Indennizzo r.c. non dovuto pagato al danneggiato: l’assicuratore ripete dall’accipiens, non dall’assicurato (Cass. 33669/2025)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 33669 del 22 dicembre 2025 (R.G.N. 18759/2024) — Presidente Raffaele Frasca, Relatore Marco Rossetti.
Il principio di diritto
Se l’assicuratore della r.c. (non obbligatoria) indennizzi direttamente il terzo danneggiato, erroneamente ritenendo valida ed efficace la copertura assicurativa, legittimato passivo rispetto alla azione di indebito è l’accipiens, non l’assicurato, a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell’assicuratore o per ordine dell’assicurato.
Il fatto
Due proprietarie di un locale seminterrato in un condominio agiscono contro il Condominio per i danni da allagamento provocato, nel 2011, dalla rottura di una tubazione condominiale. Il Condominio chiama in garanzia il proprio assicuratore della responsabilità civile. Il Tribunale di Imperia accoglie sia la domanda risarcitoria sia quella di garanzia.
La Corte d’appello di Genova conferma responsabilità e danno, ma ridimensiona la copertura (esclusi i danni alla mobilia) e condanna le due danneggiate a restituire all’assicuratore l’eccedenza pagata, ai sensi dell’art. 1917, comma secondo, c.c. L’assicuratore ricorre per cassazione con quattro motivi; il Condominio propone ricorso incidentale.
La motivazione
Il primo motivo, sulle spese di primo grado, è accolto: la statuizione con cui il Tribunale aveva rifiutato di provvedere sulle spese per assenza di domanda costituiva un’autonoma ratio decidendi, coperta da giudicato interno perché non impugnata dal Condominio; la Corte d’appello non poteva quindi ingerirsi su di essa. Il secondo motivo, di extrapetizione, è fondato: in appello l’assicuratore aveva chiesto la restituzione al solo Condominio, non alle danneggiate, mentre la Corte ha condannato queste ultime.
Il cuore della decisione è la qualificazione del pagamento diretto ex art. 1917, comma secondo, c.c. La facoltà dell’assicuratore di pagare il terzo integra un’obbligazione soggettivamente alternativa; l’ordine impartito dall’assicurato è una indicazione di pagamento ex art. 1188 c.c., e non un mandato, né una delegazione, né un adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., né un’espromissione. L’assicuratore, infatti, paga un debito proprio verso l’assicurato — l’obbligazione indennitaria, di valuta, nascente dal contratto e soggetta a prescrizione biennale — diverso per fonte, contenuto e natura dal debito risarcitorio dell’assicurato verso il danneggiato.
Ne consegue che, quando l’indennizzo versato al terzo risulti non dovuto per inoperatività o insufficienza della polizza (massimale, franchigia, scoperto, esclusioni), si è in presenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.: legittimato passivo alla ripetizione è l’accipiens, ciòè il terzo danneggiato, a prescindere dalla scusabilità dell’errore e dal fatto che il pagamento sia avvenuto spontaneamente o su ordine dell’assicurato. La Corte compone così quattro orientamenti di legittimità fino ad allora contrastanti. Applicando il principio, la domanda di restituzione dell’assicuratore contro il Condominio va rigettata, perché proposta contro un soggetto non obbligato. Il terzo motivo resta assorbito; il quarto, sul massimale, è inammissibile, perché l’interpretazione delle clausole è riservata al giudice di merito e i criteri ermeneutici non sono stati violati. Il ricorso incidentale del Condominio è inammissibile e comunque infondato.
Il dispositivo: la Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo e inammissibile il quarto, cassa e, decidendo nel merito, elimina la condanna dell’assicuratore alle spese di primo grado in favore del Condominio e rigetta la domanda di restituzione proposta dall’assicuratore nei confronti del Condominio; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Condominio.
Implicazioni pratiche
La sentenza risolve un contrasto risalente. Quando l’assicuratore della responsabilità civile non obbligatoria paga direttamente il danneggiato un indennizzo poi rivelatosi non dovuto perché la polizza non operava, deve agire in ripetizione contro chi ha incassato — il danneggiato — e non contro il proprio assicurato: è indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., e non contano né la scusabilità dell’errore né il fatto che il pagamento sia stato spontaneo o richiesto dall’assicurato. Per le compagnie: impostare l’azione di recupero verso l’accipiens e curare l’esatta individuazione del convenuto già in appello, perché dirigere la pretesa contro il soggetto sbagliato porta al rigetto nel merito. Per gli assicurati: il pagamento diretto dell’assicuratore non li espone al recupero dell’indebito. Resta ferma la disciplina speciale dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. (art. 144 cod. ass.), qui non applicabile.
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