Sicurezza sul lavoro: il ricorso che ricopia l’appello è inammissibile per aspecificità; l’art. 131-bis cede alla gravità delle omissioni (Cass. pen. 1908/2026)

Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 1908 del 19 gennaio 2026 (R.G.N. 18479/2025) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatore Gennaro Sessa

Il principio di diritto

È inammissibile per aspecificità o genericità estrinseca (art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) il motivo che, a fronte di una motivazione esauriente, si limiti a riproporre le stesse ragioni già discusse e disattese in appello, senza correlarsi con l’argomentazione della decisione impugnata. In tema di sicurezza sul lavoro, la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) è correttamente esclusa valorizzando la gravità delle omissioni antinfortunistiche e la rilevante entità delle lesioni (art. 133 cod. pen.): il riconoscimento dell’aggravante ex art. 583 cod. pen. non è di per sé ostativo all’esimente, ma non ne impone l’applicazione quando la gravità del fatto conduce a diversa conclusione.

Il fatto

La legale rappresentante di una società cooperativa, quale datrice di lavoro, era stata condannata (all’esito di giudizio abbreviato) per le lesioni colpose pluriaggravate subite da un lavoratore in un infortunio: gli aveva consentito di svolgere attività diverse da quelle oggetto del contratto, senza attrezzatura conforme e idonea, senza adeguata formazione e informazione su salute e sicurezza e senza valutare i rischi dell’attività effettivamente svolta. La Corte d’appello di Torino confermava la condanna.

Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva il mancato scrutinio del profilo soggettivo dell’esigibilità della condotta e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La motivazione

Il primo motivo è inammissibile per aspecificità o genericità estrinseca: la difesa non si è confrontata con l’ordito argomentativo della Corte d’appello, che aveva esaminato tanto il profilo oggettivo quanto quello soggettivo — molteplici violazioni della normativa antinfortunistica, la loro rilevanza causale rispetto all’infortunio, lo svolgimento di attività esorbitanti dall’oggetto del subappalto, la mancata formazione dei dipendenti, l’abitualità di tali attività, la concreta prevedibilità dell’evento e l’esigibilità di una condotta alternativa lecita — limitandosi a riproporre le censure già svolte in appello. È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., il motivo che, a fronte di una motivazione esauriente, ignora le esplicitazioni del giudice censurato.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo: la Corte d’appello ha escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la gravità delle omissioni e la rilevante entità delle lesioni patite dalla persona offesa, parametri corretti ai fini dell’art. 131-bis cod. pen. Il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 583 cod. pen. non è di per sé ostativo all’esimente, ma nel caso concreto la particolare gravità del fatto conduce a una diversa conclusione.

Implicazioni pratiche

Due indicazioni operative. Sul metodo di redazione dell’impugnazione: il ricorso per cassazione non può essere la fotocopia dell’atto di appello. Se la sentenza di secondo grado ha argomentato in modo esauriente, riproporre le stesse censure senza confutarne l’iter logico integra l’aspecificità estrinseca che conduce all’inammissibilità.

In materia di sicurezza sul lavoro, la particolare tenuità del fatto va misurata sulla gravità delle omissioni antinfortunistiche e sull’entità delle lesioni: l’aggravante dell’art. 583 cod. pen. non chiude automaticamente la porta all’art. 131-bis, ma non la apre quando il fatto resta grave. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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