Concordato con riserva e sanzioni per mancato pagamento rateale (Cass. civ. Sez. V n. 13243 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. concordato “con riserva”), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di cui all’art. 168 l. fall. non preclude all’Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, atti aventi natura meramente ricognitiva del credito. Dal deposito del ricorso, tuttavia, opera il regime di “spossessamento attenuato” di cui all’art. 167 l. fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, ivi inclusi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione ed è consentito solo previa autorizzazione del giudice. Ne consegue che l’omesso pagamento delle rate dovuto al rispetto di tale vincolo non può essere valutato come inadempimento colpevole né può legittimare l’applicazione o il recupero di sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava una cartella di pagamento recante pretese per IVA 2013 e accessori, conseguenti alla decadenza dalla rateazione concessa a seguito del controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. L’importo iscritto a ruolo era di € 97.714,66, con applicazione della sanzione nella misura ordinaria del 30% per effetto della decadenza dal beneficio della riduzione al 10% connessa al pagamento rateale.
La società, ammessa al concordato preventivo, impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, deducendo che l’interruzione dei versamenti rateali era imposta dal divieto di cui all’art. 168 l. fall. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo non dovute le sanzioni. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la statuizione di primo grado. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il contrasto tra la decisione impugnata e il ricorso erariale non si colloca sul piano della legittimità dell’atto impositivo – sul quale vi è coincidenza nel ritenere che né l’iscrizione a ruolo né la cartella siano vietate dall’art. 168 l. fall. – bensì sul diverso terreno della qualificazione della sanzione. La CTR collega la non debenza delle sanzioni all’interruzione dei pagamenti imposta dalla procedura; l’Agenzia sostiene invece che la sanzione ordinaria fosse già dovuta per una violazione antecedente alla procedura.
La Corte ritiene condivisibile l’opzione ricostruttiva della CTR, ancorché essa abbia fatto riferimento al solo art. 168 l. fall. anziché, più correttamente, all’art. 167 l. fall., norma cardine del regime di spossessamento attenuato. Tale regime impone al debitore di astenersi dal compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice, sentito il commissario giudiziale. I pagamenti di debiti anteriori all’apertura della procedura, che va fatta coincidere con il deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., costituiscono atti di straordinaria amministrazione.
Il compimento senza autorizzazione di pagamenti di debiti anteriori – ivi compresi quelli tributari, anche se rateizzati – comporta l’inefficacia dell’atto nei confronti della massa e può integrare causa di revoca del concordato ai sensi dell’art. 173, comma 3, l. fall. Solo i pagamenti autorizzati sono legittimi e non soggetti a revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 3, lett. d, l. fall.
La Corte afferma pertanto che la sospensione dei pagamenti cui la società si è attenuta dopo il deposito del ricorso costituisce comportamento imposto dalla struttura della procedura. La mancata esecuzione delle rate, essendo preclusa dall’ordinamento, non può fungere da presupposto per una decadenza imputabile alla debitrice né legittimare il recupero di sanzioni che presuppongono un inadempimento volontario. Il rigetto del ricorso è quindi confermato anche in fase prenotativa, quando il concordato sia introdotto “con riserva”, non attenuandosi gli effetti anticipatori della sola presentazione della domanda.
Nota della Redazione
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