Espulsione dello straniero detenuto: il giudice deve bilanciare pericolosità e vita familiare ex art. 8 CEDU, anche dopo l’abrogazione del 2023 (Cass. pen. 1732/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza n. 1732 del 15 gennaio 2026 (R.G.N. 25994/2025) — Presidente Giuseppe De Marzo, Relatrice Maria Greca Zoncu.
Il principio di diritto
Ai fini dell’espulsione dello straniero condannato e detenuto quale misura alternativa alla detenzione (art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998), il giudice di sorveglianza non può limitarsi a verificare l’assenza delle cause ostative dell’art. 19, ma deve procedere, dandone conto in motivazione, a un’attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero in rapporto alla sua complessiva situazione familiare — natura ed effettività dei vincoli, durata del soggiorno in Italia, esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese di origine. Anche dopo l’abrogazione dell’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, l’espulsione non può risolversi in un’ingerenza nella vita privata e familiare vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva rigettato l’opposizione al decreto di espulsione, emesso ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 dal magistrato di sorveglianza, nei confronti di un condannato straniero detenuto, valorizzando i numerosi precedenti e le pendenze, la segnalazione per la partecipazione a disordini in carcere e la condizione di persona senza fissa dimora da anni per lo stato di tossicodipendenza, ed escludendo la sussistenza di cause ostative. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: l’omessa motivazione sul diniego di rinvio in attesa dell’esito del ricorso avverso il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno; l’incidenza di altri procedimenti sulla pena e la tutela del diritto di difesa; la valutazione sulla pericolosità sociale; l’assenza dei presupposti dell’espulsione a fronte dei legami familiari. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La motivazione
L’espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 è un’atipica misura alternativa alla detenzione, di natura amministrativa, riservata al giudice di sorveglianza e obbligatoria in presenza delle condizioni di legge, salvo le cause ostative dell’art. 19 (Sez. 1, n. 45601 del 2010, Turtulli); tra queste rientra la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge italiano, cui si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano (l. n. 76 del 2016; Sez. 1, n. 16385 del 2019; n. 44182 del 2016). Il primo motivo è infondato: il diniego di rinvio per ragioni di opportunità non è impugnabile e non può fondarsi su un’aspettativa indeterminata dell’esito di altro procedimento. Il secondo è infondato: rileva la pena concretamente inflitta e ancora da espiare — un cumulo non superiore ai due anni — e non quella che potrebbe derivare da future condanne. Il terzo è inammissibile per l’assoluta genericità della censura sulla pericolosità.
Il quarto motivo è fondato. Il giudice di sorveglianza non deve limitarsi a escludere le cause ostative dell’art. 19, ma deve ponderare la pericolosità concreta e attuale in rapporto alla situazione familiare (Sez. 1, n. 45973 del 2019, Ramirez). La riformulazione dell’art. 19 ad opera del d.l. n. 130 del 2020 aveva introdotto la causa ostativa della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conseguente all’allontanamento (Sez. 1, n. 10296 del 2022, Kezie); e, pur dopo l’abrogazione dell’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, ad opera del d.l. n. 20 del 2023, l’espulsione non può risolversi in un’ingerenza vietata dall’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1, n. 43082 del 2024, Grami). Nel caso di specie il Tribunale ha reso una motivazione estremamente scarna, senza alcun esplicito bilanciamento tra la pericolosità sociale e la situazione familiare, con il rischio concreto che l’espulsione si risolva in tale ingerenza. Il provvedimento è annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Implicazioni pratiche
Nell’espulsione dello straniero detenuto quale misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza deve motivare un effettivo bilanciamento tra pericolosità concreta e attuale e vita privata e familiare tutelata dall’art. 8 CEDU, valutando l’effettività dei vincoli, il radicamento sul territorio, la durata del soggiorno e i legami con il paese di origine. Non basta constatare l’assenza delle cause ostative tipiche dell’art. 19: l’abrogazione del 2023 non ha eliminato il limite convenzionale. Una motivazione priva di tale ponderazione espone il provvedimento all’annullamento.
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