha allegato. Il quarto (memoria difensiva) è infondato: l’obbligo di motivare sulle memorie si assolve anche implicitamente. È invece fondato il quinto motivo: manca ogni argomentazione sulla doppia presentazione per le trasferte fuori regione, illegittima quando la distanza non consente comunque di raggiungere l’incontro in tempi ravvicinati. Il sesto (durata) è inammissibile per genericità; peraltro, per il recidivo che agisce nel triennio successivo al precedente DASPO, il giudice non deve motivare la pericolosità concreta e la durata minima quinquennale è imposta dall’art. 6, comma 5, l. n. 401/1989.
Implicazioni pratiche
Sul DASPO con obbligo di firma: la doppia presentazione (prima e dopo l’incontro) per le partite in trasferta deve essere specificamente motivata ed è illegittima quando la sede è tanto lontana che l’interessato non potrebbe comunque arrivarvi in tempo — l’obbligo, in quel caso, non ha alcuna funzione preventiva. Per il tifoso già destinatario di un precedente DASPO, con condotta nel triennio successivo, il giudice della convalida non deve rimotivare la pericolosità concreta e la durata minima di cinque anni è obbligatoria. Le censure su necessità e urgenza rilevano solo se la misura è stata eseguita prima della convalida. Esito: annullamento limitato all’obbligo della doppia presentazione per le trasferte, con rinvio al g.i.p. di Venezia; inammissibile il ricorso nel resto.
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