Misure cautelari reali, travisamento della prova e confine del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. III n. 25279 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. Il travisamento della prova per omissione, di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è estraneo al giudizio di legittimità, salvo che non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge. La censura che si esaurisce nella differente lettura di documenti già esaminati dal giudice del riesame resta inammissibile, perché sollecita un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta proposta ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in ordine al delitto di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000. Il provvedimento cautelare riguardava l’omessa dichiarazione di redditi riferiti a tre operazioni economiche effettuate in Italia tra il 2019 e il 2021 attraverso una società con sede nel Regno Unito.

Il ricorrente impugnava per cassazione l’ordinanza, deducendo il travisamento della prova su due profili: il mancato superamento della soglia di punibilità e l’insussistenza di una stabile organizzazione in Italia della società non residente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del mezzo di impugnazione. Nelle misure cautelari reali il ricorso è consentito solo per violazione di legge; il vizio motivazionale resta quindi fuori dal giudizio, a meno che non degeneri in una motivazione apparente o inesistente. Il Collegio richiama, in termini, Sez. II n. 20968 del 6.7.2020, resa nell’analoga materia delle misure di prevenzione.

Sul primo motivo, relativo al superamento della soglia di punibilità, nessun travisamento radicale è ravvisabile. L’ordinanza ha esaminato in modo effettivo e diffuso la documentazione difensiva, rilevando che le dichiarazioni dei redditi in lingua inglese si riferivano a una branch registrata della società e non alla società madre; mancava così la prova che tra le imposte versate nel Regno Unito fossero comprese quelle dovute per le operazioni contestate. Quanto all’estratto conto, il Tribunale ha ritenuto non dimostrato, neppure in via ipotetica, che i pagamenti riguardassero le imposte dovute per le tre operazioni individuate dalla Guardia di finanza.

Il ricorso, sul punto, si esaurisce nella minuziosa indicazione del contenuto di molteplici documenti e ne sollecita una lettura alternativa: argomento di fatto, estraneo al giudizio di legittimità. Il primo motivo è pertanto inammissibile.

Analoga conclusione vale per la seconda censura, che contesta il travisamento circa la stabile organizzazione. L’ordinanza ha valorizzato il ruolo svolto dal curatore fallimentare nelle procedure concorsuali, qualificato come vero e proprio collettore tra le parti, e la circostanza che la sede degli affari societari era locata in Italia presso lo studio di un professionista. Da tali risultanze il Tribunale ha riconosciuto lo schema della stabile organizzazione occulta di cui all’art. 162, comma 2, lett. f-bis, TUIR, quale significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita per non farne risultare la consistenza fisica.

La documentazione richiamata dalla difesa tenderebbe a dimostrare il collegamento della società con il Regno Unito, senza però contestare specificamente le deduzioni sulle singole operazioni poste a fondamento della contestazione. La tesi difensiva si risolve ancora in considerazioni di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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