Patrocinio a spese dello Stato: l’avvocato che si difende da sé nell’opposizione ha diritto alle spese e non può vedersele compensate fuori dai casi tassativi (Cass. 33758/2025)
Corte di Cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 33758 del 23 dicembre 2025 (R.G.N. 20/2023) — Presidente Mauro Mocci, Relatore Giuseppe Grasso.
Il principio di diritto
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, propone opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; il diritto alla liquidazione degli onorari e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese di quel giudizio sono regolati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale (art. 86 cod. proc. civ.) non incide sulla natura professionale dell’attività svolta: il giudice deve liquidare in suo favore diritti e onorari secondo le regole della soccombenza e le tariffe professionali, e non può compensare le spese fuori dai casi tassativi previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Il fatto
Un avvocato, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale conclusosi con assoluzione, aveva ottenuto la liquidazione del compenso (960 euro). In sede di opposizione, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva riliquidato il compenso in 1.140 euro, ma aveva ritenuto non dovute — o comunque da compensare — le spese del giudizio di opposizione (“nulla per spese”).
L’avvocato, che agiva in proprio, ricorreva per cassazione denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.: la difesa personale non altera la natura professionale dell’attività e non esclude il diritto alla liquidazione di diritti e onorari secondo la soccombenza.
La motivazione
Il motivo è fondato. Con giurisprudenza costante, sia penale che civile, il difensore che propone opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di pagamento agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nelle “procedure derivate ed accidentali” di cui all’art. 75 del medesimo d.P.R.: il diritto agli onorari e l’obbligo delle spese seguono gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (Sez. U. penali, n. 25931 del 2008; Sez. 6-2, n. 7072 del 2018; Cass. n. 4082 del 2024).
La difesa personale ex art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell’attività: il giudice deve liquidare diritti e onorari secondo soccombenza e tariffe (Sez. 6-2, n. 4698 del 2019), e la compensazione è consentita solo nei casi tassativi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. — come modificato dal d.l. n. 132 del 2014 e dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 — ossia reciproca soccombenza, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze di eccezionale gravità (Sez. 2, n. 27802 del 2025). In dispositivo, la Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato.
Implicazioni pratiche
Nell’opposizione sui compensi da patrocinio a spese dello Stato l’avvocato agisce a tutela di un proprio diritto patrimoniale autonomo: le spese di quel giudizio seguono le regole ordinarie della soccombenza (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.), non quelle “accidentali” del testo unico spese di giustizia.
Difendersi personalmente (art. 86 cod. proc. civ.) non fa perdere all’avvocato il diritto agli onorari: la sua attività resta professionale e va liquidata secondo tariffa.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.: la formula “nulla per spese” motivata sulla sola difesa personale è illegittima.
Per i difensori: è impugnabile la decisione di opposizione che, pur accogliendo la riliquidazione del compenso, azzeri o compensi senza titolo le spese del giudizio di opposizione.
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