Compenso CTU per consulenza contabile: criterio a percentuale e non vacazioni (Cass. civ. Sez. II n. 2456 del 02.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica disposta in materia di verifica dell’usurarietà del tasso di interesse applicato a un contratto di mutuo ha natura contabile. Ne consegue che l’onorario dell’ausiliare del pubblico ministero va determinato con il criterio della liquidazione a percentuale calcolato per scaglioni, previsto dall’art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002. Il criterio delle vacazioni, fondato sul tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, ha carattere meramente residuale e opera solo in assenza di una specifica previsione tabellare. Il magistrato che si discosti dal criterio tabellare senza adeguata e coerente motivazione adotta un provvedimento non conforme a diritto.

Il Fatto

Un professionista incaricato di una consulenza tecnica, volta ad accertare la natura usuraria o meno del tasso di interessi passivi su un mutuo, chiedeva la liquidazione del proprio compenso secondo il criterio a percentuale e a scaglioni di cui all’art. 2 delle tabelle allegate al d.m. n. 182 del 2002, prospettando importi superiori a quello poi liquidato.

Il pubblico ministero del Tribunale di Venezia aveva invece liquidato l’onorario con il criterio delle vacazioni, riconoscendo un importo sensibilmente inferiore. Il professionista proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione. Il Tribunale di Venezia, in contumacia delle parti pubbliche, respingeva il ricorso: la consulenza sull’usurarietà dei tassi era ritenuta analoga a quella contabile, ma nel caso concreto si escludeva l’applicabilità dei parametri tabellari perché l’attività del consulente sarebbe variata in base al numero di operazioni e alla durata del rapporto, e non alle somme movimentate. Il consulente ricorreva allora per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso denunciava la violazione degli artt. 50 e 51, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 2 dell’allegato al d.m. 30 maggio 2002 e dell’art. 4 della legge n. 319 del 1980. Si contestava al Tribunale di avere condiviso, con provvedimento privo di adeguata motivazione, la liquidazione operata dal pubblico ministero sulla base delle vacazioni, quale parametro residuale, anziché sul criterio tabellare dell’onorario a percentuale per scaglioni.

La Corte dichiara il motivo fondato. Il provvedimento impugnato presentava una motivazione contraddittoria e lacunosa e non risultava conforme a diritto. Il passaggio centrale dell’argomentazione identifica la natura dell’incarico: la consulenza tecnica in materia di usurarietà del tasso d’interesse applicato a un contratto di mutuo ha natura contabile.

Da questa qualificazione discende la conseguenza applicativa. L’onorario dell’ausiliare del pubblico ministero deve essere determinato in base al criterio della liquidazione a percentuale e scaglioni, previsto dall’art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, secondo cui per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale spetta al consulente un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

Non è quindi corretta la liquidazione fondata sul criterio residuale delle vacazioni. La Corte richiama la propria giurisprudenza, in forza della quale, nel sistema del d.P.R. n. 115/2002 e ai sensi dell’art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale per scaglioni. La possibilità, prevista dall’art. 1 delle medesime tabelle, di commisurare l’onorario al valore del bene o della controversia e, ove ciò non sia possibile, al tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, ha carattere residuale e si applica solo in assenza di una specifica previsione, come già avveniva sotto la vigenza della legge n. 319 del 1980.

In conclusione, il ricorso è accolto, l’ordinanza impugnata è cassata e la causa è rinviata al Tribunale di Venezia, in persona di altro magistrato, perché riesamini la fattispecie concreta attenendosi al principio di diritto indicato e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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