La nomina del difensore di fiducia esclude la rescissione del giudicato (Cass. pen. Sez. 2 n. 17277 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, in assenza di rilievi formali da parte del difensore nel corso del procedimento, costituisce chiaro sintomo dell’effettiva conoscenza del processo e legittima il processo in assenza dell’imputato. La successiva rinuncia al mandato non determina di per sé il diritto alla rescissione, attesa la natura fiduciaria del rapporto che depone per la piena conoscenza della pendenza del giudizio. Grava sull’imputato un onere di allegazione che, pur non coincidendo con l’onere della prova, deve offrire un principio di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile l’affermazione relativa alla mancata conoscenza incolpevole del processo. Tale onere risulta più intenso quando l’elezione di domicilio sia stata operata presso un difensore di fiducia e l’allegazione non può essere assertiva e aspecifica. L’ignoranza incolpevole è esclusa quando l’imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l’elezione di domicilio e la nomina del difensore fiduciario, sia venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, derivandone un onere di diligenza nel mantenere i contatti con il proprio difensore.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con l’ordinanza impugnata, aveva accolto l’istanza di rescissione del giudicato presentata dalla condannata in relazione a una sentenza di condanna per rapina aggravata e lesioni divenuta definitiva. La Corte distrettuale aveva valorizzato la circostanza che il processo si era svolto in assenza dell’imputata, assistita da un difensore di ufficio dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia, e che mancava la prova dell’effettiva conoscenza della celebrazione del giudizio, essendo stato portato a conoscenza della donna solo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avvocato generale, deducendo la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. lamentando che la Corte di appello non avesse considerato la volontaria scelta dell’imputata di non partecipare al processo e la negligenza nel non aver mantenuto i contatti con il difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che le circostanze fattuali alla base dell’ordinanza impugnata risultavano incontestate: l’imputata aveva eletto domicilio e nominato il difensore di fiducia dopo aver ricevuto personalmente l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.; il decreto di citazione a giudizio era stato notificato per compiuta giacenza presso il domicilio eletto e solo successivamente presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; il difensore fiduciario era rimasto tale per oltre tre anni e aveva rinunciato al mandato solo in seguito.
La Corte ha ritenuto che la Corte di appello non avesse fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, ricordando come la nomina del difensore fiduciario, in assenza di rilievi formali nel corso del procedimento, sia un chiaro sintomo dell’effettiva conoscenza del processo. Ha precisato che la rinuncia al mandato non rappresenta di per sé un dato sufficiente per la rescissione, poiché è la natura fiduciaria del rapporto a deporre per la piena conoscenza della pendenza del giudizio, salva la puntuale allegazione di circostanze contrarie da parte del condannato.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’ignoranza incolpevole è esclusa quando l’imputato, attraverso atti quali l’elezione di domicilio o la nomina del difensore di fiducia, sia venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, derivandone un onere di diligenza nel mantenere i contatti con il difensore. Ha quindi censurato la valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto risolutiva una rinuncia al mandato intervenuta dopo tre anni, senza alcun approfondimento circa l’eventuale interruzione del rapporto fiduciario, richiamando i precedenti Sez. 2 n. 6057 del 2022, Sez. 4 n. 13236 del 2022 e Sez. 4 n. 7428 del 2024.
La Corte ha concluso che l’onere di allegazione incombente su chi chiede la rescissione è più intenso quando l’elezione di domicilio sia avvenuta presso un difensore di fiducia e l’allegazione non può essere assertiva e aspecifica. Ha pertanto annullato l’ordinanza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio che valuti compiutamente la possibilità di accogliere l’istanza di rescissione alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate.
Nota della Redazione
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