Procura speciale senza apostille e censura sul giudicato esterno: l’inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 5500 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità, il ricorso per cassazione è inammissibile quando la procura speciale, rilasciata all’estero ex art. 365 c.p.c., sia priva di apostille, non potendo il giudice attribuire efficacia validante a mere certificazioni di pubblici ufficiali stranieri. Alla stregua dell’art. 182, comma 2, c.p.c., nessun termine può essere concesso per il rilascio di una nuova procura, essendo la sua esistenza requisito di ammissibilità del ricorso. La motivazione della statuizione di compensazione delle spese di lite non è meramente apparente quando la sopravvenienza in corso di causa di un giudicato esterno, non allegato dalla parte interessata, integra una grave ragione giustificatrice ex art. 92, comma 2, c.p.c., come integrato dalla sentenza Corte cost. n. 77 del 2018.
Il Fatto
L’agente generale di una compagnia di assicurazione conveniva in giudizio una società straniera per ottenere il pagamento di una somma. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ma il Tribunale, adito in sede di appello, dichiarava la domanda improcedibile, accogliendo l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società solo in secondo grado, e compensava le spese di lite. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, mentre l’intimato non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato, in via preliminare, una causa di inammissibilità del ricorso. La società ricorrente aveva conferito la procura speciale al difensore con atto stipulato all’estero e munito di sottoscrizione autenticata da notaio straniero, ma priva di apostille. Richiamando il proprio precedente (Sez. 1 n. 15073 del 2018), la Corte ha affermato che, in base alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio dell’apostille, senza la quale il giudice italiano non può attribuire efficacia all’atto. Ha escluso, inoltre, che possa concedersi un termine per la rinnovazione della procura ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., in quanto nel giudizio di legittimità la valida procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso ex art. 365 c.p.c..
La Corte ha poi ritenuto decisivo ed assorbente anche l’ulteriore rilievo di inammissibilità dell’unico motivo di ricorso. La società ricorrente denunciava la compensazione delle spese disposta dal Tribunale, sostenendo che fosse priva di motivazione valida. La censura è stata ritenuta inidonea perché svolta senza considerare la disciplina normativa effettivamente applicabile, ossia l’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza Corte cost. n. 77 del 2018, che ammette la compensazione anche per “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel merito, la Corte ha comunque escluso che la motivazione del giudice di merito fosse apparente o contraddittoria. La compensazione risultava giustificata dalla sopravvenienza in corso di causa di un giudicato esterno, la cui pendenza era certamente nota alla società convenuta, che non ne aveva fatto cenno, mentre la controparte poteva legittimamente ignorarla. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a integrare una grave ragione di compensazione, tanto più se l’atteggiamento processuale della parte vittoriosa è contrario ai principi di buona fede e di ragionevole durata del processo.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con il conseguente obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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